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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19895/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista iscritto all'albo degli architetti ha impugnato in cassazione la decisione del Consiglio Nazionale che aveva confermato la censura disciplinare irrogata dal collegio territoriale. La vicenda disciplinare era nata da una segnalazione di due clienti, secondo cui il professionista non avrebbe predisposto un preventivo dei costi di lavori di ristrutturazione, non avrebbe indicato gli oneri professionali e i dati della polizza assicurativa, non avrebbe emesso fattura per acconti ricevuti e avrebbe trattenuto somme destinate alle imprese appaltatrici. Con quattro motivi il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione delle norme sul procedimento disciplinare e del diritto di difesa, perché l'atto di citazione davanti al collegio di disciplina si limitava a elencare le norme deontologiche senza descrivere i fatti contestati; 2) l'omessa pronuncia sull'eccezione di indeterminatezza delle contestazioni; 3) motivazione apparente e contraddittoria sulla mancanza di correlazione tra contestazione e sanzione; 4) motivazione apparente sul gravame proposto ex art. 10 r.d. 2537/1925 per difetto di indicazione degli elementi di fatto e di diritto della decisione di primo grado.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli strettamente connessi. Ha richiamato il principio secondo cui, nel procedimento disciplinare degli architetti, la contestazione dell'addebito e la comunicazione dell'incolpazione idonea a consentire una difesa effettiva devono avvenire nel procedimento disciplinare vero e proprio, così da evitare che l'incolpato sia giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificati. Nel caso concreto, la decisione impugnata non aveva affrontato la censura relativa alla nullità del provvedimento sanzionatorio, che secondo il ricorrente conteneva solo l'indicazione delle norme deontologiche ma non dei fatti posti a base dell'addebito; la motivazione della decisione si era limitata a rilevare la presenza della fonte normativa e l'asserita non equivocità dell'illecito. La Corte ha quindi ravvisato un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e, per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi, ha cassato la decisione impugnata con rinvio al Consiglio Nazionale in diversa composizione. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. L'Ordine territoriale è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 44 r.d. 2537/1925

    richiamato dal ricorrente come norma del procedimento disciplinare degli architetti; la Corte ribadisce che la contestazione degli addebiti deve consentire una difesa effettiva nel procedimento disciplinare vero e proprio.

  • art. 24 Cost.

    invocato a tutela del diritto di difesa, ritenuto leso dalla dedotta indeterminatezza dell'incolpazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il requisito di motivazione e per il giusto processo; la Corte ravvisa un vizio di omessa pronuncia/motivazione sulla specifica eccezione proposta.

  • art. 6 CEDU

    invocato dal ricorrente a sostegno dell'esigenza di una contestazione chiara e di una difesa effettiva.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ne fa applicazione per censurare l'omessa pronuncia della decisione impugnata sull'eccezione di indeterminatezza delle contestazioni.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nei motivi come parametro del vizio di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nei motivi come parametro della sufficienza della motivazione.

  • art. 10 r.d. 2537/1925

    richiamato nel quarto motivo quale base del gravame avverso la decisione disciplinare di primo grado.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare degli architetti, l'incolpazione deve essere formulata in modo da rendere conoscibili i fatti addebitati al professionista e consentirgli una difesa piena e non meramente formale.
  • È viziata per omessa pronuncia la decisione dell'organo disciplinare o del giudice dell'impugnazione che non si confronti con l'eccezione specifica di indeterminatezza della contestazione.
  • La mera indicazione delle norme deontologiche violate non basta, da sola, a integrare una contestazione disciplinare idonea se non è accompagnata dall'esposizione dei fatti posti a base dell'addebito.
  • Quando l'accoglimento di un motivo assorbe le ulteriori censure, queste ultime non richiedono esame autonomo.
  • In sede di legittimità, la verifica della correttezza del procedimento disciplinare comprende il controllo sul rispetto del contraddittorio e sul contenuto minimo della contestazione, in funzione della garanzia del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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