Direttiva 2009/72
Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2009/72/CE definisce il quadro comune per il mercato interno dell’energia elettrica, imponendo agli Stati membri di garantire accesso non discriminatorio alle reti, regole trasparenti per tariffe e bilanciamento, una regolazione indipendente e standard minimi di servizio pubblico. Il cuore della disciplina è la separazione effettiva delle attività di trasmissione da quelle di generazione e fornitura, con modelli alternativi di ownership unbundling, gestore di sistemi indipendente e gestore di trasmissione indipendente. La direttiva rafforza inoltre i diritti dei clienti finali, la protezione dei consumatori vulnerabili, la trasparenza delle informazioni e la promozione di mercati integrati e cooperazione regionale. Il recepimento è richiesto entro il 3 marzo 2011, con applicazione generale da tale data e disciplina speciale per l’articolo 11 a decorrere dal 3 marzo 2013.
Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, con disciplina di separazione delle reti, accesso al mercato, regolazione, tutela dei consumatori e abrogazione della direttiva 2003/54/CE.
Ambito di applicazione
Si applica alla generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica nella Comunità europea/SEE, includendo le disposizioni sull’accesso al mercato, sull’organizzazione dei sistemi, sui bandi di gara e sulle autorizzazioni, sui gestori di trasmissione e distribuzione, sulle autorità nazionali di regolamentazione, sui mercati al dettaglio e sulla protezione dei consumatori. Rilevano anche norme specifiche per imprese verticalmente integrate, sistemi isolati, microsistemi isolati, sistemi di distribuzione chiusi e, in alcuni casi, per operatori controllati da paesi terzi; sono previste deroghe per Cipro, Lussemburgo e Malta e per piccoli sistemi isolati secondo l’articolo 44.
Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e abrogazione della direttiva 2003/54/CE
La direttiva 2009/72/CE costituisce il testo di rifusione che disciplina il mercato interno dell’energia elettrica, con l’obiettivo di completare l’apertura alla concorrenza, rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti, garantire trasparenza e tutela dei consumatori e favorire l’integrazione dei mercati nazionali in un quadro europeo coerente. I considerando insistono in particolare su accesso non discriminatorio alle reti, separazione effettiva tra reti e attività di generazione/fornitura, ruolo indipendente dei regolatori e sviluppo delle interconnessioni e delle cooperazioni regionali.
Oggetto e ambito di applicazione
La disciplina si applica a generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, nonché alle regole di accesso al mercato, di autorizzazione, di gara, di gestione delle reti, di servizio universale e di diritti dei clienti. L’impianto normativo è costruito per incidere sia sull’organizzazione dei soggetti operanti nel settore, sia sulle condizioni di funzionamento del mercato, con specifiche deroghe per piccoli sistemi isolati, microsistemi isolati, sistemi di distribuzione chiusi e, in parte, per Cipro, Lussemburgo e Malta.
Definizioni chiave
L’articolo 2 fornisce un ampio catalogo definitorio che è decisivo per l’interpretazione dell’intera direttiva. Tra le nozioni centrali vi sono il cliente idoneo, il cliente civile e non civile, l’impresa verticalmente integrata, il controllo, i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, le linee dirette, i sistemi interconnessi, la generazione distribuita, le fonti rinnovabili e i sistemi isolati. Per i professionisti, tali definizioni sono rilevanti soprattutto per individuare il perimetro degli obblighi di unbundling, accesso di terzi, tutela dei consumatori e certificazione dei TSO.
Servizio pubblico, servizio universale e consumatori
L’articolo 3 è il cuore della tutela consumeristica e del servizio pubblico. Gli Stati membri possono imporre obblighi di servizio pubblico in materia di sicurezza, continuità, qualità, prezzo, ambiente, efficienza energetica, rinnovabili e protezione del clima, ma tali obblighi devono essere chiari, trasparenti, non discriminatori e verificabili. Tutti i clienti civili e, se lo Stato lo decide, le piccole imprese hanno diritto al servizio universale, cioè a una fornitura di qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente comparabili e trasparenti.
