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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36221/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito della Corte di appello resta quindi ferma, con conferma della responsabilità per l'allontanamento dal domicilio durante la detenzione domiciliare.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per l'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare. Nel ricorso deduceva, da un lato, l'assenza dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che l'allontanamento non fosse stato correttamente accertato e che vi fossero esigenze mediche a giustificazione della condotta; dall'altro, chiedeva la non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e meramente reiterativo delle doglianze già esaminate e disattese in appello, evidenziando che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sul controllo di polizia e sulla mancanza di riscontri oggettivi delle addotte ragioni mediche. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva escluso la tenuità oggettiva del fatto in ragione delle modalità della condotta e dell'intensità del dolo, sicché non vi erano vizi logici sindacabili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi le modalità concrete della condotta e l'intensità del dolo; tale apprezzamento, se logicamente motivato, non è rivedibile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile la mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello e disattese con motivazione completa, se il ricorso non indica specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
  • L'accertamento dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare può essere desunto dalle concrete modalità del controllo di polizia e dalla mancanza di riscontri oggettivi alle giustificazioni offerte dall'imputato.
  • La valutazione di esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., quando fondata sulle modalità della condotta e sull'intensità del dolo, è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se immune da evidenti illogicità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativiCause di non punibilità
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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