Cassazione Penale, Sentenza n. 49295/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina che aveva annullato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per il reato previsto dall'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Procuratore deduce inosservanza di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che l'intensità e la frequenza dei contatti dimostrerebbero la partecipazione dell'indagato all'associazione finalizzata allo spaccio (o, quanto meno, la condizione di "acquirente abituale") e non un rapporto occasionale di fornitura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato sulla base delle intercettazioni rilevando un unico tentativo di acquisto fra il 26/06/2020 e il 18/07/2020, circostanza che non basta per qualificare l'indagato come acquirente abituale o come partecipante stabile all'associazione. La Corte ha inoltre osservato che chi denuncia un "travisamento della prova per omissione" deve, a pena di inammissibilità, indicare e allegare gli elementi probatori non valutati; il ricorso del Procuratore è stato giudicato eccessivamente generico e privo dell'indicazione di tali elementi.
Norme richiamate
art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che riguarda le fattispecie di traffico e detenzione di stupefacenti e, in questo contesto, l'associazione finalizzata allo spaccio contestata all'indagato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali alla presentazione del motivo di ricorso in Cassazione (richiesta di esposizione nei limiti strettamente necessari), richiamata per il profilo di esposizione del motivo.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Prevede il vizio di travisamento della prova per omissione come possibile motivo di impugnazione in Cassazione; la giurisprudenza richiede che il ricorrente indichi e alleghi gli elementi probatori omessi.
Giurisprudenza: Sez. 6, Sentenza n. 8610 del 05/02/2020
Principio secondo cui il travisamento per omissione è configurabile quando manca la motivazione su un elemento probatorio acquisito e potenzialmente decisivo.
Giurisprudenza: Sez. 2, Sentenza n. 25315 del 20/03/2012
Principio secondo cui il ricorrente in Cassazione deve indicare e produrre l'atto affetto dal vizio denunciato (es. intercettazioni) affinché il motivo non sia inammissibile.
Massime di principio
- Per lamentare travisamento della prova per omissione in Cassazione occorre indicare esplicitamente e allegare gli elementi probatori che si ritengono non valutati; altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Un episodio isolato di acquisto di stupefacente, emerso da intercettazioni, non basta di per sé a dimostrare la condizione di "acquirente abituale" né la stabile partecipazione a un'associazione finalizzata allo spaccio; è necessario dimostrare continuità, abitualità o ruoli organizzativi.
- Il pubblico ministero deve specificare quali atti o elementi il giudice di merito avrebbe omesso o valutato erroneamente e perché tali omissioni incidono sulla decisione, non limitandosi a deduzioni generiche.
- La Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione di merito se il ricorso non indica elementi nuovi o specifici che dimostrino l'errore di apprezzamento probatorio.
- Pratica consigliata: in ricorsi per cassazione avverso decisioni che si fondano su valutazioni probatorie (es. intercettazioni), produrre copia delle intercettazioni o degli atti non valutati e motivare puntualmente il nesso tra quei materiali e la decisione impugnata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49154/2022 del 27/12/2022
- Sentenza penale · 27 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49171/2022 del 27/12/2022
- Sentenza penale · 27 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49176/2022 del 27/12/2022
- Sentenza penale · 27 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49198/2022 del 27/12/2022
- Sentenza penale · 27 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49230/2022 del 27/12/2022
- Sentenza penale · 27 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49233/2022 del 27/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →