Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27943/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda una misura cautelare personale applicata a carico di un indagato per il rinvenimento di un'arma clandestina occultata in un terreno adiacente alla sua proprietà, smontata ma completa e idonea all'esplosione, con matricola abrasa, e per la ricettazione della stessa arma, ritenuta provento di delitto di contraffazione. Il GIP aveva applicato la custodia in carcere ritenendo gravi indizi e pericolo di reiterazione, valorizzando la gravità del fatto, i precedenti penali, il ruolo del prevenuto rispetto alle armi e i contatti con ambienti criminali; il Tribunale del riesame aveva confermato. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, in primo luogo, vizio di motivazione per relationem e manifesta illogicità, sostenendo che il Tribunale si sarebbe limitato a recepire acriticamente la motivazione del GIP, fondando il pericolo di reiterazione su elementi assertivi o congetturali: la presenza di munizioni sarebbe stata trattata come indizio della presenza di altre armi non rinvenute, nonostante le perquisizioni negative; inoltre si lamentava la mancata considerazione dei dati difensivi sul percorso biografico, sull'assenza decennale di nuove iscrizioni, sulla risalenza dei precedenti e sull'esito negativo degli accertamenti telefonici. Con un secondo motivo si è contestata la ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, denunciando inosservanza delle norme sulle misure cautelari e motivazione apodittica: il Tribunale non avrebbe spiegato perché una misura domiciliare, in un domicilio già controllato e con prescrizioni rigorose, non fosse sufficiente a fronteggiare il pericolo cautelare, specie considerando il positivo completamento di un lungo affidamento in prova e il lungo periodo senza nuove contestazioni penali.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che il Tribunale del riesame aveva legittimamente motivato per relationem e, comunque, aveva autonomamente richiamato gli elementi indiziari posti a base della cautela, senza che vi fosse una carenza assoluta di motivazione sulla gravità indiziaria. Ha invece accolto il secondo motivo limitatamente alla scelta della misura cautelare: pur potendo essere condivisa la valutazione sull'esigenza cautelare di prevenire la reiterazione, il provvedimento impugnato è stato ritenuto affetto da motivazione apparente e apodittica nella parte in cui escludeva gli arresti domiciliari con controllo elettronico e affermava, senza adeguata spiegazione concreta, l'esclusiva idoneità della custodia in carcere. Per questo l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, limitatamente alle esigenze cautelari e in particolare alla scelta della misura; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 3, l. n. 110 del 1975

    richiamato quale norma incriminatrice del reato di detenzione di arma clandestina, contestato come capo 1

  • art. 648 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice del capo relativo alla ricettazione dell'arma clandestina

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    dedotto come parametro di censura per inosservanza di legge in relazione alle misure cautelari

  • art. 606, lett. c), c.p.p.

    dedotto come parametro di censura per inosservanza di legge processuale in tema di cautela

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    richiamato per denunciare vizi di motivazione della decisione del riesame

  • art. 273 c.p.p.

    richiamato nella motivazione sui presupposti applicativi della misura cautelare personale

  • art. 274 c.p.p.

    richiamato per gli elementi relativi alle esigenze cautelari

  • art. 275 c.p.p.

    richiamato per la scelta e l'adeguatezza della misura cautelare, con necessità di motivazione concreta sull'inidoneità delle misure meno afflittive

  • art. 275, commi 1, 3 e 3-bis, c.p.p.

    dedotto dalla difesa per censurare la scelta della custodia in carcere rispetto a misure meno gravose

  • art. 275-bis c.p.p.

    richiamato in relazione al controllo elettronico degli arresti domiciliari

  • art. 292 c.p.p.

    dedotto tra le norme asseritamente violate per insufficienza della motivazione dell'ordinanza cautelare

  • art. 309 c.p.p.

    norma che regola il riesame cautelare e il successivo ricorso; il giudizio di legittimità resta limitato al controllo di violazioni di legge e manifesta illogicità

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    richiamato nel dispositivo quale base del rinvio al Tribunale del riesame per nuovo giudizio

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    richiamato in relazione all'esposizione dei motivi di ricorso nel testo trascritto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia cautelare, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della violazione di legge e della manifesta illogicità, non potendo trasformarsi in una nuova valutazione del materiale indiziario o delle caratteristiche personali dell'indagato.
  • La motivazione per relationem è legittima se il giudice richiama un atto valido e conoscibile, mostra di averne effettivamente considerato il contenuto e lo fa proprio in modo coerente con la decisione; non è sufficiente un rinvio meramente adesivo e stereotipato.
  • In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza del riesame e quella genetica si integrano reciprocamente: la motivazione del primo giudice può completare quella del giudice del riesame e viceversa, purché nel complesso sia ricostruibile il percorso logico-giuridico della decisione.
  • Quando il procedimento non è soggetto a regimi presuntivi speciali, l'esclusione di misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere richiede una motivazione concreta e specifica sull'inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, non essendo sufficiente un richiamo apodittico alla gravità del fatto o a generici contatti con ambienti criminali.
  • La scelta della custodia cautelare in carcere deve poggiare su una valutazione esplicita dell'esclusiva idoneità della misura inframuraria a contenere il rischio cautelare; in mancanza di tale passaggio argomentativo, la motivazione è apparente e il provvedimento è annullabile sul punto.
  • Le allegazioni difensive relative a perquisizioni negative, assenza di nuovi precedenti, esito positivo di percorsi trattamentali o mancata emersione di contatti logistici possono assumere rilievo nella valutazione della misura cautelare, perché incidono sulla prognosi di adeguatezza delle prescrizioni meno afflittive.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniFalsità in atto pubblicoDetenzione di armiRicettazione
RamiMisure cautelariProcesso penaleReati contro la fede pubblicaArmiDelitti contro il patrimonio
SottomaterieCarcereObbligo di firma
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.