Cassazione Civile, Ordinanza n. 29321/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento notificata dopo la notifica di 16 cartelle di pagamento recanti pretese tributarie e non tributarie. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso; la CTR confermava l'inammissibilità ritenendo che il ricorso di primo grado non fosse stato tempestivamente notificato al concessionario della riscossione, soggetto dal quale proveniva l'intimazione. Con ricorso per cassazione, la parte ricorrente ha proposto tre motivi; la Corte ha esaminato per primo il terzo motivo, che denunciava violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e la erronea affermazione della legittimazione passiva del concessionario anziché dell'Agenzia delle entrate. La censura sosteneva che, poiché l'intimazione era stata contestata non solo per la mancata notifica della cartella presupposta ma anche nel merito della pretesa (ritenuta prescritta e illegittima), il contraddittore corretto dovesse essere l'ente creditore e non il mero concessionario.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della CTR che aveva reputato necessario notificare il ricorso solo al concessionario della riscossione. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 16412/2007, ha affermato che, quando l'impugnazione dell'atto successivo investe non solo vizi di notifica dell'atto presupposto ma anche la fondatezza della pretesa tributaria, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito. Ha inoltre precisato che l'erronea individuazione del legittimato passivo non comporta inammissibilità del ricorso; al più, se l'azione è proposta contro il concessionario e non riguarda solo vizi esecutivi, questi deve chiamare in causa l'ente creditore, senza che il giudice debba ordinare l'integrazione del contraddittorio. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, ma il testo fornito si interrompe prima di indicare il giudice di rinvio e le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione dell'art. 101, comma secondo, c.p.c.
La doglianza era fondata sulla violazione del contraddittorio e sulla erronea individuazione del soggetto passivamente legittimato; la Corte ha ritenuto che la questione investisse un error in procedendo decisivo per la soluzione della controversia.
art. 101, comma 2, c.p.c.
art. 101, comma secondo, c.p.c.
La Corte ha escluso che la mancata evocazione del corretto contraddittore determini automaticamente inammissibilità e ha negato che il giudice debba ordinare l'integrazione del contraddittorio in questa specifica materia.
art. 24 Cost.
Richiamato insieme all'art. 111 Cost. quale base del principio della ragione più liquida e delle esigenze di tutela del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 24 Cost. quale base del principio della ragione più liquida e delle esigenze di economia processuale e celerità.
art. 276 c.p.c.
Richiamato per precisare che, in applicazione della ragione più liquida, può essere anticipata la decisione sulla questione più agevole senza seguire rigidamente l'ordine logico delle questioni.
art. 40, d.P.R. n. 43 del 1988
Citato per affermare che, nelle liti promosse contro il concessionario che non riguardino esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, il concessionario deve chiamare in causa l'ente creditore.
art. 39, d.lgs. n. 112 del 1999
Richiamato in continuità con il previgente art. 40 del d.P.R. n. 43 del 1988 per ribadire l'onere del concessionario di chiamare in causa l'ente creditore nelle controversie non limitate ai vizi degli atti esecutivi.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione di un atto della riscossione contesta non soltanto vizi formali o procedurali dell'atto presupposto, ma anche l'esistenza, la legittimità o la persistenza della pretesa tributaria, il contraddittore passivamente legittimato è l'ente titolare del credito e non il mero concessionario della riscossione.
- Il vizio di omessa o irregolare notificazione della cartella non è un mero vizio proprio dell'atto consequenziale, ma un vizio procedurale che incide sulla sequenza legale di formazione della pretesa e può riflettersi sulla stessa sussistenza del credito per effetto di eventuali decadenze.
- L'erronea individuazione del soggetto passivamente legittimato non comporta, di per sé, inammissibilità della domanda di annullamento dell'atto impugnato; può al più imporre, se la lite è rivolta contro il concessionario e non riguarda solo atti esecutivi, la chiamata in causa dell'ente creditore ad opera del concessionario stesso.
- Non sussiste un litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario della riscossione nelle controversie in cui si discuta della pretesa sostanziale azionata mediante l'atto della riscossione.
- In applicazione del principio della ragione più liquida, la Corte può definire il ricorso sulla questione di più pronta soluzione, anche se logicamente subordinata, per ragioni di economia processuale e celerità.
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