Ordinanza n. 5521/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere realizzate presso un immobile
Esito
La controversia
L'originario ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Responsabile del Servizio Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Cetara ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di alcune opere realizzate presso un immobile. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile e in parte lo ha respinto. In appello sono stati dedotti diversi profili di censura contro tale decisione. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi d'appello, ma emerge la necessità di verificare le caratteristiche costruttive dell'immobile, la conformità delle opere alla disciplina normativa e amministrativa applicabile, il contenuto della documentazione progettuale e l'eventuale previsione dell'impiego di cemento armato.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell'appello e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Ha ordinato al Comune di Cetara di depositare, entro sessanta giorni, una relazione documentata sull'intera fattispecie, indicando: le caratteristiche costruttive che avrebbe dovuto avere l'immobile secondo la normativa e gli atti progettuali acquisiti; se l'impiego del cemento armato fosse previsto dal progetto; l'eventuale documentazione fotografica dettagliata; ogni ulteriore elemento utile, con specifico riferimento alle deduzioni formulate in appello. La fissazione dell'udienza di merito è stata demandata al Presidente della Sezione, successivamente al deposito della relazione, nel primo trimestre del 2027. Nessuna decisione definitiva è stata assunta sull'illegittimità dell'ordinanza di demolizione o sulla sentenza di primo grado.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione di un appello contro un'ordinanza di demolizione, risultino necessari accertamenti sulle caratteristiche costruttive dell'immobile e sulla conformità delle opere alla documentazione progettuale e alla disciplina applicabile, il Consiglio di Stato può disporre una relazione documentata a carico dell'amministrazione comunale, richiedendo anche documentazione fotografica e ogni ulteriore elemento utile.
- L'ordinanza istruttoria non anticipa la decisione sul merito dell'impugnazione: l'accertamento dell'eventuale legittimità dell'ordinanza di demolizione è rinviato all'esito degli adempimenti istruttori e della successiva udienza di merito.
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