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Ordinanza

Ordinanza n. 3258/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza al Decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Napoli Nord n. 2915 del 28.06.2019 emesso dal giudice Limongelli in definizione del procedimento monitorio RG n. 4490/2019;

Giustizia amministrativa202005158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: esecuzione di un decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Napoli Nord e attività del commissario ad acta delegato per l'esecuzione di una precedente sentenza del TAR

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta ha chiesto al TAR di definire il compenso per l'attività svolta, indicando anche spese di viaggio pari a euro 26,91. Dalla documentazione è emerso, tuttavia, che il commissario aveva già emesso direttamente nei confronti della Comunità Montana una fattura elettronica per le funzioni commissariali e che l'ente aveva effettuato il pagamento mediante mandato, senza che risultasse previamente adottato un decreto giudiziario di liquidazione del compenso. Il TAR ha rilevato serie perplessità sulla legittimità e sui presupposti dell'esborso e ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti dal commissario ad acta e dal funzionario responsabile della Comunità Montana, anche in vista di eventuali iniziative nei confronti della Procura regionale della Corte dei conti.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il compenso del commissario né il giudizio. Ha disposto il deposito, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di chiarimenti da parte del commissario ad acta e del funzionario responsabile della Comunità Montana in ordine ai presupposti del pagamento già effettuato. Il Tribunale si è riservato ogni ulteriore valutazione sulle iniziative da assumere e ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al Prefetto di Caserta, quale autorità delegante. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 ottobre 2026.

Massime di principio

  • La liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta, quale ausiliario del giudice amministrativo, rientra nella competenza del giudice che lo ha nominato o presso il quale opera.
  • Il pagamento del compenso per funzioni commissariali presuppone una previa liquidazione giudiziale; l'emissione diretta della fattura e il pagamento da parte dell'amministrazione, in assenza di un decreto giudiziario di liquidazione, giustificano l'acquisizione di specifici chiarimenti e la valutazione di eventuali responsabilità contabili.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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