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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10757/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Consob a un componente del collegio sindacale di una banca per avere omesso i controlli su una vasta operazione di collocamento di azioni proprie della banca verso clienti soci e non soci. Secondo l’accertamento, nel 2013 la banca aveva promosso in modo massiccio e sistematico la vendita dei propri titoli e la sottoscrizione di azioni emesse con apertura del libro soci, in un contesto qualificato come offerta al pubblico di prodotti finanziari, svolta senza prospetto informativo in violazione del TUF. Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d’appello che aveva confermato la sanzione, deducendo quattro motivi: 1) violazione della nozione di offerta al pubblico e dell’obbligo di prospetto, sostenendo che si trattasse al più di ordini/negoziazioni individuali o di mera disponibilità a contrarre, non di offerta rivolta indistintamente al pubblico; 2) nullità per difetto di motivazione e omessa pronuncia sulla censura relativa all’uso di una presunzione unica e non grave per affermare la sua responsabilità; 3) violazione dell’art. 2729 c.c. per avere desunto la responsabilità da un solo elemento presuntivo non sufficiente; 4) violazione delle norme sul procedimento sanzionatorio e del diritto di difesa per il mancato svolgimento dell’audizione personale richiesta dall’interessato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la nozione di offerta al pubblico di prodotti finanziari ex art. 1, comma 1, lett. t), TUF è ampia e non richiede uno schema contrattuale tipico, ma solo una comunicazione idonea a fornire al destinatario elementi sufficienti per decidere se acquistare o sottoscrivere; nel caso concreto, la campagna della banca era stata rivolta in modo indifferenziato a clienti e potenziali soci, con condizioni uniformi, e quindi integrava l’offerta soggetta a prospetto. Ha respinto anche i motivi sulla prova della responsabilità, rilevando che la Corte territoriale non aveva fondato l’addebito su una mera presunzione, ma su dati oggettivi: la posizione apicale del ricorrente come sindaco, la pervasività e sistematicità dell’operazione, i segnali di allarme che imponevano controlli e approfondimenti, nonché l’omessa attivazione dei poteri di vigilanza. La Corte ha richiamato il principio per cui, nelle sanzioni amministrative, l’Autorità deve provare la condotta tipica, mentre incombe sull’incolpato dimostrare l’assenza di colpevolezza o l’inesigibilità del comportamento dovuto. Infine, ha ritenuto infondato il motivo sull’audizione personale, affermando che nel procedimento ex art. 195 TUF l’audizione non è un diritto soggettivo imprescindibile ma una facoltà rimessa alla valutazione di utilità del giudice, essendo sufficiente la possibilità di difese scritte. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con l’onere del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, lett. t), d.lgs. n. 58/1998 (TUF)

    La nozione di offerta al pubblico di prodotti finanziari è ampia e comprende ogni comunicazione rivolta a persone che fornisca informazioni sufficienti per decidere di acquistare o sottoscrivere, senza richiedere uno schema contrattuale tipico o una forma vincolata della comunicazione.

  • art. 94, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)

    L’offerta al pubblico di prodotti finanziari richiede la previa pubblicazione del prospetto informativo; la sua omissione integra la violazione sanzionata.

  • art. 97, comma 4, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)

    Richiamato come base delle richieste di chiarimenti e informazioni nell’attività di vigilanza informativa della Consob.

  • art. 191 d.lgs. n. 58/1998 (TUF)

    Il nuovo regime sanzionatorio introdotto dal d.lgs. 72/2015 non è stato ritenuto applicabile alle violazioni contestate, perché consumate prima dell’entrata in vigore delle disposizioni attuative Consob; non opera il favor rei in quanto la sanzione non ha natura penale.

  • art. 195 d.lgs. n. 58/1998 (TUF)

    Nel procedimento sanzionatorio davanti alla Corte d’appello il diritto di difesa è garantito anche mediante difese scritte; l’audizione personale richiesta non costituisce un incombente imprescindibile ma è rimessa alla valutazione di utilità del giudice.

  • art. 1326 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l’assenza di una vera proposta contrattuale, ma ritenuto non decisivo alla luce della diversa e più ampia nozione di offerta al pubblico prevista dal TUF.

  • art. 1336 c.c.

    Richiamato in via comparativa: l’offerta al pubblico, anche nel TUF, deve essere rivolta a un numero indeterminato e indistinto di destinatari con condizioni uniformi, ma la disciplina di settore ha ambito più ampio rispetto alla fattispecie civilistica.

  • art. 2729 c.c.

    La responsabilità non è stata desunta da una presunzione unica e insufficiente, ma da elementi oggettivi e dal mancato esercizio dei doveri di controllo; la prova della colpa può risultare dai segnali di allarme e dall’inerzia del soggetto vigilante.

  • art. 3 L. n. 689/1981

    Per l’applicazione della sanzione amministrativa è sufficiente la colpa; una volta accertata la condotta tipica, spetta all’incolpato dimostrare l’assenza di colpevolezza o l’inesigibilità della condotta doverosa.

  • art. 6 CEDU

    È stato escluso il contrasto con la presunzione di non colpevolezza, poiché l’illecito amministrativo sanzionato non è stato qualificato come penale e il sistema probatorio è stato ritenuto compatibile con la Convenzione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull’omessa pronuncia e sul mancato esame della richiesta di audizione personale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno della doglianza sul diritto di difesa nel procedimento sanzionatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo, in capo al ricorrente soccombente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • La nozione di offerta al pubblico di prodotti finanziari nel TUF ha portata ampia e funzionale alla tutela dell’investitore: non richiede un modello contrattuale tipico, ma qualsiasi comunicazione idonea a mettere il destinatario in condizione di decidere consapevolmente se acquistare o sottoscrivere.
  • Ai fini dell’offerta al pubblico rileva la diffusione rivolta a una platea indeterminata e indistinta di destinatari, con condizioni uniformi; quando invece la diffusione dei titoli avviene tramite servizi di investimento individualizzati, la disciplina applicabile è quella degli obblighi informativi dell’intermediario.
  • Nelle sanzioni amministrative di settore, una volta provata dall’Autorità la condotta tipica e i segnali di allarme, spetta all’incolpato dimostrare di avere tenuto la condotta doverosa o che il comportamento richiesto era inesigibile; la colpa può essere desunta dall’inerzia rispetto a doveri di vigilanza.
  • Per gli organi di controllo societari, la responsabilità può fondarsi sull’omesso esercizio dei poteri di monitoraggio e segnalazione di fronte a operazioni massive, sistematiche e notoriamente critiche, senza bisogno di una presunzione meramente psicologica.
  • Nel procedimento sanzionatorio ex art. 195 TUF, l’audizione personale dell’incolpato non costituisce un diritto assoluto e imprescindibile: il contraddittorio può essere assicurato anche mediante difese scritte, restando l’audizione rimessa alla valutazione del giudice sulla sua concreta utilità.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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