Sono inoltre riconosciuti:
- il diritto al cambio fornitore entro tre settimane;
- il diritto a ricevere i dati di consumo;
- la possibilità di designare un fornitore di ultima istanza;
- misure specifiche per clienti vulnerabili e per la povertà energetica;
- obblighi informativi sulle fonti del mix energetico e sugli impatti ambientali;
- sportelli unici e meccanismi indipendenti di reclamo e ADR.
L’allegato I dettaglia i contenuti minimi dei contratti e delle informazioni ai clienti, nonché i requisiti su fatturazione, cambi fornitore, pagamenti, reclami e accesso ai dati di consumo. È prevista anche la promozione dei sistemi di misurazione intelligenti, con valutazione economica e possibile calendario di implementazione.
Sicurezza degli approvvigionamenti, norme tecniche e cooperazione regionale
L’articolo 4 impone agli Stati membri il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, con analisi dell’equilibrio domanda/offerta, capacità future, qualità e manutenzione delle reti e gestione dei picchi di domanda. L’articolo 5 richiede criteri tecnici di sicurezza e standard pubblici e non discriminatori per connessioni, interoperabilità e funzionamento della rete. L’articolo 6 promuove la cooperazione regionale tra Stati membri, autorità di regolamentazione e gestori di sistema per integrare i mercati, coordinare le reti e rafforzare l’accesso transfrontaliero.
Autorizzazioni e gare per nuova capacità
Gli articoli 7 e 8 disciplinano l’entrata di nuova capacità nel mercato. La regola generale è una procedura di autorizzazione obiettiva, trasparente e non discriminatoria, con criteri che includono sicurezza tecnica, ambiente, uso del suolo, efficienza energetica, tipologia delle fonti e contributo agli obiettivi rinnovabili e di riduzione delle emissioni. In via sussidiaria, gli Stati membri possono ricorrere a gare o procedure equivalenti per coprire fabbisogni non soddisfatti dal normale regime autorizzativo, anche per misure di efficienza energetica e gestione della domanda.
Le gare devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea almeno sei mesi prima della scadenza per le offerte, con capitolato d’oneri dettagliato e controllo affidato a un’autorità indipendente.
Separazione delle attività di trasmissione e modelli alternativi
Il tema più incisivo della direttiva è l’unbundling della trasmissione. L’articolo 9 introduce il modello di separazione proprietaria, con divieto per la stessa persona di controllare simultaneamente imprese di generazione/fornitura e reti di trasmissione o di esercitare diritti e nomine incompatibili. Sono previste deroghe e disposizioni transitorie, ma il punto di arrivo è la separazione effettiva tra interessi di rete e interessi commerciali.
In alternativa, per i casi in cui il sistema di trasmissione apparteneva a un’impresa verticalmente integrata al 3 settembre 2009, gli Stati membri possono scegliere:
- il gestore di sistema indipendente (articolo 13);
- il gestore di trasmissione indipendente (capo V).
Questi modelli richiedono assetti proprietari, organizzativi e di governance idonei a garantire indipendenza reale, insieme a controlli regolatori robusti.
Certificazione dei gestori di trasmissione e controllo sui paesi terzi
Gli articoli 10 e 11 prevedono una certificazione obbligatoria dei gestori di trasmissione da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione, con notifica alla Commissione e decisione finale soggetta a coordinamento europeo. La certificazione serve a verificare il rispetto dell’unbundling e, nei casi di controllo da parte di soggetti di paesi terzi, a valutare la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione e dello Stato membro interessato.
Il procedimento è scandito da termini precisi:
- decisione del regolatore entro quattro mesi;
- parere della Commissione entro due mesi dalla richiesta, prorogabili di altri due mesi;
- decisione definitiva del regolatore entro due mesi dalla scadenza del termine del parere.
La direttiva affida alla Commissione un ruolo sostanziale di garanzia dell’interesse europeo e della sicurezza energetica.
