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Ordinanza

Ordinanza n. 93/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento A) quanto al ricorso n. 1462 del 2025, per quanto riguarda il ricorso principale e con specifico riferimento al lotto n. 1 della procedura di gara: - della deliberazione n. 1411 con la quale in data 30 giugno 2025 il Direttore Generale dell’ULSS n. 2 Marca Trevigiana ha deciso: 1) di approvare le operazioni di gara svolte per l’affidamento del servizio di front end e attività collegate a supporto dell’Attività dell’Azienda Socio- Sanitaria ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 mesi, che risultano nella procedura aperta telematica ID n. 167131417, espletata tramite la piattaforma SINTEL di ARIA s.p.a., nonché i verbali della Commissione Giudicatrice da n. 1/23 a n. 25/24, nonché il verbale del RUP n. 1 del 31 marzo 2025; 2) di approvare i verbali del Seggio di Gara n. 1 del 28 maggio 2023, n. 2 del 3 aprile 2025 e n. 3 del 5 maggio 2025; 3) di aggiudicare la gara a procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di front end e attività collegate a supporto dell’Azienda Socio - Sanitaria ULSS n. 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 mesi, per i tre lotti a CNS Consorzio Nazionale Servizi per una spesa complessiva per il triennio pari ad € 21.314.861,61 iva compresa in relazione al lotto n.1 (Distretti di Treviso Nord e Treviso Sud) - CIG 973651063A; 4) di approvare il quadro economico complessivo, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016; - della comunicazione di aggiudicazione effettuata ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 in data 3 luglio 2025; - della nota prot. n. 108320 del 7 giugno 2024 della ULSS n. 2 Marca trevigiana con la quale è stato richiesto al CNS ogni elemento utile al fine di verificare i costi della manodopera; - della relazione illustrativa inviata dal CNS alla Stazione Appaltante in data 21 giugno 2024 in risposta alla nota precedentemente inviata con relativa nota di trasmissione; - della nota prot. n. 0150007 del 12 agosto 2024, con la quale la ULSS n. 2 chiede di confermare gli importi indicati nella relazione illustrativa, anche per il lotto n. 1; - della nota di risposta del CNS del 26 agosto 2024; - della nota prot. n. 0205095 dell’8 novembre 2024 e della nota prot. n. 0206206 dell’11 novembre 2024, di richiesta di ulteriori chiarimenti da parte della Stazione appaltante; - della nota di risposta del CNS inviata in data 18 novembre 2024 e della relazione giustificativa prodotta; - della nota del RUP prot. n. 170132 del 17 settembre 2024 di convocazione della Commissione Giudicatrice, nonché dell’eventuale verbale dell’incontro tenuto in data 3 ottobre 2024; - della nota prot. 122515 del 28 giugno 2024 con cui il RUP ha richiesto un preventivo per la formulazione di una perizia tecnica allo studio Cattarin e Associati; - del verbale n. 1 del 31 marzo 2025 in cui il RUP ha dichiarato regolare l’esito della verifica anche con riferimento al lotto n.1; - del parere reso dallo studio Cattarin e Associati e delle eventuali ulteriori osservazioni; - dei verbali del Seggio di Gara n. 2 e n. 3 che hanno ritenuto regolare la documentazione amministrativa del CNS, anziché procedere all’esclusione; - di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice e/o RUP nella parte in cui hanno ammesso e valutato l’offerta economica del CNS, anche se non conosciuti al momento attuale; nonché per la declaratoria di inefficacia dell’aggiudicazione definitiva e per la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto di appalto ove stipulato anche in corso di giudizio e con espressa istanza della ricorrente a volervi subentrare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 c.p.a., con conseguente accertamento dell’obbligo della stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione della procedura alla odierna ricorrente; e per la conseguente condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione all’odierna ricorrente della procedura di gara o, in subordine, qualora non sia possibile il subentro, per equivalente economico pari al mancato utile derivante dalla commessa nella misura minima del 13% dell’importo a base di gara, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c., oltre alle spese per la partecipazione alla procedura, rivalutazione ed interessi nella misura che verrà ritenuta di giustizia o in ogni caso con determinazione equitativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c.; nonché per l’annullamento ex art. 116 c.p.a. del diniego parziale espresso dalla stazione appaltante in data 11 luglio 2025 in ordine alla istanza di accesso agli atti inoltrata dall’odierno ricorrente in data 4 luglio 2025 con conseguente condanna, previo accertamento e declaratoria del diritto di accesso in capo al ricorrente, all’esibizione e rilascio di copia della documentazione non ostesa; quanto al primo ricorso per motivi aggiunti presentato in data 2 settembre 2025: - di tutti gli atti e i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, in particolare, del verbale della Commissione giudicatrice n. 15 del 7 dicembre 2023, ove si assume erroneamente in relazione all’offerta del Consorzio CNS che «La soluzione proposta per le postazioni di lavoro del Call e Contact Center risulta rispondente alle caratteristiche tecniche minime richieste», nonché per l’accoglimento delle ulteriori domande formulate con il ricorso principale medesimo; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti presentato in data 15 settembre 2025: - di tutti gli atti e i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, nonché per l’accoglimento delle ulteriori domande ivi formulate; - del progetto tecnico presentato in gara dal CNS; quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti presentato in data 17 novembre 2025: - di tutti gli atti e i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, nonché