Sentenza n. 3847/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Prefetto di Varese n. -OMISSIS- – Area I P.A., adottato in data 26/02/2026, notificato in data 27.3.2026, recante divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., con conseguente ordine di consegna delle armi, delle munizioni e degli eventuali titoli di polizia al Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- e ingiunzione di vendita o cessione delle stesse entro 150 giorni dalla notifica, con successivo versamento all’Artiglieria in difetto di cessione nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, con ordine di consegna e ingiunzione di vendita o cessione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Varese adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., deducendo che l'Amministrazione non avrebbe effettuato un effettivo bilanciamento tra gli elementi negativi e quelli favorevoli, tra cui l'assenza di procedimenti penali e carichi pendenti e la revoca di un precedente divieto di detenzione di armi. Ha inoltre censurato l'omessa considerazione della propria condotta complessiva e attuale, l'inadeguatezza del giudizio di pericolosità e l'erronea individuazione della base legale dell'obbligo di custodia. Dal fatto emergeva che, durante un controllo domiciliare, erano state rinvenute munizioni in una stanza accessibile ai familiari conviventi e in un mobile privo di serratura collocato nel giardino, nonché che il ricorrente non aveva aggiornato la denuncia di detenzione dopo la cessione di un fucile. Tali circostanze non sono state contestate.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha affermato che il giudizio di inaffidabilità nella detenzione di armi può fondarsi sull'omessa adozione delle cautele necessarie per la custodia delle munizioni e non richiede né un abuso effettivo delle armi né un accertato giudizio di pericolosità sociale. La collocazione delle munizioni in luoghi non adeguatamente protetti era di per sé idonea a giustificare la prognosi di inaffidabilità, considerato il rischio per l'incolumità pubblica, del detentore e dei familiari. La mancata denuncia della cessione di un'arma costituiva inoltre un ulteriore elemento rafforzativo del giudizio prefettizio. Le circostanze favorevoli dedotte dal ricorrente non erano idonee a scalfire tale valutazione, che il Collegio ha ritenuto immune da illogicità o irragionevolezza e soggetta a un sindacato giurisdizionale limitato alla verifica della non arbitrarietà. Spese compensate per ragioni di equità processuale.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi può essere adottato quando non vi sia la certezza della completa affidabilità del soggetto; non occorre un effettivo abuso delle armi né un giudizio di pericolosità sociale, essendo sufficienti circostanze che dimostrino l'inaffidabilità anche nella custodia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679, dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali sensibili mediante oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni non richiede l'accertamento di un abuso effettivo delle armi né di una pericolosità sociale in senso proprio; è sufficiente che emergano circostanze obiettive dalle quali risulti che il soggetto non offre la certezza della completa affidabilità richiesta per la detenzione.
- La custodia di munizioni in luoghi accessibili a familiari o privi di adeguate misure di sicurezza può, anche da sola, giustificare il giudizio prefettizio di inaffidabilità, in ragione del pericolo per l'incolumità pubblica e privata.
- La mancata denuncia della cessione di un'arma costituisce un ulteriore elemento idoneo a rafforzare il giudizio di inaffidabilità, in quanto denota l'inosservanza delle prescrizioni sulla circolazione delle armi.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul divieto prefettizio di detenzione di armi è limitato alla verifica dell'esistenza di presupposti idonei a escludere l'irrazionalità o l'arbitrarietà della valutazione amministrativa; non implica la sostituzione della valutazione giudiziale a quella prognostica dell'autorità di pubblica sicurezza.
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