Cassazione Penale, Ordinanza n. 06482/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva riqualificato il reato contestato al capo B) da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice e, per tale reato, aveva dichiarato non doversi procedere perché estinto per prescrizione. Il ricorso era affidato a un unico motivo con cui si contestavano la valutazione di pericolosità della condotta per le ragioni dei creditori e la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La censura chiedeva in sostanza una diversa lettura del compendio fattuale e probatorio, contrapponendo ai criteri adottati dai giudici di merito una ricostruzione alternativa dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto mirasse a una rivalutazione del merito, vietata in sede di legittimità, poiché tendeva a ottenere una ricostruzione dei fatti fondata su criteri di apprezzamento diversi da quelli seguiti dal giudice di merito. La motivazione della sentenza impugnata è stata considerata immune da vizi logici e giuridici. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 6402 c.p.p.
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Richiamata per affermare che in cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto l'apparenza di vizi di motivazione o di diritto, mirino a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.
- La Corte di cassazione non può procedere a una rilettura del materiale fattuale posto a base della decisione, poiché tale attività appartiene in via esclusiva al giudice di merito.
- Il ricorso è inammissibile quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente e giuridicamente adeguata e la doglianza si risolva nella mera contrapposizione di una lettura alternativa della vicenda.
- La contestazione dell'elemento soggettivo e della pericolosità della condotta, se formulata richiedendo una diversa valutazione degli stessi fatti già esaminati dai giudici di merito, non è scrutinabile in cassazione.
Come è indicizzato
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