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Sentenza

Sentenza n. 10282/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 47210 presentata in data 23 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente ha chiesto, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea – Spagna in data 16 settembre 2025;

Giustizia amministrativa202602742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente riconoscimento)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 23 ottobre 2025 per il riconoscimento, ai fini dell’insegnamento sul sostegno, del titolo rilasciato da un’università spagnola il 16 settembre 2025. Ha dedotto la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro i termini applicabili, evidenziando che l’inerzia le impediva l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza che, alla data della decisione, fosse intervenuto un provvedimento espresso né risultassero richieste di integrazione documentale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’illegittimità del silenzio-inadempimento. Il Collegio ha ritenuto sufficienti, ai fini della sussistenza dell’obbligo di provvedere, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto senza l’adozione di una decisione. Ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990, sia dei termini speciali dell’art. 16 d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, in caso di documentazione completa, tre mesi per provvedere sul riconoscimento. Anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo non avrebbe comunque potuto superare quattro mesi. Il Ministero è stato condannato ad adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, da insediarsi per 90 giorni dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Nel procedimento di riconoscimento, amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi affermati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00 per spese di giudizio, oltre accessori.

Norme richiamate

  • direttiva 2013/55/CE

    La domanda della ricorrente era finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna ai fini dell’insegnamento sul sostegno.

  • l. 241/1990

    Il TAR richiama il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento e lo considera violato dall’inerzia dell’amministrazione.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”.

    L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”.

    L’autorità competente deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l’eventuale integrazione, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.

  • art. 31 c.p.a.

    La pronuncia accerta l’illegittimità del silenzio-inadempimento e ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine, con nomina preventiva del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Massime di principio

  • La presentazione di una formale istanza su cui sussiste un obbligo amministrativo di provvedere, seguita dalla scadenza del termine senza l’adozione di un provvedimento espresso, integra il silenzio-inadempimento accertabile dal giudice amministrativo.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in presenza di eventuali integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
  • Nel decidere sul riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’amministrazione deve conformare la propria valutazione ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che ai principi vincolanti derivanti dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria richiamata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoTutela cautelareOttemperanza e commissario ad acta

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