Cassazione Civile, Ordinanza n. 23407/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario prestazione)
La controversia
Una persona fisica aveva chiesto l'assegno sociale, ma sia il giudice di primo grado sia la corte d'appello avevano negato la prestazione ritenendo non provato lo stato di bisogno. La corte territoriale aveva valorizzato, oltre alla dichiarazione reddituale negativa, la circostanza che la richiedente non avesse domandato alcun mantenimento nell'ambito della separazione consensuale, nonostante il coniuge disponesse di redditi tali da rendere astrattamente dovuto un assegno di mantenimento. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995 e dell'art. 38 Cost., sostenendo che il giudice di merito non aveva considerato i redditi effettivamente percepiti e quindi il suo stato di incapienza oggettiva; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in relazione alla condanna al raddoppio del contributo unificato, ritenuto non dovuto per la natura della causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto erroneo il criterio seguito dal giudice di merito, perché lo stato di bisogno rilevante ai fini dell'assegno sociale va apprezzato in senso oggettivo, in base all'assenza o insufficienza dei redditi entro la soglia di legge, e non può essere escluso solo perché non sia stato chiesto un assegno di mantenimento in sede di separazione.
Norme richiamate
art. 3, comma 6, L. n. 335/1995
Ai fini dell'assegno sociale rileva lo stato di bisogno oggettivamente considerato; esso va desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti rispetto al limite legale, senza che sia richiesta anche la prova di un bisogno incolpevole.
art. 38 Cost.
La tutela costituzionale della prestazione assistenziale impone di valutare il bisogno in termini oggettivi e di non introdurre requisiti non previsti dalla legge, come l'incolpevolezza dello stato di bisogno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il motivo relativo al raddoppio del contributo unificato resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo; la Corte non affronta nel merito la questione della debenza del contributo.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, il requisito dello stato di bisogno deve essere accertato oggettivamente sulla base dei redditi effettivamente percepiti e del loro rapporto con la soglia legale, senza introdurre requisiti ulteriori non previsti dalla norma.
- La mancata richiesta di un assegno di mantenimento in sede di separazione non costituisce, di per sé sola, indice decisivo per escludere lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale.
- Quando il giudice di merito fonda il diniego della prestazione assistenziale su un solo elemento non decisivo, omettendo di valutare il dato reddituale, la decisione è censurabile per violazione di legge.
- L'accoglimento del motivo principale che determina la cassazione con rinvio assorbe le questioni ulteriori, ivi comprese quelle relative al contributo unificato e alle spese.
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