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Sentenza

Sentenza n. 1320/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - della determina di aggiudicazione n. 279 del 30.01.2026 dell’Azienda USL di Bologna - Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC) recante esito procedura aperta n° PI 493527-25 per l’affidamento del servizio di trasporto persone con conducente mediante utilizzo della taxi card per le esigenze dell’AUSL di Bologna e Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna – CIG: B8E8F33C2B; - la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; e comunque, per quanto occorrer possa: - degli atti di gara e delle risultanze a seguito dei lavori svolti dal Seggio di gara nella procedura di cui sopra ignoti atti ed estremi; - dei verbali del Seggio di gara citati nel provvedimento impugnato e, più precisamente, del verbale n.1 recante l’ammissione alle fasi di gara e del verbale n. 2 recante la rettifica del valore economico dell’offerta, non ostesi; - della relazione di verifica dell’anomalia dell’offerta non ostesa, ignoti estremi e atti; nonché, sempre per quanto occorrer possa: - del diniego di accesso agli atti reso dall’Azienda USL di Bologna con comunicazione n. PI085818-26 notificata in data 13.2.2026 mediante la piattaforma Intercent.ER; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedere rinnovata la procedura evidenziale; e comunque per l’accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento del danno in forma specifica tramite subentro nel contratto o per equivalente ex art. 124 c.p.a., nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa, nell’ipotesi che non sia possibile il risarcimento in forma specifica nemmeno parziale; nonché per la condanna dell’amministrazione all’ostensione dei seguenti documenti: - degli atti di gara e delle risultanze a seguito dei lavori svolti dal Seggio di gara nella procedura di cui sopra ignoti atti ed estremi; - dei verbali del Seggio di gara citati nel provvedimento impugnato e più precisamente: verbale n.1 recante l’ammissione alle fasi di gara; verbale n. 2 recante la rettifica del valore economico dell’offerta; degli atti del procedimento di soccorso istruttorio; della relazione di verifica dell’anomalia dell’offerta; nonché di ogni atto connesso presupposto e conseguenziale allo stato ignoto.

Giustizia amministrativa202600337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determina di aggiudicazione del servizio di trasporto persone con conducente mediante taxi card, unitamente agli atti di gara, alla verifica di anomalia, al diniego di accesso e agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione in favore dell'altra concorrente, chiedendo anche l'inefficacia del contratto, il subentro o il risarcimento per equivalente, la rinnovazione della procedura e l'ostensione di ulteriori atti di gara. Ha dedotto: 1) carenza dei requisiti di idoneità professionale dell'aggiudicataria, poiché l'attività risultante dal Registro delle imprese non sarebbe pertinente con l'oggetto dell'appalto; inoltre, l'aggiudicataria, con sede e rimesse nella provincia di Reggio Emilia, non avrebbe avuto autorizzazione territoriale per operare a Bologna; 2) carenza delle dotazioni organizzative minime e impossibilità di rispettare i tempi di intervento, in assenza di una rimessa nel territorio bolognese; 3) illegittima modifica dell'offerta economica, perché il Seggio di gara avrebbe rettificato sulla piattaforma SATER il valore complessivo indicato dall'aggiudicataria, senza attivare il soccorso procedimentale; 4) illegittimità del giudizio di congruità dell'offerta, ritenuta non sostenibile anche in ragione dei maggiori costi derivanti dall'ubicazione delle rimesse; 5) illegittimità della procedura per il riferimento, nelle premesse del disciplinare, a un diverso servizio, con violazione dei principi di buona amministrazione e legittimo affidamento. È stato inoltre contestato il diniego di accesso agli atti non ostesi.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha compensato le spese. Quanto ai requisiti professionali, ha ritenuto pertinente l'attività dell'aggiudicataria, concernente il trasporto di passeggeri, precisando che i codici e le risultanze camerali non possono essere valutati in modo meramente formale o isolato, dovendo l'attinenza essere apprezzata sostanzialmente, in funzione della corretta esecuzione e della massima partecipazione. Quanto all'autorizzazione territoriale, ha affermato che la lex specialis non imponeva una sede o rimessa a Bologna e che la disciplina del noleggio con conducente consente il prelevamento e l'arrivo anche fuori dalla provincia o area metropolitana del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, senza un obbligo di esclusiva territoriale; la verifica della permanenza dei presupposti autorizzativi compete al Comune rilasciante. Anche la censura sui tempi di esecuzione è stata respinta, poiché la gara non richiedeva la disponibilità di una rimessa bolognese al momento dell'offerta e l'Amministrazione poteva verificare in fase esecutiva il rispetto dei tempi. La rettifica del valore economico è stata qualificata come correzione di un errore materiale immediatamente riconoscibile, ricavabile dalle singole voci della scheda economica, non come modifica dell'offerta; essa era quindi compatibile con il disciplinare e con il favor partecipationis. Il giudizio di anomalia è stato ritenuto adeguatamente istruito, svolto in contraddittorio e non affetto da manifesta illogicità o irragionevolezza, sicché non era sindacabile nel merito dal giudice. Infine, il riferimento erroneo a un diverso servizio nelle premesse del disciplinare è stato considerato un mero errore materiale, percepibile senza ambiguità alla luce dell'intero contenuto della lex specialis e non idoneo a incidere sulla validità della procedura. La domanda di accesso non ha condotto a una statuizione favorevole, essendo il ricorso complessivamente respinto.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura è stata indetta come procedura aperta.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Il soccorso istruttorio attivato nei confronti dell'aggiudicataria è stato menzionato nello svolgimento della gara; la rettifica dell'offerta economica è stata invece ritenuta una correzione di errore materiale e non un'attività di soccorso istruttorio.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    La gara è stata aggiudicata con il criterio del minor prezzo.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Il giudizio di congruità dell'offerta, preceduto dal contraddittorio e da approfondita istruttoria, è stato ritenuto immune da manifesta illogicità o irragionevolezza.