Compiti e indipendenza dei gestori di trasmissione e distribuzione
Gli articoli 12, 17, 18, 19, 20 e 21 definiscono i compiti e i requisiti di indipendenza dei gestori di trasmissione, in particolare nel modello di gestore di trasmissione indipendente. Il TSO deve garantire capacità a lungo termine, sicurezza e affidabilità della rete, non discriminazione tra utenti, accesso terzi, gestione dei flussi e delle congestioni, informazione agli utenti, riscossione dei corrispettivi di rete e cooperazione tecnica con gli altri gestori.
Nel modello ITO sono centrali:
- proprietà e disponibilità delle risorse necessarie;
- divieto di leasing di personale e di commistione con l’impresa verticalmente integrata;
- indipendenza della gestione e del personale;
- organo di sorveglianza con poteri su piani finanziari, indebitamento e dividendi;
- programma di adempimenti e responsabile della conformità.
La disciplina è molto analitica e mira a impedire sia discriminazioni sia trasferimenti di informazioni o incentivi economici distorsivi.
Sviluppo della rete, investimenti e connessioni
L’articolo 22 impone ai gestori di trasmissione un piano decennale di sviluppo della rete, trasmesso annualmente all’autorità di regolamentazione e fondato su previsioni di domanda, offerta, scambi e investimenti regionali e comunitari. Se il gestore non realizza investimenti previsti nel triennio successivo senza giustificazione, il regolatore può imporre la realizzazione, indire una gara aperta o imporre un aumento di capitale per coinvolgere investitori indipendenti.
L’articolo 23 completa il quadro vietando il rifiuto di connessione di nuove centrali per ragioni legate a future congestioni o ai costi di adeguamento locale della rete.
Distribuzione, sistemi chiusi e separazione contabile
Per la distribuzione, gli articoli 24-29 prevedono la designazione dei distributori, i loro compiti di gestione sicura ed efficiente, l’indipendenza giuridica e funzionale nelle imprese verticalmente integrate e obblighi di riservatezza. Gli Stati membri possono derogare per imprese che servono meno di 100.000 clienti o piccoli sistemi isolati.
L’articolo 28 disciplina i sistemi di distribuzione chiusi, che possono beneficiare di esenzioni da alcuni obblighi tariffari e di approvvigionamento quando servono siti industriali, commerciali o di servizi condivisi con esigenze tecniche o di sicurezza particolari. L’articolo 29 consente la gestione combinata di trasmissione e distribuzione solo alle condizioni previste dalla direttiva.
Gli articoli 30 e 31 introducono il diritto di accesso alla contabilità da parte delle autorità e la separazione contabile tra trasmissione, distribuzione e altre attività, per prevenire sovvenzioni incrociate e distorsioni concorrenziali.
Accesso di terzi, apertura del mercato e linee dirette
L’articolo 32 consacra il principio dell’accesso dei terzi alle reti, basato su tariffe pubblicate, obiettive e non discriminatorie. Il rifiuto è possibile solo per mancanza di capacità e deve essere adeguatamente motivato; l’utente deve poter attivare un rimedio. L’articolo 33 regola l’apertura del mercato ai clienti idonei, ormai estesa a tutti i clienti dal 1o luglio 2007, e disciplina il principio di reciprocità nei contratti transfrontalieri.
L’articolo 34 garantisce il diritto alle linee dirette per produttori, fornitori e clienti idonei, con autorizzazioni fondate su criteri oggettivi e non discriminatori e senza pregiudizio per l’accesso ordinario alle reti.
Autorità nazionali di regolamentazione: indipendenza, competenze e poteri sanzionatori
Gli articoli 35-37 attribuiscono un ruolo centrale alle autorità nazionali di regolamentazione. Ogni Stato membro deve designare un’autorità nazionale indipendente, giuridicamente distinta e funzionalmente autonoma, dotata di bilancio, personale e poteri adeguati. I membri dell’organo direttivo sono nominati per un mandato tra cinque e sette anni, rinnovabile una sola volta, con sistema di rotazione e garanzie di revoca solo per perdita dei requisiti o irregolarità.
