Sentenza n. 5281/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’annullamento - della determinazione del 9 novembre 2022, con cui la Commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione di cui all’art. 10 della l. 15 marzo 1991, n. 82 ha deliberato la revoca del programma speciale di protezione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione della Commissione centrale che ha revocato il programma speciale di protezione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione del 9 novembre 2022 con cui la Commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione ha revocato il programma speciale accordato, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 11, 13 e 13-quater della l. n. 82/1991, l’eccesso di potere per carenza dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’erroneità della motivazione e la violazione del principio di proporzionalità. In particolare, ha sostenuto che la Commissione non avrebbe considerato l’attualità del pericolo per la sua incolumità derivante dalla collaborazione, né il fatto che soltanto per uno dei reati contestati fosse pendente un procedimento penale. Con il secondo motivo ha lamentato l’insufficienza della motivazione della revoca. Dagli atti risultavano plurime condotte incompatibili con gli obblighi del programma, tra cui deferimenti per rapina, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità, ricettazione ed evasione, nonché la sottoposizione agli arresti domiciliari. La Commissione aveva inoltre considerato le valutazioni negative della D.D.A. di Bari e della D.N.A.A., il trasferimento in altra località protetta rifiutato dall’interessato e l’aggravamento degli oneri e dei rischi connessi alla protezione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato perché manifestamente infondato. Il Collegio ha riconosciuto che la valutazione sulla permanenza del programma speciale di protezione appartiene alla discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice nei limiti della verifica dell’aderenza ai presupposti normativi, ai dati di fatto e ai criteri di logica e razionalità. La Commissione ha legittimamente comparato la persistente situazione di pericolo, l’interesse dello Stato alla collaborazione, la gravità e pluralità delle condotte del collaboratore, nonché i costi, i mezzi e i rischi per il personale e la popolazione derivanti dal programma. L’esistenza di un pericolo per il collaboratore non impone il mantenimento della protezione quando il beneficiario violi gli obblighi assunti e ponga in essere condotte incompatibili con il programma; per gli aspetti di sicurezza residui, la Commissione ha correttamente rinviato alle ordinarie misure di tutela dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza. Ai fini della revoca non è necessario un definitivo accertamento penale: la Commissione può valutare autonomamente i comportamenti desumibili anche da atti di indagine o da sentenze non irrevocabili, secondo una valutazione amministrativa distinta da quella penale. La motivazione è stata ritenuta adeguata perché esponeva le condotte contestate, il bilanciamento degli interessi e le ragioni per cui esse erano state considerate intollerabili e tali da vanificare le finalità del programma. Sono state compensate le spese di lite ed è stata revocata l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 9 l. 15 marzo 1991, n. 82
Richiamato tra i parametri normativi dedotti, senza una specifica interpretazione autonoma nel decisum.
art. 11 l. 15 marzo 1991, n. 82
Richiamato tra i parametri normativi dedotti, senza una specifica interpretazione autonoma nel decisum.
art. 13 l. 15 marzo 1991, n. 82
Richiamato tra i parametri normativi dedotti, senza una specifica interpretazione autonoma nel decisum.
art. 13-quater l. 15 marzo 1991, n. 82
Richiamato quale disciplina della revoca e della permanenza delle misure di protezione; il giudice ha ritenuto legittima la revoca in presenza di condotte incompatibili con gli obblighi del programma e adeguatamente motivata la valutazione discrezionale della Commissione.
art. 12, comma 2, d.l. n. 8/1991
Gli obblighi assunti dal soggetto protetto possono fondare la revoca o modifica del programma quando siano stati inosservati, anche indipendentemente dal definitivo accertamento della responsabilità penale.
art. 628, comma 2, c.p.
Richiamato quale fattispecie di reato contestata al beneficiario e valorizzata, insieme alle altre condotte, nella valutazione amministrativa di incompatibilità con il programma.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell’udienza straordinaria in modalità telematica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente e degli altri soggetti citati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento dei dati idonei a identificare le persone coinvolte.
Massime di principio
- La valutazione sulla permanenza o revoca di un programma speciale di protezione appartiene alla discrezionalità dell’Amministrazione; il sindacato del giudice amministrativo verifica l’aderenza ai presupposti normativi, ai fatti accertati e ai criteri di logica, razionalità e non manifesta irragionevolezza.
- L’esistenza di un pericolo attuale per l’incolumità del soggetto protetto non rende di per sé illegittima la revoca del programma quando il beneficiario abbia violato gli obblighi assunti o abbia tenuto condotte incompatibili con le finalità e le modalità della protezione.
- La revoca delle misure di protezione può essere disposta sulla base della valutazione amministrativa dei comportamenti del beneficiario, anche quando i procedimenti penali relativi ai fatti non siano definiti con sentenza irrevocabile, poiché l’accertamento amministrativo e quello penale perseguono finalità e operano secondo criteri distinti.
- Il programma speciale di protezione ha natura di contratto a oggetto pubblico: il beneficiario è tenuto, secondo buona fede, lealtà e correttezza, a rispettare le prescrizioni del programma e a collaborare attivamente alla loro attuazione.
- La motivazione della revoca è adeguata quando dia conto delle condotte contestate, della valutazione della situazione di pericolo, dell’interesse pubblico alla collaborazione, dei rischi e dei costi del programma e del bilanciamento complessivo degli interessi coinvolti.
- La legislazione sulle misure di protezione non ha natura meramente premiale; pertanto, la condotta del beneficiario può giustificare la revoca anche quando permangano profili di pericolo, se essa risulti incompatibile con le esigenze di sicurezza o aggravi irragionevolmente l’onerosità del programma.
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