Cassazione Civile, Ordinanza n. 13832/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale relativo a un impianto eolico. La società aveva presentato una dichiarazione DOCFA con classamento in categoria D/1 e rendita di euro 2.400,00; l'Ufficio aveva rettificato la rendita a euro 9.790,00. La CTP aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR aveva riformato la decisione. In un precedente giudizio di legittimità, la Cassazione aveva cassato con rinvio imponendo di verificare se la torre eolica dovesse essere esclusa dal computo della rendita perché impianto funzionale al processo produttivo e, comunque, di rideterminare la rendita considerando i cespiti residui e applicando il coefficiente di legge. Nel giudizio di rinvio la CTR ha escluso la torre dal calcolo e ha fissato la rendita in euro 4.490,00 richiamando una tabella contenuta in una memoria dell'Agenzia e ritenendo inammissibili le doglianze sul metodo di calcolo. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992 e 113 c.p.c., sostenendo che la sentenza non spiegava il percorso logico-giuridico seguito, non indicava quali elementi della rendita fossero stati considerati e non chiariva perché fosse stata disattesa la CTU; con gli altri motivi ha dedotto violazione del principio di diritto della sentenza rescindente, violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., violazione dell'art. 1, comma 21, l. 208/2015, omesso esame del quesito al CTU e omessa pronuncia sul motivo relativo al procedimento di calcolo della rendita.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che la sentenza di rinvio era solo graficamente esistente ma priva di una motivazione effettiva, perché non consentiva di comprendere quali componenti della rendita fossero state prese in considerazione, con quali valori e per quali ragioni fosse stata preferita la stima dell'Ufficio rispetto alla CTU. Ha inoltre ribadito che, in tema di impianti eolici, l'art. 1, commi 21 e 22, l. 208/2015 non ha abrogato l'art. 1, comma 244, l. 190/2014 e il rinvio alla circolare n. 6/T del 2012 sulle metodologie estimative; esclusi torre e aerogeneratori dal computo, la rendita va determinata sul valore dei soli immobili residui, tenendo conto di suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata e, solo rispetto a questi, delle spese tecniche, del profitto dell'imprenditore e degli oneri finanziari. Conseguentemente la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione per nuovo esame e determinazione della rendita secondo i criteri indicati. I motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
richiamato per affermare la tempestività del ricorso per cassazione in assenza di notificazione della sentenza impugnata
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma che coordina il termine lungo di impugnazione nel processo tributario
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma sulla struttura della sentenza e sull'obbligo di motivazione
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato come disposizione che impone una motivazione sufficiente della sentenza tributaria
art. 113 c.p.c.
richiamato in relazione al dovere del giudice di decidere secondo diritto
art. 111, comma 6, Cost.
evocato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione
art. 383 c.p.c.
richiamato per sostenere il vincolo derivante dalla cassazione con rinvio
art. 384 c.p.c.
richiamato per il vincolo al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione
art. 1, comma 21, l. n. 208/2015
interpreted as norma che ridefinisce l'oggetto della stima catastale per gli immobili speciali, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo
art. 1, comma 22, l. n. 208/2015
richiamato come completamento della disciplina di rideterminazione della rendita catastale dal 1 gennaio 2016
art. 1, comma 244, l. n. 190/2014
ritenuto non abrogato tacitamente dalla legge del 2015, con mantenimento del rinvio normativo alla circolare n. 6/T del 2012
art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
richiamato quale base della stima diretta per opifici e fabbricati speciali
art. 8 d.P.R. n. 1142 del 1949
richiamato per la disciplina delle unità immobiliari non classificabili secondo tariffe
art. 30 d.P.R. n. 1142 del 1949
richiamato per la determinazione della rendita con stima diretta per le unità speciali
art. 28 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
richiamato come norma che, in mancanza di valore venale, impone il riferimento al costo di ricostruzione con coefficiente di riduzione
art. 1, comma 2, l. n. 212/2000
richiamato nel percorso normativo di attribuzione di valore alle istruzioni della circolare catastale
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio, gli elementi valorizzati e le ragioni della preferenza accordata a una ricostruzione rispetto a un'altra; in tal caso la decisione è cassabile per nullità.
- Nel giudizio di rinvio la Corte di merito deve attenersi al decisum rescindente e ricostruire integralmente il thema decidendum nei limiti fissati dalla sentenza di cassazione, senza ridurlo a una sola questione parziale se la pronuncia rescindente richiede invece una rideterminazione complessiva del bene imponibile.
- In materia catastale degli impianti eolici, dopo la disciplina del 2015, devono essere esclusi dalla rendita i macchinari e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo; la base imponibile residua va determinata soltanto sui cespiti che restano rilevanti catastalmente, con applicazione coerente dei criteri estimativi previsti dalle norme e dalla prassi recepita.
- Quando si contesta il metodo di stima catastale, il giudice deve indicare in modo trasparente quali componenti di costo o di valore sono state considerate, con quali importi e secondo quali criteri tecnici, poiché la mera adesione a un prospetto di parte non soddisfa l'onere di motivazione.
- L'esclusione di un componente impiantistico dalla rendita non esonera il giudice dal decidere sulle ulteriori voci di calcolo della stima, come valore del suolo, fondazioni, spese tecniche, profitto dell'imprenditore e oneri finanziari, ove tali voci siano state specificamente controverse tra le parti.
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