Cassazione Civile, Ordinanza n. 25056/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La dante causa della ricorrente aveva stipulato con la banca un contratto di prestazione di servizi di investimento, con mandato per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari. Un dipendente e promotore finanziario della banca, legato alla correntista da rapporto familiare, aveva effettuato prelievi illeciti dal conto corrente, mediante accessi all’home banking e falsificazione delle firme, appropriandosi di somme destinate agli investimenti. Il Tribunale aveva condannato la banca al pagamento di euro 231.780,90 oltre interessi, riconoscendo altresì l’obbligo del terzo chiamato di tenerla indenne. La Corte d’appello aveva invece escluso la responsabilità risarcitoria della banca, ritenendo che la correntista avesse agevolato gli illeciti: aveva condiviso con il promotore le credenziali di accesso all’home banking, non aveva esaminato tempestivamente gli estratti conto e non aveva reagito per oltre quattro anni alla mancata ricezione della documentazione sugli investimenti. La ricorrente ha proposto tre motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 1227, primo comma, e 1832, secondo comma, c.c., dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., contestando sia la prova della spedizione degli estratti conto sia la configurabilità del concorso colposo della correntista e sostenendo che l’eventuale concorso avrebbe potuto soltanto ridurre il risarcimento. Con il secondo ha denunciato l’omesso esame di un documento relativo a investimenti per euro 269.104,92, disconosciuto dalla banca come apocrifo. Con il terzo ha denunciato la violazione dell’art. 1228 c.c., sostenendo che la banca dovesse rispondere degli illeciti commessi dal proprio dipendente nell’esercizio delle funzioni e deducendo che la correntista non avesse ricevuto la chiave elettronica necessaria per l’home banking.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva formulato due argomentazioni logicamente incompatibili: da un lato aveva ravvisato un concorso colposo della correntista; dall’altro aveva escluso il nesso di occasionalità necessaria tra le funzioni del dipendente e gli illeciti, ritenendo la banca estranea alla condotta. La prima motivazione è stata considerata superflua, mentre è stata confermata la ratio fondata sull’interruzione del nesso causale. In particolare, la Corte ha ritenuto non censurabile l’accertamento di merito secondo cui la correntista aveva consegnato al promotore la chiave di accesso all’home banking, rendendo possibile l’effettuazione dei prelievi illeciti, e non aveva esaminato gli estratti conto, il cui controllo avrebbe consentito di rilevare le distrazioni e il mancato versamento delle somme destinate agli investimenti. La censura relativa alla mancata consegna della chiave elettronica è stata inoltre ritenuta priva di specifica allegazione quanto alla sua deduzione nei precedenti gradi. La Corte ha precisato che non poteva invece imputarsi alla correntista l’omesso esame del documento sugli investimenti, poiché esso era stato disconosciuto dalla banca come apocrifo. Nel complesso, tuttavia, le condotte anomale e agevolatrici della correntista sono state ritenute sufficienti a interrompere il rapporto di causalità tra l’esercizio delle funzioni del dipendente e gli illeciti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 31 d.lgs. n. 58/1998
La responsabilità solidale dell’intermediario per i danni causati dal promotore finanziario presuppone un rapporto di preposizione, l’illiceità del fatto e un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e l’esecuzione delle incombenze affidate. Tale responsabilità può essere esclusa quando condotte anomale dell’investitore evidenzino collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
art. 1227, primo comma, c.c.
È richiamato in relazione al concorso colposo del danneggiato. La Corte considera tuttavia superflua la motivazione della sentenza d’appello fondata sul concorso di colpa, decidendo sulla diversa e autonoma ratio dell’interruzione del nesso causale.
art. 1832, secondo comma, c.c.
È richiamato con riguardo agli effetti della mancata contestazione degli estratti conto e alla prova del loro invio; la Corte non fonda però l’esito del ricorso su una specifica applicazione di tale disposizione, ma valorizza la condotta omissiva della correntista quale elemento agevolatore dell’illecito.
art. 2729 c.c.
È richiamato in relazione alla contestazione delle presunzioni utilizzate dalla Corte d’appello per ritenere provato l’invio degli estratti conto; la Corte di cassazione conferma comunque gli accertamenti di fatto relativi alla mancata verifica della documentazione.
art. 116 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove documentali; la censura non conduce alla cassazione della sentenza.
art. 1228 c.c.
È richiamato in relazione alla responsabilità del debitore per il fatto degli ausiliari. La decisione esclude in concreto la responsabilità della banca poiché le condotte anomale della correntista hanno interrotto il nesso di occasionalità necessaria tra le funzioni del dipendente e gli illeciti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’intermediazione finanziaria, l’intermediario risponde dei danni causati dal promotore quando il rapporto di preposizione e l’illiceità del fatto siano accertati e sussista un nesso di occasionalità necessaria, inteso come concreta possibilità o agevolazione dell’illecito derivante dall’esercizio delle mansioni, anche se il promotore abbia ecceduto l’incarico o violato le istruzioni ricevute.
- Il nesso di occasionalità necessaria può essere escluso quando il danneggiato abbia posto in essere condotte anomale e causalmente efficienti, come la condivisione delle credenziali di accesso al conto e la mancata verifica prolungata degli estratti conto, tali da rendere possibile o agevolare l’illecito del promotore.
- L’accertamento della collusione, della consapevole acquiescenza o, più in generale, della condotta agevolatrice anomala dell’investitore costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata e immune da vizi rilevanti.
- La responsabilità dell’intermediario può essere esclusa nonostante l’illecito sia stato commesso da un proprio promotore, quando la condotta anomala dell’investitore interrompa il rapporto causale tra l’esercizio delle funzioni affidate e il danno.
- La consegna al promotore delle credenziali di accesso all’home banking e l’omessa tempestiva consultazione degli estratti conto possono costituire condotte causalmente rilevanti nell’agevolazione di prelievi illeciti, anche se l’autore dell’appropriazione ha agito per finalità proprie e in violazione dell’incarico.
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