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Ordinanza

Ordinanza del 22/01/2018 n. 1545 - Corte di Cassazione

Riscossione - Accertamento - Invalidità dell'atto amministrativo - Mancata sottoscrizione - Nullità - Insussistenza - Riferibilità all'Autorità che lo emana - Presupposto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che la mancata sottoscrizione del ruolo, così come quella della cartella di pagamento, non determina di per sé l’invalidità dell’atto quando sia comunque certa la riferibilità all’autorità competente. Il ruolo, atto interno privo di autonomo rilievo esterno, è assistito da una presunzione di legittimità che il contribuente deve superare con prova contraria. È stata quindi cassata con rinvio la sentenza della CTR Campania che aveva annullato cinque cartelle per mancata prova della sottoscrizione del ruolo.

Validità del ruolo e delle cartelle di pagamento prive di sottoscrizione

Validità del ruolo esattoriale e delle cartelle prive di sottoscrizione

La Corte di cassazione esamina la validità di cartelle di pagamento e ruoli esattoriali non sottoscritti, chiarendo che l’assenza della firma non comporta automaticamente la nullità dell’atto amministrativo. La decisione riguarda un contenzioso relativo a dodici cartelle di pagamento, per un importo complessivo di 66.228,82 euro, emesse per tributi di varia natura.

Vicenda processuale

La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 7102 del 15 luglio 2016, aveva parzialmente accolto l’appello della S. A. s.r.l., annullando cinque cartelle per difetto di prova della sottoscrizione del ruolo da parte dell’amministrazione finanziaria o dell’agente della riscossione. Per le altre cartelle, relative a crediti previdenziali e a violazioni del codice della strada, la CTR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, rilevando la loro natura non tributaria.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Hanno resistito i soci della società contribuente, cessata il 26 marzo 2015, mentre Equitalia Servizi Riscossione s.p.a. ha proposto ricorso incidentale adesivo.

Motivo di ricorso e onere della prova

L’Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo l’Agenzia, la CTR aveva erroneamente posto a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare la sottoscrizione del ruolo, operando un illegittimo ribaltamento dell’onere probatorio.

La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che il ruolo esattoriale è assistito da una presunzione iuris tantum di legittimità. Spetta pertanto al contribuente fornire la prova contraria, anche mediante un’istanza di accesso agli atti.

Principio generale sulla sottoscrizione degli atti amministrativi

La Corte ribadisce che, salvo i casi in cui la legge preveda espressamente la sottoscrizione come requisito di validità, un atto amministrativo non è invalido per il solo fatto di essere privo di firma. La riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere può infatti essere ricavata dal contenuto e dal contesto dell’atto stesso.

La Corte richiama, in particolare, il principio secondo cui l’autografia della sottoscrizione costituisce elemento essenziale dell’atto amministrativo soltanto nei casi previsti dalla legge. È sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l’autorità dalla quale l’atto proviene.

Eccezioni previste per specifici atti fiscali

La regola generale non si applica agli atti fiscali per i quali la legge stabilisce espressamente la necessità della sottoscrizione. Tra questi rientra l’avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

Ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 56 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L’art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972 richiama, in tale ambito, la disciplina prevista per le imposte sui redditi.

Mancata sottoscrizione del ruolo e della cartella

Secondo la Corte, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio non incide sulla validità dell’iscrizione a ruolo del tributo. La stessa conclusione vale per la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non sia controversa la sua riferibilità all’autorità dalla quale promana.

Il ruolo è qualificato come atto interno, privo di autonomo rilievo esterno, destinato a essere trasfuso nella cartella di pagamento notificata al contribuente. Di conseguenza, la mancanza della firma non determina la nullità dell’iscrizione a ruolo se gli elementi dell’atto consentono di individuare con certezza l’autorità competente.

La Corte richiama precedenti conformi, tra cui Cass. n. 19671 del 2016, Cass. n. 26053 del 2015, Cass. n. 6199 del 2015 e Cass. n. 6610 del 2013, nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 2000.

Formazione e validazione del ruolo

La Corte precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973, come interpretato dall’art. 1, comma 5-ter, lettera e), del D.L. n. 106 del 2005, convertito dalla L. n. 156 del 2005, il ruolo si considera formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati.

Tale principio è stato richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. n. 26546 del 2016 e Cass. n. 1449 del 2017.

Esito del giudizio

La CTR Campania non si è attenuta ai principi indicati dalla Corte. In particolare, aveva richiamato Cass. n. 2808 del 2013, relativa però a una diversa questione: il difetto di rappresentanza sostanziale e la rilevanza del fatto notorio.

La Corte di cassazione ha quindi:

  • accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate;
  • cassato la sentenza impugnata;
  • rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione;
  • demandato al giudice del rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

L’ordinanza è stata deliberata a Roma il 10 gennaio 2018 e depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2018.

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