Ordinanza del 22/01/2018 n. 1543 - Corte di Cassazione
Imposta Regionale sulle attività produttive - Rimborsi - Termini - Istanza di rimborso - Decorrenza della prescrizione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che, in assenza di una disciplina speciale, l’istanza di rimborso si considera respinta dopo 90 giorni di inerzia dell’Amministrazione. Il termine decennale di prescrizione decorre da tale momento, mentre resta sospeso durante il periodo necessario alla formazione del silenzio-rifiuto. È stata quindi cassata la sentenza che aveva ritenuto prescritta l’azione proposta il 17 settembre 2012 rispetto all’istanza presentata il 19 giugno 2002.
IRAP: decorrenza della prescrizione decennale per la domanda giudiziale di rimborso dopo la formazione del silenzio-rifiuto
IRAP: termini per il rimborso e decorrenza della prescrizione
La Corte di cassazione ha esaminato la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione giudiziale diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata dal contribuente. La decisione chiarisce il rapporto tra il termine per la formazione del silenzio-rifiuto, il diritto di agire in giudizio e la prescrizione decennale.
Vicenda processuale
Il 19 giugno 2002 il contribuente presentava domanda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2002. In assenza di una pronuncia dell’ufficio, il silenzio-rifiuto si formava il 17 settembre 2002, ai sensi dell’art. 21 del processo tributario.
Il contribuente impugnava il silenzio-rifiuto il 17 settembre 2012. La Commissione tributaria provinciale di Pisa accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Toscana riformava la decisione, ritenendo prescritta l’azione restitutoria perché erano trascorsi più di dieci anni dalla presentazione dell’istanza di rimborso.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il termine prescrizionale non potesse decorrere dalla data di presentazione dell’istanza, ma soltanto dal momento in cui il diritto fosse concretamente esercitabile in giudizio, ossia dalla formazione del silenzio-rifiuto dopo il decorso di novanta giorni.
Normativa applicabile
In mancanza di una disciplina speciale applicabile alla specifica richiesta di rimborso o restituzione, trova applicazione la disciplina generale residuale prevista dall’art. 21, comma 2, del processo tributario.
Tale disposizione stabilisce un termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso. Il rispetto di tale termine non impedisce, tuttavia, che, una volta formatosi il silenzio-rifiuto, inizi a decorrere il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c.
La decorrenza della prescrizione è inoltre collegata all’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L’art. 21 del processo tributario prevede che la richiesta di rimborso si intenda respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi novanta giorni dalla sua presentazione senza che l’ufficio si sia pronunciato.
Decorrenza e computo dei termini
La Corte precisa che i termini espressi in anni devono essere computati secondo il calendario comune, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., facendo riferimento al calendario gregoriano.
In particolare:
- il giorno iniziale, o dies a quo, non viene computato;
- la scadenza si verifica nell’ultimo istante del giorno, del mese e dell’anno corrispondenti a quelli in cui si è verificato il fatto iniziale;
- il termine decennale di prescrizione non decorre dalla presentazione dell’istanza di rimborso;
- durante i novanta giorni necessari alla formazione del silenzio-rifiuto la prescrizione resta sospesa;
- la prescrizione inizia a decorrere soltanto una volta formatosi il silenzio-rifiuto, quando il diritto può essere esercitato mediante ricorso al giudice tributario.
Principio di diritto applicato
La Corte considera fondata la tesi del contribuente. La richiesta di rimborso non può determinare, già dal momento della sua presentazione, l’inizio della prescrizione del diritto alla restituzione, poiché in quel periodo l’Amministrazione dispone ancora del termine previsto per pronunciarsi e non è ancora configurabile il silenzio-rifiuto impugnabile.
Ne consegue che il termine decennale previsto dall’art. 2946 c.c. decorre dal momento in cui si perfeziona il silenzio-rifiuto, vale a dire dopo novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, salvo l’eventuale applicazione di una diversa disciplina speciale.
Applicazione al caso concreto
Poiché l’istanza era stata presentata il 19 giugno 2002, il silenzio-rifiuto si era formato il 17 settembre 2002. La domanda giudiziale proposta il 17 settembre 2012 non poteva quindi essere considerata tardiva per il solo fatto che erano trascorsi più di dieci anni dalla presentazione dell’istanza.
Il giudice d’appello, ritenendo prescritto il diritto sulla base del decorso del termine dalla data dell’istanza, si è discostato dai principi applicabili. La sentenza è stata pertanto cassata.
Decisione della Corte
La Corte di cassazione:
- ha accolto il ricorso del contribuente;
- ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
- ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione;
- ha demandato al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta a Roma il 10 gennaio 2018 e depositata in cancelleria il 22 gennaio 2018. La massima è stata redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
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