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Sentenza

Sentenza n. 398/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 34/2023 in data 6 febbraio 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 34/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, per complessivi euro 1.500,00. La ricorrente ha dedotto l’inerzia del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, documentato da certificazione della cancelleria. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni, l’accredito dell’importo sulla carta docente, gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito. È stato inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza effettuata il 6 novembre 2024.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo provata l’esistenza del giudicato, l’omessa esecuzione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario e di compiere gli adempimenti da essa imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha respinto la richiesta di interessi legali, poiché la sentenza del giudice ordinario li aveva espressamente esclusi e il giudice dell’ottemperanza non può integrare o modificare il contenuto del giudicato. Il TAR ha inoltre rilevato che non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione dell’inutile decorso del termine assegnato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori e refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario; il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione inadempiente di eseguire il giudicato e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    La domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato deve essere proposta specificamente; la relativa domanda non può essere desunta da una richiesta di interessi formulata con riferimento alla maturazione originaria del credito.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale consente, secondo la decisione, di esperire il rimedio dell’ottemperanza nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    La carta docente deve essere attribuita secondo le modalità e le funzionalità previste dal D.P.C.M.; l’importo riconosciuto è espresso al valore nominale e, secondo quanto stabilito dal giudicato da eseguire, non è maggiorabile con interessi.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato resa dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l’amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o patrimoniali derivanti dalla decisione.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve rispettare rigorosamente il contenuto del giudicato e non può integrarlo, ampliarlo o modificarlo, neppure riconoscendo accessori espressamente esclusi dal giudice della cognizione.
  • La domanda relativa a rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., deve essere proposta in modo specifico e non può essere confusa con la richiesta di interessi riferita al periodo anteriore al giudicato.
  • In caso di persistente inottemperanza dopo il termine assegnato all’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla richiesta dell’interessato e alla comunicazione dell’inutile decorso del termine.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto un compenso autonomo per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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