Cassazione Civile, Ordinanza n. 03992/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda di un soggetto che chiedeva la reiscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli per gli anni 2008-2011, sostenendo di aver operato in regime di piccola colonia con la figlia, concessionaria del fondo. La corte territoriale aveva invece escluso la sussistenza della piccola colonia, valorizzando: la dichiarazione del ricorrente di aver dato i terreni in comodato o in affitto alla moglie, che li avrebbe poi concessi alla figlia; le dichiarazioni degli ispettori verbalizzanti, secondo cui mancavano sia la distribuzione proporzionata delle spese sia l’affidamento di uno specifico fondo alla figlia; la non rilevanza del fatto che la figlia avesse un nucleo familiare autonomo. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva quattro censure: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per asserita violazione di un giudicato esterno formatosi in altro giudizio davanti al tribunale di Salerno, che avrebbe già accertato la piccola colonia per gli stessi anni; 2) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per travisamento delle difese e delle dichiarazioni del ricorrente, che avrebbero riguardato la piccola colonia con la figlia solo per il periodo 2008-2011, e l’affitto alla moglie solo per il periodo successivo; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la corte attribuito rilievo decisivo alle dichiarazioni degli ispettori, senza considerare il contratto scritto e registrato di piccola colonia, il pagamento dei contributi e altre prove testimoniali; 4) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella circostanza che padre e figlia non convivevano, elemento che il ricorrente assumeva essenziale per la piccola colonia. L’Inps resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, secondo e terzo motivo, e infondato il quarto. In particolare, il primo motivo è stato ritenuto generico perché non specificava adeguatamente i presupposti del giudicato esterno invocato né riportava il contenuto della sentenza asseritamente preclusiva; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché prospettava un mero travisamento delle prove e delle difese, non riconducibile a una violazione di legge né a errore revocatorio; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la critica si limitava a contestare la valutazione del materiale istruttorio, senza integrare una reale violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e senza articolare correttamente un vizio di omesso esame; il quarto motivo è stato respinto perché la sentenza impugnata aveva espressamente considerato la mancata convivenza, escludendo però che tale circostanza fosse decisiva ai fini della configurabilità della piccola colonia. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto/inammissibile nei suoi profili, con prevalenza dell’Inps.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
invocato per sostenere l’efficacia del giudicato esterno; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non autosufficiente per mancata indicazione dei presupposti del giudicato e del contenuto della decisione richiamata
art. 324 c.p.c.
richiamato in tema di cosa giudicata formale; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità
art. 99 c.p.c.
invocato per asserito travisamento delle difese; la Corte ha rilevato che la doglianza non integrava una violazione di legge
art. 112 c.p.c.
invocato per asserita ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare il contenuto della prova e delle allegazioni
art. 115 c.p.c.
la Corte ha ribadito che la violazione della norma si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dai limiti di legge, non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte
art. 116 c.p.c.
la violazione si configura solo se il giudice disattende prove legali o attribuisce valore di piena prova a elementi liberamente valutabili; non basta contestare l’apprezzamento del materiale istruttorio
art. 360, co. 1, c.p.c.
richiamato per affermare che il travisamento della prova e la critica alla valutazione istruttoria sono ammissibili solo nei limiti del vizio tipizzato e non come generiche violazioni di legge
art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
indicato come il solo possibile veicolo della censura sulla valutazione della prova, ma non adeguatamente prospettato nel motivo
art. 2697 c.c.
richiamato solo indirettamente nella parte motivazionale tramite i principi sull’onere della prova, ma non è uno dei cardini decisori della sentenza
Massime di principio
- Il giudicato esterno, per poter essere utilmente invocato in cassazione, deve essere dedotto in modo autosufficiente, indicando con precisione identità delle parti, identità del petitum e della causa petendi, nonché il contenuto della decisione che si assume preclusiva.
- La censura che si risolva nel travisamento delle prove o delle allegazioni difensive non integra, di per sé, una violazione degli artt. 99 o 112 c.p.c., né un errore revocatorio, se mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale processuale.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte o attribuisca a prove libere valore di prova legale, oppure disattenda prove legali; non è sufficiente contestare il semplice apprezzamento del merito delle risultanze istruttorie.
- La mancata considerazione di un fatto storico è denunciabile ex art. 360, n. 5 c.p.c. solo se quel fatto sia stato effettivamente omesso dal giudice e sia decisivo; se il giudice lo ha esaminato, la doglianza è infondata anche quando se ne contesti la rilevanza giuridica.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito quando la motivazione abbia esaminato gli elementi rilevanti e abbia fornito una valutazione non manifestamente illogica.
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