Cassazione Penale, Ordinanza n. 06094/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva applicato all'imputata la pena concordata con il Pubblico Ministero per il delitto di furto aggravato. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge, in particolare dell'art. 625, primo comma, n. 7, c.p., e vizio di motivazione, sostenendo che la circostanza aggravante dell'esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede non fosse stata correttamente ritenuta integrata. La Corte, però, ha rilevato che contro la sentenza di patteggiamento l'impugnazione è ammessa solo nei casi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che il vizio di motivazione non rientra tra essi; da ciò l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura prospettata, incentrata sul vizio di motivazione relativo all'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7, c.p., non sia deducibile avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 7, c.p.
È richiamato dalla difesa per contestare l'integrazione dell'aggravante dell'esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è inammissibile.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; esclude il sindacato sul vizio di motivazione.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
È indicata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il criterio di valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa doglianza è inammissibile.
- Il vizio di motivazione non è deducibile contro il patteggiamento, neppure quando attenga alla ritenuta sussistenza di una circostanza aggravante o di altro profilo fattuale.
- Quando il ricorso è proposto in violazione dei limiti legali di impugnazione della sentenza di patteggiamento, segue la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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