Le competenze comprendono, tra l’altro:
- fissazione o approvazione delle tariffe e delle metodologie tariffarie;
- vigilanza sugli obblighi delle imprese;
- cooperazione transfrontaliera con altre autorità, l’Agenzia e la Commissione;
- controllo dei programmi di investimento dei TSO;
- vigilanza sulla trasparenza, sulla qualità e sulla sicurezza del servizio;
- tutela dei consumatori e monitoraggio dei reclami;
- poteri ispettivi, decisionali e sanzionatori.
Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive; la direttiva menziona espressamente la possibilità di sanzioni fino al 10 % del fatturato annuo del gestore o dell’impresa verticalmente integrata in caso di violazioni rilevanti. È inoltre previsto un ampio regime di risoluzione delle controversie e di impugnazione delle decisioni regolatorie davanti a un organo indipendente.
Cooperazione transfrontaliera, controlli comunitari e data retention
Gli articoli 38 e 39 rafforzano la cooperazione tra autorità nazionali, anche a livello regionale, per la gestione della rete, l’assegnazione delle capacità transfrontaliere, lo sviluppo dei codici di rete e la gestione della congestione. La Commissione e l’Agenzia possono intervenire su decisioni nazionali dubbie o non conformi agli orientamenti, con un procedimento che culmina, se del caso, nell’ordine di revoca della decisione nazionale.
L’articolo 40 impone alle imprese di fornitura di conservare per almeno cinque anni i dati relativi alle transazioni sui contratti di fornitura e sugli strumenti derivati con clienti grossisti e TSO, secondo orientamenti adottabili dalla Commissione. La disciplina è coordinata con la normativa sui mercati finanziari, senza duplicare gli obblighi per i soggetti già soggetti alla direttiva 2004/39/CE.
Mercati al dettaglio, salvaguardie, deroghe e revisione
L’articolo 41 mira a rendere trasparenti ed efficienti i mercati al dettaglio, definendo ruoli e responsabilità dei vari operatori e riconoscendo ai grandi clienti non civili il diritto di stipulare contratti con più fornitori contemporaneamente.
Le disposizioni finali prevedono:
- misure di salvaguardia in caso di crisi improvvisa o minaccia alla sicurezza (articolo 42);
- misure nazionali per la parità di condizioni, sottoposte a notifica e approvazione della Commissione (articolo 43);
- deroghe per piccoli sistemi isolati, microsistemi e talune parti del mercato maltese, cipriota e lussemburghese (articolo 44);
- una procedura di revisione che può portare all’esenzione di taluni obblighi ove l’accesso alla rete risulti già pienamente effettivo (articolo 45).
Trasposizione, abrogazione ed entrata in vigore
L’articolo 48 abroga la direttiva 2003/54/CE con effetto dal 3 marzo 2011. L’articolo 49 impone agli Stati membri di adottare le misure di recepimento entro il 3 marzo 2011 e di applicarle da tale data, salvo l’articolo 11, applicabile dal 3 marzo 2013. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Indicazioni operative per professionisti
Per avvocati e commercialisti italiani, la direttiva è rilevante soprattutto per:
- la verifica della corretta separazione societaria, funzionale e contabile dei soggetti del settore elettrico;
- l’analisi dei rapporti infragruppo e dei flussi finanziari tra impresa verticalmente integrata e gestori di rete;
- la compliance tariffaria, regolatoria e documentale;
- la gestione dei contratti di fornitura, dei diritti dei clienti e dei sistemi di change of supplier;
- la valutazione delle operazioni che coinvolgono soggetti esteri o controllati da paesi terzi;
- l’adeguamento dei modelli organizzativi, dei programmi di adempimenti e delle procedure di conservazione dati.
La direttiva lascia agli Stati membri margini di discrezionalità soprattutto nella scelta tra i modelli di unbundling, nella definizione del cliente vulnerabile, nell’assetto del servizio universale, nelle misure sociali e nelle modalità di recepimento tecnico-organizzativo, ma vincola chiaramente al risultato: un mercato aperto, concorrenziale, sicuro, trasparente e regolato in modo indipendente.