  • art. 124 c.p.a.

    La ricorrente aveva chiesto il subentro nel contratto o il risarcimento per equivalente, ma tali domande sono rimaste assorbite dal rigetto dell'impugnazione.

  • art. 6.1 del disciplinare di gara

    iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara

    Il requisito di pertinenza dell'attività deve essere valutato sostanzialmente, non sulla base del solo codice o della sola denominazione camerale.

  • art. 18.3 del disciplinare di gara

    somma degli importi offerti per il costo orario comprensivo dei 20Km di franchigia e del costo di ogni chilometro eccedente la franchigia (A+B)

    La stazione appaltante poteva correggere il valore complessivo erroneamente indicato quando le singole componenti dell'offerta consentivano di ricostruire senza incertezza il valore richiesto dalla lex specialis.

  • art. 3, comma 3, l. 21/1992

    Impone la presenza della sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

  • art. 11, comma 2, l. 21/1992

    Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione

    La partenza del servizio deve avvenire dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza.

  • art. 11, comma 4, l. 21/1992

    Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione

    La disciplina consente lo svolgimento del servizio anche fuori dalla provincia o area metropolitana del Comune autorizzante e non comporta un'esclusiva territoriale.

  • art. 56/2020 Corte costituzionale

    È richiamata per escludere la legittimità di un rigido obbligo di rientro alla rimessa dopo ogni servizio, ritenuto irragionevole e sproporzionato.

  • art. 163/2025 Corte costituzionale

    È richiamata per ribadire l'illegittimità di vincoli temporali e organizzativi che riproducano indirettamente l'obbligo generalizzato di rientro in rimessa.

Massime di principio

  • Il requisito di idoneità professionale consistente nell'iscrizione al Registro delle imprese per attività pertinenti all'oggetto della gara deve essere valutato con un approccio sostanziale, considerando l'effettiva attinenza dell'attività esercitata e non il solo codice ATECO o la mera denominazione camerale; tale interpretazione deve conciliare la corretta esecuzione dell'appalto con il favor partecipationis e la tutela della concorrenza.
  • La disciplina del noleggio con conducente non impone, in assenza di una specifica previsione della lex specialis, che l'operatore disponga di sede operativa o rimessa nel territorio in cui il servizio deve essere eseguito, né vieta lo svolgimento del servizio fuori dalla provincia o area metropolitana del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, fermo restando il rispetto delle condizioni autorizzative e i controlli dell'autorità competente.
  • La correzione, da parte della stazione appaltante, di un valore economico errato non costituisce modifica dell'offerta quando le singole componenti economiche risultano chiare, coerenti e consentono di ricostruire senza margini di incertezza il valore richiesto dalla lex specialis; in tal caso si tratta di rettifica di un errore materiale compatibile con la par condicio e il favor partecipationis.
  • Il giudizio di anomalia dell'offerta appartiene alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o carenza istruttoria; un'istruttoria approfondita e svolta in contraddittorio rende non sufficiente il mero dissenso dell'impresa concorrente.
  • Un errore materiale nelle premesse del disciplinare non determina l'illegittimità della gara quando l'oggetto dell'affidamento risulta chiaramente individuabile dall'insieme degli atti e dal successivo contenuto della lex specialis, senza concreta incertezza per gli operatori economici.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusioneAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezza

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