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Sentenza

Sentenza n. 1333/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.02.2025.

Giustizia amministrativa202503978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta docente per cinque anni scolastici, per complessivi 2.500 euro

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione, deducendo l'inerzia del Ministero nell'erogazione della Carta docente relativa agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per 500 euro annui, e chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e trasmessa in copia informatica, non indicava gli estremi identificativi della sentenza da eseguire né la parte resistente, limitandosi a riferirsi genericamente a un ricorso per ottemperanza relativo al bonus Carta docente. La ricorrente non era presente alla camera di consiglio. È stata esaminata anche la questione se fosse necessario l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., nonché la possibilità di sanare il vizio mediante rinnovazione della procura o errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. L'assenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio è stata ritenuta incompatibile con la necessità di concedere un termine per controdedurre ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la mancata comparizione implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, emersa in udienza. La procura speciale deve individuare l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare la controversia. L'eccezione relativa alla procura apposta in calce o a margine del ricorso non è stata ritenuta applicabile quando la procura è su supporto cartaceo separato e viene poi depositata come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale: la congiunzione telematica dei documenti non supplisce alla mancanza, nella procura, di elementi specifici sulla controversia e non dimostra necessariamente la coeva o anteriore formazione della procura rispetto al ricorso. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile: il ricorso era stato notificato il 23 ottobre 2025, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che aveva confermato un indirizzo interpretativo già esistente e non aveva determinato un'oggettiva incertezza normativa tale da giustificare la scusabilità dell'errore. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale la ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato civile.

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    Impone che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di procura speciale; la procura deve consentire di individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore non sia presente in udienza e abbia così rinunciato implicitamente a interloquire.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Consente il rinvio alle norme del codice di procedura civile, ma non è stato ritenuto idoneo, insieme all'art. 182, comma 2, c.p.c., a sanare la mancanza originaria della procura speciale quale requisito di ammissibilità.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente la rinnovazione della procura quando questa manchi o sia inidonea al momento della proposizione del ricorso amministrativo, secondo la ricostruzione accolta dal TAR.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non opera quando esistevano indirizzi interpretativi, anche discordanti, e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La regola tecnica assimila, ai fini considerati, la procura su foglio separato depositata telematicamente insieme all'atto alla procura apposta in calce, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a individuare la controversia e la volontà di conferire lo ius postulandi per quella specifica causa.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Richiamati per sottolineare l'obbligatorietà, in via generale, della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica del docente, oggetto del giudicato civile la cui esecuzione era stata richiesta.

  • Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2 ottobre 2025, n. 11

    la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso

    È stata richiamata per affermare che la procura speciale deve precedere o essere contestuale alla redazione del ricorso e che la carenza originaria non è rinnovabile; la pronuncia non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo già esistente.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo la procura speciale deve individuare in modo specifico l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificare la controversia; una procura genericamente riferita a una categoria di azioni o a un beneficio non soddisfa tale requisito.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso. La sua mancanza o inidoneità originaria, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
  • La procura redatta su foglio analogico separato e depositata come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non è valida per il solo fatto della congiunzione telematica dei documenti: essa deve comunque contenere elementi sufficienti a dimostrare la volontà di conferire il potere di rappresentanza per la specifica controversia e la sua collocazione temporale anteriore o coeva al ricorso.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando, al momento della proposizione del ricorso, esistano parametri interpretativi idonei a orientare la condotta processuale, anche se tra loro alternativi, e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente invece di adottare la soluzione processualmente cautelativa.
  • Quando una questione rilevata d'ufficio viene sollevata in udienza e il difensore della parte non è presente, la mancata comparizione può essere interpretata come rinuncia implicita alla possibilità di interloquire, senza necessità di concedere il termine previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni emerse dopo il passaggio in decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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