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Circolare

Circolare numero 19 del 06-05-1997 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modalità di regolarizzazione agevolata dei debiti contributivi e assistenziali maturati fino al 31 dicembre 1996, con pagamento in unica soluzione o rateale, i criteri di calcolo delle somme aggiuntive e degli interessi, le condizioni per i soggetti che avevano già presentato precedenti domande di condono, gli effetti estintivi del beneficio e le cause di decadenza. Vengono inoltre chiariti i casi di estinzione anticipata del debito, il trattamento delle rateazioni in corso, l’estinzione automatica dei crediti di importo non superiore a L. 50.000 e la modulistica da utilizzare con i relativi codici.

Condono previdenziale e assistenziale ex art. 4 D.L. 79/1997

Condono previdenziale e assistenziale ex art. 4 D.L. 79/1997

La circolare disciplina la regolarizzazione agevolata delle posizioni debitorie per contributi e premi previdenziali e assistenziali, introducendo regole sui soggetti ammessi, sui termini di presentazione, sulle modalità di pagamento e sugli effetti estintivi del condono. Il testo si concentra anche sui casi di coordinamento con precedenti sanatorie, sulle rateazioni in corso e sulla modulistica da utilizzare.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

L'art. 4 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 si applica dal 29 marzo 1997, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Possono regolarizzare la propria posizione i soggetti tenuti al versamento di contributi previdenziali e assistenziali che risultino debitori per contributi omessi o versati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto dicembre 1996, con scadenza ordinaria del 20 gennaio 1997.

La circolare precisa che non opera alcuna distinzione tra soggetti che denunciano per la prima volta la posizione e soggetti già iscritti all'ENPALS: tutti possono sanare i debiti fino al 31 dicembre 1996. Restano invece escluse dal beneficio le omesse trattenute di pensione e le relative sanzioni previste dall'art. 40, commi 2 e 4, del D.P.R. 488/1968, nei casi di violazione del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione per lavoro dipendente presso terzi.

Modalità di regolarizzazione e termini

La regolarizzazione può essere effettuata:

  • in unica soluzione entro il 31 maggio 1997;
  • in 30 rate bimestrali consecutive di uguale importo, con prima e seconda rata entrambe da versare entro il 31 maggio 1997.

Per i soggetti operanti nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei regolamenti CEE n. 2052/1988 e n. 2081/1993, la circolare conferma la possibilità di optare per 60 rate bimestrali consecutive di uguale importo, sempre con prima e seconda rata entro il 31 maggio 1997. Le scadenze successive cadono alla fine di ciascun bimestre e, se coincidono con un giorno festivo, slittano al primo giorno non festivo successivo.

Criteri di calcolo di contributi, somme aggiuntive e rate

L'importo da regolarizzare è costituito da:

  • contributi non versati;
  • somme aggiuntive ridotte;
  • eventuali somme aggiuntive dovute per contributi versati in ritardo.

Per il piano ordinario in 30 rate, l'importo delle rate comprende interessi al 7% annuo e si ottiene applicando al debito il coefficiente 0,039241. Per il piano in 60 rate riservato alle aree agevolate, l'importo delle rate si calcola applicando il coefficiente 0,021887 al debito complessivo, con interessi al 7% annuo.

La circolare riporta esempi numerici su un debito di L. 50.000.000:

  • in 30 rate, ciascuna rata è pari a L. 1.962.050;
  • in 60 rate, ciascuna rata è pari a L. 1.094.350.

Somme aggiuntive ridotte

Il calcolo della somma aggiuntiva ridotta va effettuato per il periodo compreso tra il giorno successivo al termine ordinario di versamento e la data del pagamento effettivo. Il tasso annuo di riferimento è il 10% e la circolare riporta una tabella di conversione del ritardo in giorni, mesi e anni.

Il beneficio è soggetto al limite massimo del 40% dei contributi complessivamente dovuti. Per "contributi complessivamente dovuti" si intende l'intero ammontare dei contributi oggetto di regolarizzazione presso ciascun ente, comprensivo dei contributi ancora da versare e di quelli già versati in ritardo.

Soggetti che hanno già presentato precedenti domande di condono

L'art. 4, comma 3, estende le più favorevoli agevolazioni del nuovo condono anche a chi abbia già presentato domanda ai sensi:

  • dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  • dell'art. 3 del D.L. 24 settembre 1996, n. 499;
  • dell'art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 538.

Per tali soggetti sono previste due possibilità:

  • proseguire il pagamento rateale secondo le regole delle precedenti sanatorie;
  • presentare nuova domanda di condono limitatamente alla parte residua del debito, potendo includere anche partite debitorie relative a periodi fino a dicembre 1996 non comprese nelle precedenti richieste.

Ai fini del ricalcolo del debito residuo, le somme già versate vanno trattate nel seguente modo:

  • si scomputano gli interessi di differimento, che restano acquisiti all'ente a tale titolo;
  • la restante somma si imputa alle partite più remote, distinguendo quota capitale e somme aggiuntive ridotte;
  • si determina il nuovo debito secondo le regole del D.L. 79/1997 e si presenta la domanda entro il 31 maggio 1997.

Entro lo stesso termine occorre scegliere se estinguere il debito in unica soluzione oppure versare le prime due rate del piano prescelto.

Estinzione anticipata del debito

La circolare chiarisce che non è previsto un piano di ammortamento diverso da quelli fissati dalla legge, ma il debitore può chiedere l'estinzione anticipata del debito residuo.

Sono riportati due esempi applicativi:

  • per il piano in 30 rate, dopo il pagamento di 10 rate, l'estinzione anticipata al momento della 11ª rata si ottiene moltiplicando il debito iniziale per il coefficiente della colonna 5 della Tabella A corrispondente alla rata n. 11 e sommando il risultato alla rata stessa;
  • per il piano in 60 rate, il medesimo criterio si applica usando la Tabella B.

Negli esempi forniti, su un debito iniziale di L. 50.000.000, il pagamento per l'estinzione anticipata risulta pari a:

  • L. 35.224.950 nel caso delle 30 rate;
  • L. 43.307.350 nel caso delle 60 rate.

Rateazioni in corso

I benefici del D.L. 79/1997 si applicano anche ai crediti già oggetto di rateazione deliberata dagli organi competenti dell'Ente, purché l'istanza sia perfezionata. In tal caso il beneficio opera solo sulle rate non ancora versate, mentre le somme già pagate conservano la loro originaria destinazione.

La circolare precisa che:

  • gli interessi di dilazione già versati restano acquisiti a tale titolo;
  • le sanzioni civili già versate vanno imputate secondo il tasso applicato al momento della redazione del piano di ammortamento;
  • in caso di dilazione non perfezionata, le rate provvisorie versate sono considerate interamente in conto contributi, a partire dai periodi meno recenti.

Effetti del condono, sospensione e decadenza

La regolarizzazione effettuata nei modi e nei termini previsti dal D.L. 79/1997 estingue:

  • i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi;
  • le obbligazioni per sanzioni amministrative;
  • ogni altro onere accessorio connesso alle violazioni in materia di collocamento, denuncia e versamento dei contributi o premi, compresi quelli di cui all'art. 51 del D.P.R. 1124/1965.

La circolare precisa inoltre che non si applicano le disposizioni dell'art. 6, commi 9 e 10, del D.L. 338/1989 sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. I procedimenti esecutivi in corso sono sospesi dalla domanda di regolarizzazione, subordinatamente al pagamento puntuale delle somme alle scadenze previste.

Il mancato rispetto dei termini o delle modalità di domanda e pagamento comporta la decadenza dal beneficio e il ripristino delle sanzioni ordinarie sull'intero debito.

Sanzioni amministrative e casi esclusi o inclusi

La circolare chiarisce che la sanatoria copre tutte le sanzioni amministrative connesse alla denuncia e al versamento dei contributi, incluse quelle della legge 689/1981 relative a omissioni contributive o connesse con omissioni contributive. Per le imprese, la regolarizzazione dei contributi e delle somme aggiuntive consente anche di evitare le sanzioni amministrative collegate al mancato possesso del certificato di agibilità, quando tale violazione sia direttamente connessa alla denuncia dei lavoratori e al versamento dei contributi.

Sono invece escluse dal beneficio:

  • le sanzioni amministrative non connesse con omissioni contributive;
  • le sanzioni comminate alle imprese ospitanti soggetti tenuti al certificato di agibilità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 69/1988, convertito dalla legge 153/1988.

Le sanzioni per inesatta, incompleta, omessa o tardiva presentazione dei modelli di denuncia non sono più dovute se l'impresa sana, entro il 31 maggio 1997, le irregolarità formali e se i contributi sono stati regolarmente versati; in questo caso non è richiesta una domanda specifica di condono.

Estinzione automatica dei crediti fino a L. 50.000

La circolare conferma la disposizione per cui i crediti di importo non superiore a L. 50.000, relativi a contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere al 31 marzo 1996, si estinguono unitamente agli accessori di legge e alle eventuali sanzioni, senza luogo a riscossione.

Per crediti "in essere" si intendono quelli esigibili e non ancora versati alla scadenza immediatamente precedente del 20 marzo 1996. La disposizione riguarda i crediti per soli contributi, ma anche quelli composti soltanto da oneri accessori entro il limite di L. 50.000, compresi gli importi per sanzioni amministrative su denunce omesse o tardive.

Modulistica, codici e adempimenti finali

Ai fini dell'accoglimento della domanda, i soggetti interessati devono presentare:

  • denuncia di iscrizione mod. 032/U, se l'impresa non è immatricolata;
  • domanda di condono secondo gli schemi allegati;
  • denunce contributive mensili mod. 031/R e trimestrali mod. 031/CM relative ai periodi oggetto di sanatoria;
  • attestazione del versamento, se il pagamento è in unica soluzione;
  • attestazione del versamento della prima e della seconda rata, se il pagamento è rateale.

Nel mod. 031/R, quadro C, devono essere indicati i seguenti codici:

  • 037 per regolarizzazione di contributi in unica soluzione;
  • 035 per regolarizzazione di contributi in forma rateale;
  • 034 per versamento della somma aggiuntiva;
  • 036 per versamento degli interessi a seguito di regolarizzazione rateale al 7% annuo.

La documentazione può essere presentata in unica copia e, se la regolarizzazione interessa più istituti previdenziali, l'ufficio ricevente provvede a trasmetterne fotocopia agli altri enti interessati.

Punti principali

Ambito soggettivo e temporale

Possono accedere alla regolarizzazione i soggetti tenuti al versamento di contributi previdenziali e assistenziali che risultino debitori per omissioni o ritardi riferiti a periodi contributivi maturati fino a tutto dicembre 1996, con scadenza ordinaria di pagamento del 20 gennaio 1997. La norma si applica dal 29 marzo 1997. Non si distingue tra soggetti che denunciano per la prima volta la posizione e soggetti già iscritti all'ENPALS. Restano esclusi i casi di omesse trattenute di pensione e relative sanzioni per violazione del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione.

Modalità di pagamento e rateazione ordinaria

La regolarizzazione può avvenire in un'unica soluzione entro il 31 maggio 1997 oppure in 30 rate bimestrali consecutive di uguale importo, con prima e seconda rata entrambe da versare entro il 31 maggio 1997. L'importo delle rate comprende interessi al 7% annuo e si determina applicando al debito il coefficiente 0,039241. Il debito comprende contributi non versati, somme aggiuntive ridotte ed eventuali somme aggiuntive per ritardato versamento.

Rateazione per aree territoriali agevolate

Per i soggetti operanti nelle aree territoriali obiettivi 1, 2 e 5b dei regolamenti CEE richiamati, la circolare conferma la possibilità di rateizzare in 60 rate bimestrali consecutive, con prima e seconda rata da versare entro il 31 maggio 1997. In questo caso le rate sono calcolate con interessi al 7% annuo applicando il coefficiente 0,021887 al debito complessivo, comprensivo di contributi e somme aggiuntive ridotte nella misura del 10% annuo. Le scadenze successive seguono la cadenza bimestrale, con slittamento al primo giorno non festivo se la scadenza cade in giorno festivo.

Calcolo delle somme aggiuntive ridotte

La somma aggiuntiva ridotta va calcolata per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla scadenza ordinaria dei contributi e la data dell'effettivo pagamento, con tasso annuo del 10%. La circolare riporta una tabella di conversione per ritardi espressi in giorni, mesi e anni e precisa che il calcolo va contenuto entro il limite massimo del 40% dei contributi complessivamente dovuti, intendendosi per tali l'intero ammontare dei contributi oggetto di regolarizzazione presso ciascun ente.

Soggetti con precedenti domande di condono

Chi ha già presentato domanda ai sensi dell'art. 1 L. 662/1996, dell'art. 3 D.L. 499/1996 o dell'art. 2 D.L. 538/1996 può avvalersi delle condizioni più favorevoli del nuovo condono, limitatamente alla parte residua del debito. Le alternative sono: proseguire il piano originario oppure presentare una nuova domanda per il residuo, includendo anche eventuali partite debitorie fino a dicembre 1996 non comprese nelle precedenti richieste. Ai fini del nuovo calcolo si devono scomputare gli interessi di differimento già acquisiti all'ente, imputare la somma residua alle partite più remote e presentare la domanda entro il 31 maggio 1997.

Estinzione anticipata del debito

La circolare chiarisce che non sono previsti piani di ammortamento diversi da quelli indicati dalla legge, ma è ammessa l'estinzione anticipata del residuo. Sono forniti due esempi numerici: per un debito iniziale di L. 50.000.000, dopo 10 rate pagate, l'estinzione anticipata al momento della 11ª rata richiede il pagamento del residuo più la rata in scadenza, con importi calcolati tramite i coefficienti della Tabella A (30 rate) e della Tabella B (60 rate).

Rateazioni in corso e imputazione dei pagamenti

I benefici del D.L. 79/1997 si applicano anche ai crediti già oggetto di rateazione perfezionata, ma solo per le rate non ancora versate. Le somme già pagate restano acquisite secondo la loro originaria destinazione: gli interessi di dilazione restano acquisiti a tale titolo e le sanzioni civili già versate vanno imputate secondo il tasso applicato al piano di ammortamento. Se la dilazione non è perfezionata, le rate provvisorie pagate sono considerate interamente in conto contributi a partire dai periodi meno recenti.

Effetti del condono e decadenza

La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi, le obbligazioni per sanzioni amministrative e ogni altro onere accessorio connesso alle violazioni in tema di collocamento, denuncia e versamento. Non si applicano inoltre le disposizioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali richiamate dall'art. 6, commi 9 e 10, D.L. 338/1989. La presentazione della domanda sospende i procedimenti esecutivi in corso, subordinatamente al puntuale pagamento delle somme alle scadenze previste. Il mancato rispetto di termini, modalità o versamenti comporta la decadenza dal beneficio e il ripristino delle sanzioni ordinarie sull'intero debito.

Crediti estinti fino a L. 50.000

È confermata l'estinzione dei crediti per contributi o premi di importo non superiore a L. 50.000 in essere al 31 marzo 1996, con esclusione della riscossione di accessori e sanzioni. Per crediti in essere si intendono quelli esigibili e non ancora versati alla scadenza immediatamente precedente del 20 marzo 1996. La regola si applica anche ai soli oneri accessori, inclusi gli importi per sanzioni amministrative relative a omissioni, ritardi o incompletezze nelle denunce contributive.

Modulistica, codici e allegati

Per ottenere il beneficio i soggetti interessati devono presentare, a seconda dei casi, denuncia di iscrizione mod. 032/U, domanda di condono secondo gli schemi allegati, denunce contributive mensili mod. 031/R e trimestrali mod. 031/CM, oltre alle attestazioni di versamento in unica soluzione o delle prime due rate. Nel mod. 031/R, quadro C, vanno indicati i codici 037 per regolarizzazione in unica soluzione, 035 per regolarizzazione rateale, 034 per somma aggiuntiva e 036 per interessi da rateazione al 7% annuo. La documentazione può essere presentata in unica copia e l'ufficio provvede a inoltrare fotocopia agli altri istituti coinvolti.

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