Disposizioni principali
Oggetto, struttura e finalità generali
L’articolo 1 stabilisce norme comuni per generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, nonché disposizioni di protezione dei consumatori, al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica. La direttiva disciplina organizzazione e funzionamento del settore, accesso aperto al mercato, criteri e procedure di gara e autorizzazione, gestione dei sistemi, servizio universale e diritti dei consumatori.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 contiene le definizioni chiave: generazione, trasmissione, distribuzione, gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, cliente grossista/finale/civile/non civile, cliente idoneo, linee dirette, sistema interconnesso, servizi ausiliari, impresa verticalmente integrata, controllo, generazione distribuita, fonti rinnovabili, efficienza energetica/gestione della domanda e piccoli sistemi isolati/microsistemi isolati. Tali definizioni sono essenziali per delimitare obblighi di unbundling, accesso alla rete e diritti dei clienti.
Servizio pubblico, servizio universale e tutela dei consumatori
L’articolo 3 impone agli Stati membri di assicurare che le imprese elettriche operino secondo i principi della direttiva e senza discriminazioni. Gli Stati membri possono imporre obblighi di servizio pubblico relativi a sicurezza dell’approvvigionamento, regolarità, qualità e prezzo delle forniture, tutela ambientale, efficienza energetica, rinnovabili e protezione del clima, purché gli obblighi siano chiari, trasparenti, non discriminatori e verificabili. È previsto il diritto al servizio universale per tutti i clienti civili e, se lo Stato lo ritiene necessario, per le piccole imprese sotto 50 dipendenti e 10 milioni di EUR di fatturato/attivo, con possibilità di designare un fornitore di ultima istanza. Sono disciplinati il cambio fornitore entro tre settimane, il diritto ai dati di consumo, la protezione dei clienti vulnerabili e la povertà energetica, l’etichettatura del mix energetico in fattura, gli sportelli unici, i meccanismi indipendenti di reclamo e risoluzione extragiudiziale delle controversie, nonché le informazioni alla Commissione sulle misure nazionali adottate. L’allegato I dettaglia i diritti minimi dei consumatori, compreso il contatore intelligente e il cambio fornitore.
Sicurezza degli approvvigionamenti e norme tecniche
L’articolo 4 impone il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, eventualmente delegabile all’autorità di regolamentazione, con rapporto biennale entro il 31 luglio. L’articolo 5 richiede criteri tecnici di sicurezza e norme tecniche pubbliche, oggettive e non discriminatorie per connessioni e interoperabilità, notificandole alla Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE.
Cooperazione regionale
L’articolo 6 impone cooperazione tra Stati membri, autorità di regolamentazione e gestori dei sistemi di trasmissione per l’integrazione dei mercati nazionali a livello regionale, inclusa l’integrazione delle "isole energetiche". È prevista cooperazione con l’Agenzia e, per i gestori verticalmente integrati, un programma di adempimenti soggetto ad approvazione.
Autorizzazioni e gare per nuova capacità
L’articolo 7 impone procedure di autorizzazione obiettive, trasparenti e non discriminatorie per nuovi impianti di generazione, con criteri che considerano sicurezza, ambiente, uso del suolo, efficienza energetica, natura delle fonti, capacità tecnica/finanziaria del richiedente, obiettivi rinnovabili e riduzione delle emissioni. L’articolo 8 consente gare o procedure equivalenti per nuova capacità o misure di efficienza/gestione della domanda solo in caso di insufficienza della procedura autorizzativa, con bando nella Gazzetta ufficiale almeno sei mesi prima della scadenza, capitolato d’oneri dettagliato e autorità indipendente per organizzazione e controllo.
Separazione proprietaria dei sistemi di trasmissione
L’articolo 9 introduce, dal 3 marzo 2012, il modello di separazione proprietaria: la stessa persona non può controllare simultaneamente attività di generazione/fornitura e sistemi di trasmissione, né nominare organi o esercitare diritti incompatibili. Sono previste deroghe limitate, possibilità di impresa comune tra TSO, trattamento separato di enti pubblici e divieto di trasferimento di informazioni commercialmente sensibili e personale da TSO a imprese di generazione/fornitura. Gli Stati membri possono optare, per i sistemi appartenenti a imprese verticalmente integrate al 3 settembre 2009, per il gestore di sistema indipendente o il gestore di trasmissione indipendente.
