Sentenza n. 55/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale -OMISSIS-– Sezione Lavoro – n. -OMISSIS-/2023, depositata in data 22 febbraio 2023 e notificata il 30/ marzo 2023 e divenuta definitiva in assenza di appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che l’Amministrazione aveva adottato il decreto del 31 ottobre 2025 disponendo l’integrazione delle somme in esecuzione della sentenza del giudice ordinario. L’esecuzione intervenuta ha quindi fatto venir meno l’interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del giudice ordinario relativa all’integrazione della speciale elargizione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale -OMISSIS-, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, concernente l’integrazione delle somme dovute a titolo di speciale elargizione. Nel corso del giudizio, con decreto del 31 ottobre 2025, l’Amministrazione ha disposto l’integrazione delle somme richiesta dal ricorrente. Conseguentemente, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese. La dichiarazione è stata confermata all’udienza, alla presenza della difesa del Ministero, che ne ha preso atto.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro della definizione del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’adozione da parte dell’amministrazione dell’atto o del comportamento richiesto in esecuzione del giudicato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e comporta la declaratoria di improcedibilità.
- La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, confermata in udienza e non contestata dall’amministrazione, giustifica la definizione del giudizio senza esame del merito delle ulteriori questioni di ottemperanza.
- Quando l’esecuzione dell’obbligo amministrativo sopravviene nel corso del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere compensate tra le parti ove ciò sia richiesto dal ricorrente e non vi sia opposizione dell’amministrazione.
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