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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28116/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La VA.FRA. s.r.l. chiedeva l'ammissione allo stato passivo dei crediti vantati nei confronti del Consorzio Stabile Aedars Scarl (crediti derivanti da subappalto e fatture non pagate; importo complessivo reclamato circa euro 3.066.047,48). Una prima istanza era stata accolta solo parzialmente (per euro 348.000), mentre la restante pretesa era stata ritenuta non "liquida" o "esigibile" dal giudice delegato in ragione di una clausola contrattuale che collegava i pagamenti al previo incasso da parte della stazione appaltante; opposizione della VA.FRA. respinta e divenuta definitiva. Successivamente, dopo pronunzia della Corte d'appello di Napoli favorevole al consorzio rispetto alla stazione appaltante, la VA.FRA. ha riproposto domanda di ammissione (proposta il 10/05/2023). Il Tribunale di Roma ha dichiarato la nuova istanza inammissibile, ritenendola tardiva rispetto ai termini per la presentazione delle domande. VA.FRA. ha impugnato tale decreto in Cassazione deducendo, in sintesi: errata interpretazione del dies a quo dell'art. 58, comma 5, d.lgs. n. 159/2011; violazione del principio che il giudicato civile sopravvenuto incide sulla valutazione del credito; errata qualificazione della clausola contrattuale come condizione di esigibilità; violazione dell'onere della prova; applicazione retroattiva di norme sugli interessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha chiarito che, ai fini dell'art. 58, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, il termine annuale per la presentazione di domande "tardive" decorre dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo (nel caso, 10/10/2022) — dunque, se la domanda fosse stata qualificabile come "tardiva", la presentazione del 10/05/2023 sarebbe stata tempestiva. Tuttavia la Corte ha ritenuto che la nuova istanza non fosse una domanda tardiva relativa a un credito nuovo, bensì la riproposizione della stessa domanda già decisa con giudicato: la prima istanza era stata infatti già respinta con decreto poi divenuto definitivo e la parte non aveva proposto ricorso per cassazione. Pertanto la domanda reiterata era inammissibile per res judicata; la Corte ha pertanto rigettato il ricorso della VA.FRA. e confermato l'inammissibilità della riproposizione della medesima domanda.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)

    Gli artt. 52 ss., 57, 58 e 59 regolano l'accertamento dei crediti dei terzi nello stato passivo della confisca; l'art. 58, comma 5, pone il dies a quo per le domande "tardive" nel deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo (interpretazione confermata dalla Corte). Il sistema anticrimine bilancia la tutela dei creditori con l'interesse pubblico alla efficacia della misura.

  • legge 17 ottobre 2017, n. 161

    Modifica richiamata rispetto all'art. 58 comma 5; invocata nella discussione sull'individuazione del termine annuale per le domande tardive.

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    Richiamato in relazione agli interessi e alla disciplina dei termini di pagamento (norma citata dalla ricorrente per contestare la validità di clausole che impongono termini di pagamento più lunghi); la Corte non ha ritenuto decisivo questo profilo nel rigetto del ricorso.

  • art. 96 e art. 98 legge fallimentare (riconducibili alla disciplina fallimentare)

    Richiamati come riferimento analogo per la verifica dello stato passivo e per le censure relative all'ammissione con riserva/opporsi al rigetto: la Corte osserva che la disciplina fallimentare è richiamata talvolta per analogia ma la normativa antimafia ha regole proprie; la mancata impugnazione dell'originario rigetto rimane decisiva.

  • art. 11 disposizioni preliminari cod. civ.

    Invocato dalla ricorrente per censurare una presunta applicazione retroattiva della disposizione sugli interessi; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dalla pronuncia sulla inammissibilità per res judicata.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato dalla ricorrente sul tema dell'onere della prova (incasso da parte del consorzio); la Corte ha rilevato che la parte avrebbe potuto impugnare la prima decisione o utilizzare gli strumenti previsti dalla procedura per dimostrare il fatto, essendo la contestazione riconducibile all'esito del precedente giudizio.

  • Costituzione, art. 24

    Invocato in ordine al giusto processo; la Corte ha ritenuto che le ragioni processuali non giustificassero la riproposizione della medesima domanda già decisa con giudicato.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Richiamata dalla difesa per profili di diritto al processo equo; la Corte non ha ritenuto che la mancata possibilità di riproporre la domanda violasse i diritti invocati, posto che la parte aveva rimedi processuali non esercitati.

Massime di principio

  • Una domanda di ammissione allo stato passivo già definitivamente respinta con provvedimento passato in giudicato non può essere semplicemente riproposta come "nuova" domanda: la presenza di giudicato impedisce la riproposizione.
  • Ai fini dell'art. 58, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 il termine annuale per le domande "tardive" decorre dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo (dies a quo = deposito del decreto di esecutività dello stato passivo).
  • Se il rigetto originario è stato motivato sul merito (es.: non liquidità/esigibilità del credito), il creditore aveva l'onere di impugnare tempestivamente tale provvedimento (es. ricorso per cassazione) se voleva evitare l'effetto preclusivo del giudicato.
  • Quando il credito è collegato a pendenze civili (accertamenti sull'an e sul quantum), il giudice della prevenzione può valutare la documentazione, ma la sussistenza definitiva del credito può richiedere un accertamento cognitivo davanti al giudice civile; il creditore deve valutare: impugnare la decisione antimafia o attendere la pronuncia civile e poi, se ammissibile, proporre domanda tardiva diversa nel petitum.
  • Sulle clausole contrattuali che subordinano il pagamento all'incasso da parte della committente, il creditore deve produrre prove (incasso, sentenze che accertano il diritto del consorzio) perché la loro qualificazione come mera dilazione o come condizione sostanziale è questione probatoria e interpretativa; in ogni caso la mancata impugnazione della prima decisione può precludere successivi rilievi.
  • In situazioni complesse è consigliabile cautelativamente: a) proporre i rimedi d'impugnazione contro provvedimenti sfavorevoli; oppure b) attendere la pronuncia definitiva sul credito principale e, se sopravvive un nuovo titolo o elemento, depositare una domanda tardiva motivando l"impossibilità a presentare prima la domanda per causa non imputabile.

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