Certificazione dei gestori di trasmissione e controlli su paesi terzi
Gli articoli 10 e 11 disciplinano la certificazione obbligatoria dei gestori dei sistemi di trasmissione da parte dell’autorità di regolamentazione, con decisione entro quattro mesi e coinvolgimento della Commissione. Per soggetti controllati da paesi terzi, la certificazione può essere rifiutata se la separazione non è rispettata o se la sicurezza dell’approvvigionamento nazionale/UE è a rischio; la Commissione emette un parere entro due mesi, e la decisione finale deve tenerne conto. L’articolo 11 si applica anche agli Stati membri in deroga ai sensi dell’articolo 44, salvo il paragrafo 3, lettera a).
Compiti dei gestori dei sistemi di trasmissione
L’articolo 12 elenca i compiti del TSO: garantire capacità a lungo termine, operare/manutenere/sviluppare la rete in condizioni economiche di mercato, assicurare servizi ausiliari, gestire i flussi di energia, fornire informazioni agli altri sistemi, non discriminare, dare accesso agli utenti e riscuotere rendite da congestione e pagamenti del meccanismo di compensazione inter-TSO.
Modelli alternativi di unbundling per la trasmissione
Gli articoli 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 disciplinano rispettivamente il gestore di sistema indipendente (ISO), la separazione del proprietario della rete, i requisiti patrimoniali, organizzativi e di governance del gestore di trasmissione indipendente (ITO), l’indipendenza del personale e della gestione, l’organo di sorveglianza, il programma di adempimenti e il responsabile della conformità. Queste norme consentono agli Stati membri, in alternativa all’ownership unbundling, di mantenere la proprietà della rete in capo a imprese verticalmente integrate purché la gestione sia effettivamente indipendente, con vincoli su finanziamento degli investimenti, assenza di partecipazioni incrociate, periodi di raffreddamento, assenza di incarichi in imprese integrate e controlli rafforzati da parte del regolatore.
Sviluppo rete, investimenti e connessione di nuove centrali
L’articolo 22 impone un piano decennale di sviluppo della rete, trasmesso annualmente all’autorità di regolamentazione, con consultazione degli interessati, verifica di coerenza con il piano di sviluppo comunitario e, se necessario, misure correttive o gare per gli investimenti non realizzati. L’articolo 23 impone procedure trasparenti e non discriminatorie per la connessione di nuove centrali e vieta rifiuti motivati da future congestioni o costi di potenziamento locali.
Distribuzione, sistemi chiusi e separazione dei distributori
Gli articoli 24-29 disciplinano la designazione dei gestori di distribuzione, i loro compiti, l’indipendenza giuridica e organizzativa nelle imprese verticalmente integrate, la riservatezza, i sistemi di distribuzione chiusi e la gestione combinata trasmissione-distribuzione. Per i distributori verticalmente integrati sono previsti obblighi di indipendenza funzionale, divieto di confusione di marchio, programmi di adempimenti e, per talune imprese sotto soglia o in piccoli sistemi isolati, possibilità di esenzione.
Separazione e trasparenza contabile
Gli articoli 30 e 31 garantiscono l’accesso alla contabilità da parte delle autorità competenti e impongono la separazione contabile per trasmissione e distribuzione, con conti annuali revisionati e pubblicati. Devono essere evitati trasferimenti incrociati e distorsioni della concorrenza, con evidenza dei ricavi derivanti dalla proprietà delle reti.
