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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5612/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 10/09/2021. Immacolata Marino: censura per mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; Stanislao Cavaliere: violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con mancata applicazione nella massima estensione dell'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis; Maria Grazia Marino: carenza di motivazione in punto di responsabilità (genericità) e censura della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per apoditticità basata su intercettazioni di "droga parlata" senza riscontri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Immacolata Marino e di Maria Grazia Marino (motivi ritenuti generici, rinuncia ai motivi in sede di appello per Immacolata, e sindacato non consentito sulla valutazione degli indizi per Maria Grazia). Quanto a Stanislao Cavaliere, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente all'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., ritenendo che la Corte territoriale non poteva ridurne l'incidenza in ragione della gravità del reato; ha annullato la sentenza nei confronti del Cavaliere solo su questo punto e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sulla quantificazione dell'attenuante. Il resto del ricorso è stato rigettato e l'affermazione di responsabilità penale del Cavaliere è stata dichiarata irrevocabile. Immacolata e Maria Grazia sono state condannate alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 ciascuna in favore della cassa (sanzione pecuniaria).

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le attenuanti generiche costituiscono un potere discrezionale del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la congruità della motivazione e non la valutazione in concreto se questa è adeguatamente motivata

  • art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.

    L'attenuante speciale per la collaborazione con associazioni di tipo mafioso si fonda sull'utilità obiettiva della collaborazione e, se riconosciuta, deve essere applicata nella sua misura massima prevista dalla legge; non è sindacabile in Cassazione con riduzioni basate sulla gravità del fatto o sulla capacità a delinquere

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    Norma relativa all'ipotesi aggravata nel settore degli stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le doglianze basate su intercettazioni vanno valutate dal giudice di merito e non possono essere ribaltate in sede di legittimità se la motivazione è congrua

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limite formale ai motivi di ricorso per cassazione: i motivi devono essere specificati e ricompresi nei termini di legge; la mancata specificazione o la rinuncia in sede di appello conduce all'inammissibilità

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Norma richiamata relativamente alla dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale, confermata dalla Corte

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in tema di assenza di dolo o colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non ravvisabile assenza di colpa delle ricorrenti

Massime di principio

  • La rinuncia a specifici motivi in sede di appello estende la rinuncia anche a censure correlate (es. richiesta di attenuanti), rendendole inammissibili in Cassazione
  • Le doglianze generiche e non specificamente motivate in Cassazione sono inammissibili; i motivi devono esporre fatti e profili giuridici concreti
  • La valutazione della prova e la ricostruzione del fatto sono prerogativa del giudice di merito; la Cassazione interviene solo sulla base della congruità e completezza della motivazione
  • L'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. si applica sulla base dell'utilità oggettiva della collaborazione e non può essere diminuita in funzione della gravità del reato: se riconosciuta va applicata nella misura prevista
  • Il diniego o la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis sono valutazioni discrezionali del giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione se motivate
  • In caso di accoglimento parziale in Cassazione si procede a rinvio per nuovo giudizio solo sui punti annullati, mentre le statuizioni non annullate restano irrevocabili

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