Ordinanza del 23/01/2018 n. 103 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Misure cautelari - Sospensione sentenza di primo grado di rigetto - Sospensione atto impugnato - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione dell’esecutività di una sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, perché tale pronuncia lascia operativo l’atto amministrativo impugnato. È invece possibile sospendere l’esecuzione dell’atto impositivo quando essa possa causare al contribuente un danno grave e irreparabile.
Sospensione cautelare della sentenza di rigetto e dell’atto impositivo: inammissibilità della prima istanza e presupposti per l’accoglimento della seconda
Sospensione della sentenza di rigetto e dell’atto impositivo
Il documento esamina l’ipotesi in cui il contribuente chieda contestualmente la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado e la sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo impugnato. Le due istanze hanno presupposti e conseguenze differenti.
Inammissibilità della sospensione della sentenza
L’istanza diretta a sospendere l’esecutività della sentenza di primo grado deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse quando la sentenza abbia rigettato il ricorso del contribuente.
La pronuncia di rigetto, infatti, si risolve in una dichiarazione o in un accertamento dell’infondatezza del ricorso e non determina, di per sé, la cessazione dell’efficacia dell’atto amministrativo impugnato. La sentenza lascia quindi inalterata l’operatività propria dell’atto impositivo. Di conseguenza, la sospensione della sentenza non apporterebbe al contribuente un’utilità concreta e attuale, risultando priva dell’interesse necessario per l’esame della domanda cautelare.
Possibile sospensione dell’atto impositivo
Diversamente, può essere accolta la richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo. La relativa misura cautelare è giustificata quando dall’esecuzione dell’atto possa derivare al contribuente un danno grave e irreparabile.
Il presupposto indicato riguarda quindi il pregiudizio conseguente all’esecuzione dell’atto amministrativo, non la mera esistenza della sentenza di primo grado sfavorevole. L’eventuale sospensione deve essere valutata in relazione alla concreta possibilità che l’esecuzione produca effetti gravemente pregiudizievoli e non adeguatamente reversibili per il contribuente.
Principio applicabile
In presenza di una sentenza di primo grado che rigetta il ricorso:
- la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza è inammissibile per carenza di interesse, poiché la sentenza lascia operativo l’atto impugnato;
- la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo può invece essere esaminata e accolta se ricorre il rischio di un danno grave e irreparabile per il contribuente.
Il documento non contiene ulteriori riferimenti normativi, indicazioni procedurali, termini o importi.
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