Cassazione Penale, Ordinanza n. 21099/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda non il merito della condanna, ma l'istanza di sospensione degli effetti di una sentenza della Corte di appello di Perugia proposta insieme a un ricorso straordinario per errore materiale o percettivo. La difesa deduceva un errore percettivo ritenuto dirimente ai fini della legittimità della revoca della sospensione condizionale della pena e chiedeva di sospendere l'esecuzione della sentenza irrevocabile in attesa della decisione sul ricorso straordinario. La Corte esamina solo la sussistenza dei presupposti per la sospensione e osserva che, anche a prescindere dalla fondatezza nel merito dell'errore denunciato, manca il requisito dell'eccezionale gravità, poiché il Procuratore generale aveva già sospeso l'ordine di esecuzione della pena residua. Per questo la richiesta viene dichiarata inammissibile de plano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, con procedura de plano, l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza irrevocabile proposta unitamente al ricorso straordinario. La ragione è che non ricorreva alcuna situazione di eccezionale gravità, essendo già stato sospeso l'ordine di esecuzione della pena residua dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia. La Corte non entra nel merito dell'asserito errore percettivo né della legittimità della revoca della sospensione condizionale della pena.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
La richiesta di sospensione dell'esecuzione, proposta con il ricorso straordinario, può essere dichiarata inammissibile de plano quando difettano i presupposti richiesti, in particolare l'eccezionale gravità della situazione prospettata.
Massime di principio
- Nel procedimento ex art. 625-bis c.p.p., la sospensione degli effetti della sentenza impugnata è misura eccezionale e richiede una situazione di eccezionale gravità, che deve risultare concretamente e attualmente sussistente.
- La mera allegazione di un errore percettivo o di una possibile illegittimità della decisione non basta, da sola, a giustificare la sospensione dell'esecuzione se non è dimostrato un pregiudizio eccezionale derivante dall'immediata esecuzione della sentenza.
- Quando l'esecuzione della pena residua sia già stata sospesa dal pubblico ministero competente, viene meno il presupposto dell'eccezionale gravità necessario per accedere alla sospensione richiesta in sede di ricorso straordinario.
- L'inammissibilità della richiesta può essere rilevata e dichiarata de plano ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, c.p.p. quando il difetto dei presupposti sia immediatamente apprezzabile.
Come è indicizzato
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