Accesso di terzi, apertura del mercato e linee dirette
Gli articoli 32-34 stabiliscono un sistema di accesso dei terzi alle reti basato su tariffe pubblicate, obiettive e non discriminatorie, con possibile rifiuto solo per mancanza di capacità e con obbligo di motivazione e ricorso. L’articolo 33 prevede l’apertura progressiva del mercato fino a tutti i clienti dal 1o luglio 2007 e regole sulla reciprocità. L’articolo 34 tutela il diritto alle linee dirette per produttori, fornitori e clienti idonei, con autorizzazioni obiettive e non discriminatorie.
Autorità nazionali di regolamentazione
Gli articoli 35-37 richiedono un’unica autorità nazionale indipendente per Stato membro, dotata di autonomia giuridica, funzionale, finanziaria e decisionale, con mandati prefissati di 5-7 anni. L’autorità deve perseguire obiettivi di concorrenza, integrazione del mercato, sviluppo delle interconnessioni, efficienza energetica, tutela dei consumatori e servizio universale. Le sue competenze includono tariffe, controllo degli obblighi delle imprese, cooperazione transfrontaliera, approvazione di investimenti e metodologie tariffarie, vigilanza sulla trasparenza, sulla sicurezza della rete, sulla concorrenza e sui reclami; i poteri sanzionatori possono arrivare fino al 10 % del fatturato annuo nei casi previsti.
Cooperazione transfrontaliera e controllo comunitario
Gli articoli 38 e 39 impongono cooperazione stretta tra autorità nazionali, scambio di informazioni con l’Agenzia e coordinamento regionale su gestione della rete, capacità transfrontaliere e codici di rete. La Commissione può riesaminare le decisioni nazionali in caso di dubbi sulla conformità agli orientamenti, con possibilità di imporre la revoca della decisione dell’autorità di regolamentazione.
Conservazione dei dati e mercati al dettaglio
L’articolo 40 impone alle imprese di fornitura la conservazione per almeno cinque anni dei dati su transazioni relative a contratti di fornitura e derivati con clienti grossisti e TSO, con eventuali orientamenti della Commissione su formato e modalità. L’articolo 41 richiede che ruoli e responsabilità dei partecipanti al mercato al dettaglio siano definiti e pubblici, e riconosce ai grandi clienti non civili il diritto di concludere contemporaneamente contratti con più fornitori.
Misure di salvaguardia, parità di condizioni e deroghe
L’articolo 42 consente misure temporanee di salvaguardia in caso di crisi improvvisa e minaccia all’integrità fisica o alla sicurezza, con notifica immediata alla Commissione, che può imporne la modifica o l’abolizione. L’articolo 43 subordina le misure di parità di condizioni a compatibilità, proporzionalità, non discriminazione, trasparenza, notifica e approvazione della Commissione. L’articolo 44 prevede deroghe per piccoli sistemi isolati e microsistemi isolati, esclude l’articolo 9 per Cipro, Lussemburgo e/o Malta, e disapplica a Malta gli articoli 26, 32 e 33; include anche una precisazione per taluni clienti finali produttori/fornitori ai fini dell’unbundling.
Revisione, abrogazione e recepimento
L’articolo 45 prevede una procedura di revisione qualora l’accesso alla rete risulti pienamente effettivo e taluni obblighi non siano più proporzionati; la Commissione può proporre modifiche o esenzioni. L’articolo 47 impone relazioni periodiche della Commissione sull’attuazione, compresa una relazione specifica entro il 3 marzo 2013 sull’efficacia della separazione delle attività di trasmissione e, se necessario, proposte entro il 3 marzo 2014. L’articolo 48 abroga la direttiva 2003/54/CE dal 3 marzo 2011. L’articolo 49 impone agli Stati membri di recepire entro il 3 marzo 2011 e applicare le disposizioni da tale data, salvo l’articolo 11 dal 3 marzo 2013; l’articolo 50 fissa l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 13 lug 2009Direttiva 2009/57
- direttiva · 13 lug 2009Direttiva 2009/58
- direttiva · 13 lug 2009Direttiva 2009/59
- direttiva · 13 lug 2009Direttiva 2009/60
- direttiva · 13 lug 2009Direttiva 2009/61
- direttiva · 13 lug 2009Direttiva 2009/62
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →