Regolamento (UE) 2017/891
Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce in dettaglio il quadro attuativo dell’OCM ortofrutta, disciplinando riconoscimento, requisiti e controlli delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni, nonché la gestione dei programmi operativi e dei fondi di esercizio. Regola inoltre le misure di prevenzione e gestione delle crisi, l’aiuto finanziario nazionale nelle regioni con scarso livello di organizzazione e le sanzioni amministrative applicabili in caso di irregolarità. Completa il quadro con disposizioni sul sistema del prezzo di entrata per alcune importazioni di ortofrutta e con norme transitorie e abrogative rispetto al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Disciplina di attuazione per i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati: riconoscimento e funzionamento delle organizzazioni di produttori, programmi operativi, misure di crisi, aiuti e regime del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica agli ortofrutticoli e agli ortofrutticoli trasformati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere i) e j), del regolamento (UE) n. 1308/2013, con esclusione delle norme di commercializzazione, e alle sanzioni da applicare in tali settori ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il titolo II riguarda solo i prodotti del settore degli ortofrutticoli freschi e i prodotti ortofrutticoli destinati esclusivamente alla trasformazione; il titolo III disciplina gli scambi con i paesi terzi e il regime del prezzo di entrata per i prodotti elencati nell’allegato VII. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; alcune disposizioni contengono regole transitorie per programmi operativi e gruppi di produttori già esistenti.
Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione
Il regolamento completa il quadro dell’OCM ortofrutta introdotto dal regolamento (UE) n. 1308/2013, definendo in modo puntuale requisiti di riconoscimento, funzionamento e controllo delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle strutture transnazionali. La disciplina è costruita per rafforzare la concentrazione dell’offerta, il potere contrattuale dei produttori e l’efficacia del sostegno pubblico, evitando al contempo doppi finanziamenti, abusi e distorsioni di concorrenza.
Ambito e struttura della disciplina
Il regolamento si applica ai settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, mentre il titolo III disciplina le importazioni soggette al regime del prezzo di entrata. Il titolo II si concentra sulle organizzazioni di produttori e sulle associazioni, con norme su definizioni, riconoscimento, requisiti strutturali, partecipazione dei soci, esternalizzazione, fusioni, calcolo del valore della produzione commercializzata e programmi operativi.
Riconoscimento, governance e attività delle organizzazioni di produttori
Gli Stati membri conservano un margine di adattamento alle proprie strutture giuridiche e amministrative, ma devono garantire un numero minimo di soci, una durata minima dell’adesione di un anno e strutture idonee allo svolgimento delle attività essenziali. L’attività principale resta la concentrazione dell’offerta e la commercializzazione della produzione dei soci; sono ammesse vendite limitate fuori organizzazione, esternalizzazione controllata e, in condizioni predeterminate, il coinvolgimento di soci non produttori.
Associazioni, organizzazioni transnazionali e fusioni
Il regolamento estende, mutatis mutandis, molte regole delle organizzazioni di produttori alle associazioni di organizzazioni di produttori. Stabilisce inoltre criteri specifici per le organizzazioni e associazioni transnazionali, in particolare sulla sede, sulla competenza allo Stato membro ospitante e sulla cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri interessati. Le fusioni sono favorite anche mediante regole di transizione dei programmi operativi e riconoscimento della nuova entità.
Programmi operativi, fondi di esercizio e aiuti
La strategia nazionale deve essere predisposta prima della presentazione dei programmi operativi annuali e includere una disciplina nazionale per le azioni ambientali. Il regolamento detta le regole per il calcolo del valore della produzione commercializzata, del periodo di riferimento e del massimale dell’aiuto finanziario dell’Unione, nonché per il finanziamento del fondo di esercizio, gli anticipi, le modifiche in corso d’anno, la cessazione dei programmi e il recupero degli aiuti non dovuti. Sono fissate anche regole sull’ammissibilità delle spese, con elenchi di esclusioni e di azioni ammissibili.
Misure di crisi, ritiri dal mercato e gestione dei rischi
Una parte rilevante del testo riguarda gli strumenti di prevenzione e gestione delle crisi: investimenti per la gestione dei volumi, fondi di mutualizzazione, reimpianto di frutteti, ritiri dal mercato, raccolta verde, mancata raccolta e assicurazione del raccolto. Per i ritiri sono previsti limiti quantitativi, massimali di sostegno, destinazioni ammissibili e regole particolari per la distribuzione gratuita, con obblighi stringenti per destinatari e controlli. La raccolta verde e la mancata raccolta sono considerate misure straordinarie, soggette a condizioni tecniche e ambientali, mentre l’assicurazione del raccolto è finalizzata a salvaguardare il reddito dei produttori e soggiace a limiti di aiuto pubblico.
Controlli, sanzioni e recuperi
Il sistema sanzionatorio è articolato e collegato sia ai requisiti di riconoscimento sia all’uso corretto dei fondi. Sono previste lettere di avvertimento, termini per rimediare, sospensione del riconoscimento, revoca, riduzione dell’aiuto, recupero degli importi e, nei casi di frode, esclusione dal sostegno e dal riconoscimento. Gli importi recuperati, gli interessi e le sanzioni confluiscono nel FEAGA. Il regolamento prevede anche sanzioni specifiche per i ritiri non conformi, per la raccolta verde e per la mancata raccolta, oltre alla conseguenza del rigetto delle domande quando un controllo in loco è impedito.
Estensione delle regole e rapporti con la concorrenza
Sono disciplinate le condizioni per estendere regole adottate da organizzazioni di produttori, associazioni e organizzazioni interprofessionali a tutti gli operatori di una determinata circoscrizione economica. Il regolamento richiede un periodo minimo di applicazione, limiti temporali, verifiche sulla rappresentatività e obblighi di comunicazione alla Commissione. Sono previste esclusioni e cautele per i prodotti biologici e per i rapporti con la disciplina della concorrenza, con possibilità di revoca dell’estensione in caso di incompatibilità con il mercato interno o con l’articolo 101 TFUE.
Regime del prezzo di entrata e importazioni
Il titolo III disciplina i prodotti ortofrutticoli soggetti al prezzo di entrata, imponendo agli Stati membri di comunicare regolarmente prezzi e quantitativi delle importazioni da mercati rappresentativi. Vengono fissati i metodi di determinazione del prezzo di entrata, le garanzie da costituire in alcune ipotesi e i termini entro cui l’importatore deve provare le condizioni di smercio. Si tratta di una disciplina tecnica, ma rilevante per gli operatori importatori e per il corretto trattamento doganale delle partite interessate.
Disposizioni finali e transitorie
Il regolamento abroga in larga parte il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, ma conserva transitoriamente alcune disposizioni per garantire la continuità dei programmi operativi in corso e dei gruppi di produttori riconosciuti nel precedente quadro normativo. L’entrata in vigore è fissata al settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione immediata a decorrere da tale data.
Disposizioni principali
Oggetto e campo di applicazione
Integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, escluso il capitolo sulle norme di commercializzazione, e integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per le sanzioni applicabili in tali settori. Il titolo II si applica solo agli ortofrutticoli freschi e ai prodotti ortofrutticoli destinati esclusivamente alla trasformazione.
Definizioni rilevanti
Introduce definizioni operative per produttore, socio produttore, filiale, organizzazione di produttori e associazione transnazionale, misura, azione, investimento in immobilizzazioni materiali, sottoprodotto, preparazione, livello interprofessionale, indicatore iniziale e costi specifici.
Riconoscimento delle organizzazioni di produttori
Gli Stati membri determinano la forma giuridica ammissibile alla domanda di riconoscimento, il numero minimo di soci e un valore minimo della produzione commercializzata per le organizzazioni che attuano un programma operativo. Il periodo minimo di adesione è di almeno un anno; il recesso va comunicato per iscritto con preavviso non superiore a sei mesi.
Requisiti organizzativi e attività principali
Le organizzazioni devono disporre di personale, infrastrutture e attrezzature adeguati per conoscere la produzione dei soci, raccoglierla, cernirla, immagazzinarla, condizionarla, commercializzarla e gestire la contabilità centralizzata. L’attività principale consiste nella concentrazione dell’offerta e nella commercializzazione della produzione dei soci, con possibilità limitata di vendere prodotti di non soci o prodotti acquistati da altre organizzazioni, nei limiti previsti.
Vendite fuori organizzazione, esternalizzazione e cooperazione
I soci possono commercializzare al di fuori dell’organizzazione una quota massima del 25 % in volume o valore, elevabile fino al 40 % per prodotti biologici o se la vendita avviene tramite altra organizzazione designata. Le attività possono essere esternalizzate mediante contratto scritto, restando l’organizzazione responsabile della gestione, controllo e supervisione; sono previste specifiche regole per filiali e soggetti strettamente connessi.
Organizzazioni transnazionali e fusioni
Sono stabilite regole per la sede, il riconoscimento, il programma operativo e la cooperazione amministrativa delle organizzazioni e associazioni transnazionali. In caso di fusione di organizzazioni di produttori, la nuova entità subentra in diritti e obblighi, riceve un nuovo numero identificativo e può mantenere i programmi operativi in parallelo sino al 1º gennaio dell’anno successivo alla fusione, salvo autorizzazione a proseguirli fino alla loro naturale conclusione.
Soci non produttori e controllo democratico
Gli Stati membri possono ammettere soci non produttori o soci di associazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, ma tali soggetti non sono conteggiati ai fini del riconoscimento né beneficiano direttamente delle misure finanziate dall’Unione. Sono fissati limiti ai diritti di voto e alle partecipazioni per evitare il predominio abusivo di una minoranza e garantire il controllo democratico.
Valore della produzione commercializzata
Il valore della produzione commercializzata si calcola sulla produzione dell’organizzazione, dei soci e, per le associazioni, delle organizzazioni socie, evitando doppi conteggi. Per gli ortofrutticoli trasformati si applicano tassi forfettari differenziati, ad esempio 53 % per i succhi di frutta, 73 % per i succhi concentrati, 77 % per il concentrato di pomodoro, 62 % per gli ortofrutticoli congelati, 48 % per le conserve, 27 % per altri trasformati, 12 % per le erbe aromatiche trasformate e 41 % per la paprika in polvere.
Periodo di riferimento e massimale dell’aiuto
Il periodo di riferimento per il calcolo dell’aiuto è di 12 mesi e non può normalmente cambiare durante il programma operativo. Il massimale dell’aiuto finanziario dell’Unione è calcolato sul valore della produzione commercializzata al 1º gennaio dell’anno per il quale si chiede l’aiuto; in caso di calo del prodotto di almeno il 35 %, il valore può essere ridotto al 65 % di quello del precedente periodo di riferimento.
Fondi di esercizio e programmi operativi
Sono disciplinati il finanziamento dei fondi di esercizio, la comunicazione annuale degli importi indicativi entro il 15 settembre, la strategia nazionale e la disciplina nazionale per le azioni ambientali. Il programma operativo deve essere approvato entro il 15 dicembre, con possibile slittamento motivato non oltre il 20 gennaio successivo.
Ammissibilità delle azioni e degli investimenti
Sono escluse le spese e azioni elencate nell’allegato II, mentre l’allegato III contiene un elenco non esaustivo di azioni ammissibili. Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono ammissibili solo se coerenti con gli obiettivi del programma e, per gli investimenti fisici, sono previsti obblighi di destinazione d’uso, proprietà o possesso per il periodo di ammortamento o per 10 anni, salvo deroghe nazionali giustificate.
Misure di prevenzione e gestione delle crisi
Sono previste regole per investimenti di gestione dei volumi, fondi di mutualizzazione, reimpianto di frutteti, ritiri dal mercato, raccolta verde, mancata raccolta e assicurazione del raccolto. Per i ritiri dal mercato sono fissati limiti quantitativi e finanziari, condizioni di distribuzione gratuita e destinazioni alternative; per raccolta verde e mancata raccolta sono previsti obblighi di comunicazione preventiva e un’indennità massima pari al 90 % del massimale di sostegno per i ritiri non destinati alla distribuzione gratuita.
Aiuto finanziario nazionale
Gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali nelle regioni con livello di organizzazione dei produttori particolarmente scarso, definito come media triennale inferiore al 20 %. La regione deve essere individuata con criteri oggettivi e non discriminatori e, in linea generale, non può essere modificata per almeno cinque anni.
Comunicazioni, sorveglianza e valutazione
Sono previste comunicazioni annuali degli Stati membri alla Commissione su fondi di esercizio, relazioni annuali, prezzi interni, prezzi e quantitativi importati e altre informazioni di gestione. Programmi operativi e strategie nazionali sono soggetti a sorveglianza e valutazione mediante indicatori comuni di rendimento; le organizzazioni devono tenere sistemi di raccolta e conservazione dei dati.
Sanzioni amministrative
Sono disciplinate sanzioni per inosservanza dei criteri di riconoscimento, frodi, importi non ammissibili, irregolarità nelle operazioni di ritiro, raccolta verde, mancata raccolta e impedimento ai controlli in loco. Sono previste sospensione e revoca del riconoscimento, riduzioni percentuali dell’aiuto, recupero degli importi indebitamente versati con interessi al tasso BCE maggiorato di 3 punti percentuali e versamento al FEAGA.
Estensione delle regole e concorrenza
Le regole delle organizzazioni di produttori, associazioni e organizzazioni interprofessionali possono essere estese ad altri operatori della circoscrizione economica alle condizioni dell’articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Sono previste regole su rappresentatività, esclusioni per vendite dirette e prodotti biologici, obblighi di comunicazione alla Commissione e cause di revoca dell’estensione, anche in caso di violazione della concorrenza o dell’articolo 101 TFUE.
Regime del prezzo di entrata
Per i prodotti dell’allegato VII sono disciplinati definizione di partita e importatore, comunicazione dei prezzi e quantitativi importati, calcolo del prezzo di entrata, garanzia da costituire in caso di divergenza tra valore doganale e valore forfettario e termini per la prova di smercio. Il regime si applica, tra gli altri, a pomodori, cetrioli, carciofi, zucchine, agrumi, uve da tavola, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche e prugne, con periodi di applicazione specifici.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
Sono abrogati numerosi articoli e allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, mentre alcune disposizioni restano applicabili transitoriamente per i programmi in corso e per i gruppi di produttori non ancora riconosciuti come organizzazioni di produttori. È prevista la possibilità di completare, modificare o sostituire i programmi operativi già approvati secondo il vecchio regime.
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