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Sentenza

Sentenza n. 4888/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 8309/2025, emessa dal Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro pubblicata il 13/11/2025, avente ad oggetto il diritto del ricorrente all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015 e per il riconoscimento del beneficio del valore nominale di € 500,00 annui, per ciascun anno in cui lo stesso ha lavorato con contratto a tempo determinato.

Giustizia amministrativa202602098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto l'accredito di 500 euro annui sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 8309/2025, pubblicata il 13 novembre 2025, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente 500 euro per ciascuna delle annualità indicate. La sentenza non è stata impugnata ed è divenuta irrevocabile; è stata notificata al Ministero il 14 novembre 2025 ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non ha eseguito il giudicato. La ricorrente ha quindi domandato l'esecuzione coattiva della sentenza, chiedendo anche la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve assicurare concretamente il conseguimento dell'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza, la rituale notificazione presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'adempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha inoltre nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della Direzione Generale del Ministero competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, disponendo che questi si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure attuative, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale richiamata quale fondamento del diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della sentenza del giudice ordinario da eseguire.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando impone a una pubblica amministrazione di attribuire una prestazione o un'utilità determinata, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, che deve adottare ogni atto necessario a rendere concretamente conseguibile il bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
  • L'azione di ottemperanza è proponibile nei confronti della pubblica amministrazione quando il giudicato sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione abbia adempiuto.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare fin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, anche attribuendogli la facoltà di delega.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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