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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35003/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il detenuto, ristretto in un istituto penitenziario in esecuzione di pena e sottoposto al regime dell’art. 41-bis ord. pen., era stato autorizzato a svolgere colloqui visivi con i familiari mediante videocollegamento soltanto per sei mesi all’anno, a mesi alterni. La limitazione era stata motivata con le esigenze organizzative e tecniche dell’amministrazione, anche in considerazione del numero degli aventi diritto e delle necessità di controllo proprie del regime speciale. Il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile nel 2024 un precedente reclamo identico; il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 31 marzo 2026, ha respinto il reclamo ex art. 35-bis ord. pen. e ha invitato l’amministrazione a valutare un possibile ampliamento dei videocollegamenti. Il ricorrente ha denunciato, con un unico motivo, violazione ed erronea applicazione degli artt. 35-bis, 18 e 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen., degli artt. 3 e 27 Cost. e dell’art. 8 CEDU, oltre a vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. Ha sostenuto che il Tribunale avesse attribuito prevalenza alle esigenze organizzative senza adeguatamente considerare che le videochiamate consentono comunque controlli di sicurezza; che difficoltà tecniche non possono comprimere il diritto all’affettività; che il limite di sei colloqui annuali fosse irragionevole, soprattutto dopo il tempo trascorso dal precedente provvedimento; e che vi fosse disparità rispetto a istituti più attrezzati, nei quali è consentito un colloquio mensile. Il testo non indica il reato per cui il ricorrente sta scontando la pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato e respinto il ricorso. Ha riconosciuto che i colloqui con i familiari, anche mediante videocollegamento, tutelano la vita familiare del detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis ord. pen., ma ha ritenuto legittime modalità organizzative differenziate tra istituti quando le caratteristiche strutturali, il personale disponibile e le esigenze di sicurezza le giustifichino, purché non impediscano di fatto l’esercizio del diritto. Nel caso concreto, il Tribunale aveva accertato la grave difficoltà economica dei familiari a raggiungere l’istituto, ma anche la persistente sussistenza di difficoltà tecniche e di esigenze di controllo che rendevano non praticabile un ampliamento immediato dei videocollegamenti senza pregiudicare la sicurezza e i diritti degli altri detenuti. La doglianza non indicava elementi specifici idonei a superare tali accertamenti. La limitazione è stata ritenuta temporanea e contenuta, anche alla luce degli interventi infrastrutturali programmati e dell’invito rivolto dal Tribunale all’amministrazione a valutare l’ampliamento dei colloqui. È stata confermata l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 31 marzo 2026; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La Corte non ha deciso sulla responsabilità penale per il reato oggetto della condanna in esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen., ai quali, pure, si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento, purché giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui.

    Nel regime speciale sono ammissibili restrizioni al numero e alle modalità dei colloqui con i familiari quando siano giustificate da esigenze di sicurezza, ordine pubblico, prevenzione dei reati o tutela dei diritti altrui. I colloqui in videocollegamento devono inoltre essere organizzati con cautele idonee a salvaguardare le esigenze proprie del regime.

  • art. 35-bis ord. pen.

    Con ordinanza in data 31/03/2026, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto da Arcangelo Abbinante ex art. 35-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) avverso il diniego oppostogli dall’amministrazione penitenziaria in ordine all’ampliamento dei colloqui con i familiari per 12 mesi all’anno invece che per soli 6

    La disposizione costituisce il rimedio di reclamo utilizzato dal detenuto contro il diniego dell’amministrazione penitenziaria relativo all’ampliamento dei colloqui; la Corte esamina in cassazione il rigetto di quel reclamo.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

    Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • Nel regime penitenziario speciale ex art. 41-bis ord. pen. il diritto ai colloqui con i familiari può essere esercitato anche mediante comunicazioni audiovisive controllabili a distanza, quando i colloqui in presenza siano impossibili o gravemente difficoltosi, purché le modalità assicurino le cautele richieste dal regime.
  • Sono legittime modalità organizzative differenziate dei colloqui tra istituti penitenziari quando siano correlate alle caratteristiche strutturali, alla popolazione detenuta e al personale disponibile; il limite è che esse non impediscano di fatto l’esercizio del diritto del detenuto.
  • La limitazione dei videocollegamenti può essere giustificata da persistenti difficoltà tecniche e dalle esigenze di controllo e sicurezza, anche a tutela degli altri detenuti, se il giudice ne accerta concretamente la sussistenza e la restrizione è bilanciata con il diritto alla vita familiare.
  • La deduzione della prevalenza ingiustificata di esigenze organizzative non è sufficiente a superare l’accertamento di difficoltà tecniche non contestate: il ricorrente deve indicare elementi specifici idonei a dimostrare che tali ostacoli siano superabili o che la limitazione impedisca concretamente l’esercizio del diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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