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Ordinanza

Ordinanza n. 5521/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere realizzate presso un immobile

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'originario ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Responsabile del Servizio Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Cetara ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di alcune opere realizzate presso un immobile. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile e in parte lo ha respinto. In appello sono stati dedotti diversi profili di censura contro tale decisione. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi d'appello, ma emerge la necessità di verificare le caratteristiche costruttive dell'immobile, la conformità delle opere alla disciplina normativa e amministrativa applicabile, il contenuto della documentazione progettuale e l'eventuale previsione dell'impiego di cemento armato.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell'appello e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Ha ordinato al Comune di Cetara di depositare, entro sessanta giorni, una relazione documentata sull'intera fattispecie, indicando: le caratteristiche costruttive che avrebbe dovuto avere l'immobile secondo la normativa e gli atti progettuali acquisiti; se l'impiego del cemento armato fosse previsto dal progetto; l'eventuale documentazione fotografica dettagliata; ogni ulteriore elemento utile, con specifico riferimento alle deduzioni formulate in appello. La fissazione dell'udienza di merito è stata demandata al Presidente della Sezione, successivamente al deposito della relazione, nel primo trimestre del 2027. Nessuna decisione definitiva è stata assunta sull'illegittimità dell'ordinanza di demolizione o sulla sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione di un appello contro un'ordinanza di demolizione, risultino necessari accertamenti sulle caratteristiche costruttive dell'immobile e sulla conformità delle opere alla documentazione progettuale e alla disciplina applicabile, il Consiglio di Stato può disporre una relazione documentata a carico dell'amministrazione comunale, richiedendo anche documentazione fotografica e ogni ulteriore elemento utile.
  • L'ordinanza istruttoria non anticipa la decisione sul merito dell'impugnazione: l'accertamento dell'eventuale legittimità dell'ordinanza di demolizione è rinviato all'esito degli adempimenti istruttori e della successiva udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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