per l’accoglimento delle ulteriori domande ivi formulate; - di tutte le informative fornite dal CNS nel corso della procedura di gara, in ordine al possesso dei requisiti di affidabilità morale, nessuna esclusa; B) quanto al ricorso n. 1463 del 2025 presentato dal Consorzio Stabile Cento Orizzonti, per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso principale e con specifico riferimento al lotto n. 2 della procedura di gara: - della deliberazione n. 1411 con la quale in data 30 giugno 2025 il Direttore Generale dell’ULSS n. 2 Marca Trevigiana ha deciso: 1) di approvare le operazioni di gara svolte per l’affidamento del servizio di front end e attività collegate a supporto dell’Attività dell’Azienda Socio- Sanitaria ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 mesi, che risultano nella procedura aperta telematica ID n. 167131417, espletata tramite la piattaforma SINTEL di ARIA s.p.a., nonché i verbali della Commissione Giudicatrice da n. 1/23 a n. 25/24, nonché il verbale del RUP n. 1 del 31 marzo 2025; 2) di approvare i verbali del Seggio di Gara n. 1 del 28 maggio 2023, n. 2 del 3 aprile 2025 e n. 3 del 5 maggio 2025; 3) di aggiudicare la gara a procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di front end e attività collegate a supporto dell’Azienda Socio - Sanitaria ULSS n. 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 mesi, per i tre lotti a CNS Consorzio Nazionale Servizi per una spesa complessiva per il triennio pari ad € 17.586.933,59 iva compresa, in relazione al lotto n.2 (Distretto di Asolo e Pieve Soligo) - CIG 9736541FCC; 4) di approvare il quadro economico complessivo, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016; - della comunicazione di aggiudicazione effettuata ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 in data 3 luglio 2025; - della nota prot. n. 108327 del 7 giugno 2024 della ULSS n. 2 Marca trevigiana con la quale è stato richiesto al CNS ogni elemento utile al fine di verificare i costi della manodopera; - della relazione illustrativa inviata dal CNS alla Stazione Appaltante in data 21 giugno 2024 in risposta alla nota precedentemente inviata con relativa nota di trasmissione; - della nota prot. n. 0150007 del 12 agosto 2024, con la quale la ULSS n. 2 chiede di confermare gli importi indicati nella relazione illustrativa, anche per il lotto n. 2; - della nota di risposta del CNS del 26 agosto 2024; - della nota prot. n. 0205095 dell’8 novembre 2024 e della nota prot. n. 0206206 dell’11 novembre 2024, di richiesta di ulteriori chiarimenti da parte della Stazione appaltante; - della nota di risposta del CNS inviata in data 18 novembre 2024 e della relazione giustificativa prodotta; - della nota del RUP prot. n. 170132 del 17 settembre 2024 di convocazione della Commissione Giudicatrice, nonché dell’eventuale verbale dell’incontro tenuto in data 3 ottobre 2024; - della nota prot. 122515 del 28 giugno 2024 con cui il RUP ha richiesto un preventivo per la formulazione di una perizia tecnica allo studio Cattarin e Associati; - del verbale n. 1 del 31 marzo 2025 in cui il RUP ha dichiarato regolare l’esito della verifica anche con riferimento al lotto n. 2; - del parere reso dallo studio Cattarin e Associati e delle eventuali ulteriori osservazioni; - dei verbali del Seggio di Gara n. 2 e n. 3 che hanno ritenuto regolare la documentazione amministrativa del CNS, anziché procedere all’esclusione; - di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice e/o RUP nella parte in cui hanno ammesso e valutato l’offerta economica del CNS, anche se non conosciuti al momento attuale; nonché per la declaratoria di inefficacia dell’aggiudicazione definitiva e per la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto di appalto ove stipulato anche in corso di giudizio e con espressa istanza della ricorrente a volervi subentrare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 c.p.a., con conseguente accertamento dell’obbligo della stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione della procedura alla odierna ricorrente; e per la conseguente condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione all’odierna ricorrente della procedura di gara o, in subordine, qualora non sia possibile il subentro, per equivalente economico pari al mancato utile derivante dalla commessa nella misura minima del 13% dell’importo a base di gara, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c., oltre alle spese per la partecipazione alla procedura, rivalutazione ed interessi nella misura che verrà ritenuta di giustizia o in ogni caso con determinazione equitativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c.; nonché per l’annullamento ex art. 116 c.p.a del diniego parziale espresso dalla stazione appaltante in data 11 luglio 2025 in ordine alla istanza di accesso agli atti inoltrata dall’odierno ricorrente in data 4 luglio 2025 con conseguente condanna, previo accertamento e declaratoria del diritto di accesso in capo al ricorrente, all’esibizione e rilascio di copia della documentazione non ostesa; Per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti presentati in data 2 settembre 2025: di tutti gli atti e i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, in particolare, del verbale della Commissione giudicatrice n. 21 del 25 gennaio 2024, ove si assume erroneamente in relazione all’offerta del Consorzio CNS che «La soluzione proposta per le postazioni di lavoro del Call e Contact Center risulta rispondente alle caratteristiche tecniche minime richieste», nonché per l’accoglimento delle ulteriori domande formulate con il ricorso principale medesimo; Per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti presentati il 15 settembre 2025: - di tutti gli atti e i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, nonché per l’accoglimento delle ulteriori domande ivi formulate; - del progetto tecnico presentato in gara