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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9290/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'indulto concesso con ordinanza del Tribunale di Arezzo del 22/05/2010 e che ha dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento della continuazione fra i reati. Il ricorrente deduce vizio di motivazione per aver escluso la possibilità di valutare la continuazione soltanto perché la domanda era stata proposta con memoria e non con un autonomo incidente di esecuzione; sostiene che sussistono i presupposti per la continuazione tenuto conto del periodo temporale e del contesto consistente in persistente abuso di sostanze alcoliche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento alla parte in cui la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la richiesta di continuazione. Ha affermato che il procedimento esecutivo è un procedimento di prima istanza nel quale la parte privata può introdurre domande diverse dall'oggetto originario, purché sia garantito il contraddittorio e sia data alla pubblica accusa la possibilità di controdedurre. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla questione della continuazione e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio su quel punto. La revoca dell'indulto, nella parte non oggetto di annullamento, non è stata espressamente reintegrata dalla Cassazione con questa decisione (la pronuncia ha disposto solo l'annullamento e il rinvio per la valutazione della continuazione).

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    L'art. 666 c.p.p. è interpretato nel senso che l'incidente di esecuzione, pur soggetto alle disposizioni del giudizio d'impugnazione nella parte compatibile, non ha natura di giudizio d'impugnazione e il procedimento di esecuzione è sostanzialmente un procedimento di prima istanza. Ne consegue che non operano rigidamente il principio devolutivo e le formalità tipiche delle impugnazioni; la parte privata può proporre domande nuove purché sia garantito il contraddittorio e sia data alla pubblica accusa la possibilità di controdedurre.

  • I. 31 luglio 2006, n. 241

    menzionata per l'effetto temporale relativo alla revoca dell'indulto

    La legge è richiamata per il criterio temporale: la revoca dell'indulto può essere disposta se sopravviene una condanna di almeno due anni per un delitto commesso entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge indicata. La Corte ha ritenuto applicato correttamente tale presupposto di fatto in relazione alla condanna sopravvenuta.

  • artt. 56 e 628 cod. pen.

    citati come norme del reato per il quale è intervenuta la condanna

    Si tratta delle norme del codice penale che qualificano il reato per cui il ricorrente è stato condannato (i reati successivi che hanno determinato la revoca dell'indulto). La Corte ha preso atto che la condanna, irrevocabile nel 2019 a 2 anni e 8 mesi e 800 euro di multa per il reato commesso il 4/4/2008, rientrava nei presupposti oggettivi per la revoca.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione il giudice deve considerare anche richieste nuove introdotte dalla parte privata, purché sia rispettato il diritto al contraddittorio e sia data alla parte pubblica la possibilità di controdedurre.
  • La forma con cui viene proposta una domanda nell'esecuzione (ad es. memoria) non determina automaticamente l'inammissibilità se la sostanza della domanda rientra nelle materie che il giudice dell'esecuzione può valutare; eventuali difetti formali devono essere valutati tenendo conto della natura 'di prima istanza' del procedimento esecutivo.
  • Nelle decisioni di revoca di benefici come l'indulto il giudice dell'esecuzione deve valutare anche eventuali effetti della continuazione tra reati quando rilevanti ai fini del calcolo delle pene e della persistenza dei presupposti per la revoca.
  • Se la Corte d'appello o il giudice dell'esecuzione escludono una richiesta per ragioni procedurali, la Suprema Corte può annullare e rinviare per consentire la valutazione nel merito qualora emerga che il rigetto è fondato su un'errata interpretazione del regime procedurale dell'incidente di esecuzione.
  • Quando sopravviene una condanna successiva che rientra nelle soglie previste dalla norma che regola la revoca (ad es. pena minima e termine temporale), la revoca dell'indulto può essere legittimamente disposta, ma deve essere preceduta da una completa valutazione di tutte le circostanze rilevanti, ivi compresa l'eventuale continuazione delle pene.

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