dal CNS; Per quanto riguarda il terzo ricorso per motivi aggiunti presentato in data 17 novembre 2025: - di tutti gli atti e i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, nonché per l’accoglimento delle ulteriori domande ivi formulate; - di tutte le informative fornite dal CNS nel corso della procedura di gara, in ordine al possesso dei requisiti di affidabilità morale, nessuna esclusa; C) quanto al ricorso n. 1466 del 2025 presentato da Anthesys Servizi Società Cooperativa per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso principale e con specifico riferimento al lotto n. 3 della procedura di gara: - della deliberazione n. 1411 con la quale in data 30 giugno 2025 il Direttore Generale dell’ULSS n. 2 Marca Trevigiana ha deciso: 1) di approvare le operazioni di gara svolte per l’affidamento del servizio di front end e attività collegate a supporto dell’Attività dell’Azienda Socio- Sanitaria ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 mesi, che risultano nella procedura aperta telematica ID n. 167131417, espletata tramite la piattaforma SINTEL di ARIA s.p.a., nonché i verbali della Commissione Giudicatrice da n. 1/23 a n. 25/24, nonché il verbale del RUP n. 1 del 31 marzo 2025; 2) di approvare i verbali del Seggio di Gara n. 1 del 28 maggio 2023, n. 2 del 3 aprile 2025 e n. 3 del 5 maggio 2025; 3) di aggiudicare la gara a procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di front end e attività collegate a supporto dell’Azienda Socio - Sanitaria ULSS n. 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 mesi, per i tre lotti a CNS Consorzio Nazionale Servizi per una spesa complessiva per il triennio pari ad € 3.543.088,67 iva compresa, in relazione al lotto n. 3 (Servizi di front end e back office interdistrettuali); 4) di approvare il quadro economico complessivo, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016; - della comunicazione di aggiudicazione effettuata ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 in data 3 luglio 2025; - della nota prot. n. 0108330 del 7 giugno 2024 della ULSS n. 2 Marca trevigiana con la quale è stato richiesto al CNS ogni elemento utile al fine di verificare i costi della manodopera; - della relazione illustrativa inviata dal CNS alla Stazione Appaltante in data 21 giugno 2024 in risposta alla nota precedentemente inviata con relativa nota di trasmissione; - della nota prot. n. 0150007 del 12 agosto 2024, con la quale la ULSS n. 2 chiede di confermare gli importi indicati nella relazione illustrativa, anche per il lotto n. 3; - della nota di risposta del CNS del 26 agosto 2024; - della nota prot. n. 0205095 dell’8 novembre 2024 e della nota prot. n. 0206206 dell’11 novembre 2024, di richiesta di ulteriori chiarimenti da parte della Stazione appaltante; - della nota di risposta del CNS inviata in data 18 novembre 2024 e della relazione giustificativa prodotta; - della nota del RUP prot. n. 170132 del 17 settembre 2024 di convocazione della Commissione Giudicatrice, nonché dell’eventuale verbale dell’incontro tenuto in data 3 ottobre 2024; - della nota prot. n. 122515 del 28 giugno 2024 con cui il RUP ha richiesto un preventivo per la formulazione di una perizia tecnica allo studio Cattarin e Associati; - del verbale n. 1 del 31 marzo 2025 in cui il RUP ha dichiarato regolare l’esito della verifica anche con riferimento al lotto n. 2; - del parere reso dallo studio Cattarin e Associati e delle eventuali ulteriori osservazioni; - dei verbali del Seggio di Gara n. 2 e n. 3 che hanno ritenuto regolare la documentazione amministrativa del CNS, anziché procedere all’esclusione; - di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice e/o RUP nella parte in cui hanno ammesso e valutato l’offerta economica del CNS, anche se non conosciuti al momento attuale; nonché per la declaratoria di inefficacia dell’aggiudicazione definitiva e per la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto di appalto ove stipulato anche in corso di giudizio e con espressa istanza della ricorrente a volervi subentrare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 c.p.a., con conseguente accertamento dell’obbligo della stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione della procedura alla odierna ricorrente; e per la conseguente condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione all’odierna ricorrente della procedura di gara o, in subordine, qualora non sia possibile il subentro, per equivalente economico pari al mancato utile derivante dalla commessa nella misura minima del 13% dell’importo a base di gara, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c., oltre alle spese per la partecipazione alla procedura, rivalutazione ed interessi nella misura che verrà ritenuta di giustizia o in ogni caso con determinazione equitativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c.; nonché per l’annullamento ex art. 116 c.p.a. del diniego parziale espresso dalla stazione appaltante in data 11 luglio 2025 in ordine alla istanza di accesso agli atti inoltrata dall’odierno ricorrente in data 4 luglio 2025 con conseguente condanna, previo accertamento e declaratoria del diritto di accesso in capo al ricorrente, all’esibizione e rilascio di copia della documentazione non ostesa; quanto al primo ricorso per motivi aggiunti presentato in data 15 settembre 2025: - di tutti gli atti e i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, nonché per l’accoglimento delle ulteriori domande ivi formulate; - del progetto tecnico presentato in gara dal CNS; Per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti presentato in data 17 novembre 2025: - di tutti gli atti e i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, nonché per l’accoglimento delle ulteriori domande ivi formulate; - di tutte le informative fornite dal CNS nel corso della procedura di gara, in ordine al possesso dei requisiti di affidabilità morale, nessuna esclusa;

Giustizia amministrativa202501462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione a CNS dei tre lotti della gara per il servizio di front end e attività collegate, con contestazione della verifica dei costi della manodopera, dell’ammissione e della valutazione dell’offerta economica e del diniego parziale di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Sono stati proposti tre ricorsi, riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, relativi ai tre lotti di una procedura aperta telematica indetta dall’ULSS n. 2 Marca Trevigiana e aggiudicata a CNS - Consorzio Nazionale Servizi. Le ricorrenti hanno impugnato l’aggiudicazione, gli atti della verifica dei costi della manodopera, i verbali di gara e della Commissione giudicatrice, nonché, con motivi aggiunti, il progetto tecnico e le informative rese da CNS sul possesso dei requisiti di affidabilità morale. È stato inoltre impugnato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il diniego parziale opposto all’istanza di accesso agli atti. Sono state chieste anche la declaratoria di inefficacia dell’aggiudicazione e dell’eventuale contratto, il subentro e, in subordine, il risarcimento del danno. Nella graduazione dei motivi, il primo motivo del ricorso relativo al lotto n. 2 ha riguardato l’indicazione, da parte dell’aggiudicataria, di costi della manodopera asseritamente inferiori ai minimi salariali del CCNL delle Cooperative Sociali per i livelli C3, D1 ed E2. Dalla documentazione risultava che CNS aveva indicato nell’offerta tecnica un monte ore effettivo di servizio, mentre nell’offerta economica aveva calcolato i costi della manodopera su un monte ore teorico o contrattuale superiore, includendo anche i costi delle sostituzioni per ferie, malattie, permessi e altre assenze fisiologiche. La complessità della questione, anche alla luce delle contrapposte perizie di parte, ha reso necessario un accertamento tecnico sulla coerenza tra offerta tecnica, offerta economica e giustificazioni, sulla congruità dei costi rispetto ai minimi contrattuali e sulla sostenibilità economica complessiva dell’offerta.

La decisione

Il TAR ha riunito i tre ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a. e, senza assumere decisioni definitive sulle questioni di rito, di merito, sulle domande di accesso, sull’aggiudicazione, sul subentro, sul risarcimento e sulle spese, ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. La verificazione è stata affidata al Responsabile dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova, con facoltà di delega, e dovrà accertare: la coerenza tra i costi della manodopera indicati nell’offerta economica e quelli esposti nelle successive giustificazioni; l’eventuale modifica sostanziale del monte ore utilizzato come base di calcolo; la compatibilità economica tra il monte ore effettivo dell’offerta tecnica e i costi complessivi della manodopera; la congruità dei costi rispetto ai diritti retributivi, agli scatti di anzianità, alla legge n. 68/1999 e al rinnovo ragionevolmente prevedibile del CCNL; nonché, specificamente per il lotto n. 2, l’eventuale inferiorità dei costi orari indicati per i livelli C3, D1 ed E2 rispetto ai minimi obbligatori. Sono state prescritte modalità di svolgimento in contraddittorio con le parti e i loro tecnici, una relazione preliminare, la possibilità di osservazioni tecniche e una relazione conclusiva. È stato disposto un acconto di € 1.000,00 sul compenso del verificatore, provvisoriamente a carico delle parti ricorrenti. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 22 aprile 2026, con riserva di ogni ulteriore decisione.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR lo ha applicato per riunire i tre giudizi relativi ai diversi lotti della medesima gara.

  • art. 66 c.p.a.

    Disciplina la verificazione; il TAR lo ha applicato disponendo un accertamento tecnico sulla congruità e coerenza dei costi della manodopera e sulla sostenibilità dell’offerta.

  • art. 116 c.p.a.

    È stato indicato come base processuale per l’impugnazione del diniego parziale di accesso agli atti; su tale domanda il TAR non ha ancora deciso.

  • art. 122 c.p.a.

    È stato richiamato nelle domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro; tali domande sono rimaste impregiudicate.

  • art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016

    È richiamato nell’atto di aggiudicazione con riferimento alla subordinazione dell’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti generali.

  • art. 76 d.lgs. n. 50/2016

    È richiamato con riferimento alla comunicazione dell’aggiudicazione.

  • art. 1226 c.c.

    È richiamato nelle domande subordinate di liquidazione equitativa del danno; nessuna decisione risarcitoria è stata assunta.

  • legge n. 68/1999

    Il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa è stato indicato tra gli elementi da considerare nella verifica della congruità dei costi della manodopera.

Massime di principio

  • Quando la congruità dei costi della manodopera dipende dal rapporto tra monte ore effettivo indicato nell’offerta tecnica, monte ore teorico o contrattuale utilizzato nell’offerta economica e successive giustificazioni, il giudice può disporre una verificazione tecnica per accertare la coerenza dei dati e l’eventuale modifica sostanziale dell’offerta.
  • La verifica della sostenibilità economica dell’offerta deve considerare, oltre alle ore effettive di servizio, le ore teoriche necessarie a coprire ferie, malattie, permessi e altre assenze fisiologiche, nonché tutte le ulteriori voci di costo rilevanti.
  • La congruità dei costi della manodopera deve essere valutata anche in relazione ai minimi retributivi della contrattazione collettiva applicabile, agli scatti di anzianità, agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999 e ai rinnovi del contratto collettivo ragionevolmente prevedibili al momento della presentazione dell’offerta.
  • In presenza di questioni tecniche complesse e di contrapposte perizie di parte, la verificazione può essere svolta da un organismo pubblico dotato di specifica competenza tecnica, nel contraddittorio con le parti e con i loro consulenti.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAccesso agli atti di garaIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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