Cassazione Civile, Ordinanza n. 06144/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
Un soggetto proprietario aveva resistito alla domanda di un vicino che chiedeva il risarcimento dei danni asseritamente subiti dal proprio immobile durante i lavori di edificazione eseguiti sul fondo adiacente, oltre all'arretramento di una recinzione ritenuta sconfinante. La convenuta aveva chiesto, in via riconvenzionale subordinata, l'accertamento dell'usucapione dell'area eventualmente occupata dalla recinzione e aveva chiamato in giudizio il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice/subappaltatrice e le rispettive assicurazioni. In primo grado le domande dell'attore erano state rigettate; in appello era stato invece disposto l'arretramento delle fondazioni del muro di recinzione, era stata confermata la reiezione della domanda risarcitoria e della riconvenzionale di usucapione, ed era stata regolata la lite con compensazioni e condanne alle spese anche in favore di alcuni terzi chiamati. Con il ricorso per cassazione la società convenuta ha contestato: 1) la compensazione delle spese tra sé e l'attore, sostenendo che non vi fosse vera soccombenza reciproca e che non si potesse valorizzare il rifiuto dell'attore di aderire a proposte conciliative; 2) la condanna a rifondere le spese al direttore dei lavori e alle sue assicurazioni, lamentando che la corte d'appello avesse valutato la chiamata del terzo solo ex post, in base all'istruttoria, invece di verificare se l'evocazione del terzo fosse ex ante arbitraria o abusiva; 3) la condanna a rifondere le spese alla propria assicuratrice, per le stesse ragioni. La Suprema Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione di soccombenza reciproca e la compensazione delle spese tra le parti principali; ha accolto il secondo e il terzo motivo, cassando la sentenza sul punto perché il giudice di merito avrebbe dovuto verificare, in una prospettiva ex ante e sulla base delle allegazioni introduttive, se la chiamata dei terzi fosse priva di ragionevole connessione con la domanda principale e dunque abusiva, anziché limitarsi a valutarne l'infondatezza all'esito dell'istruttoria. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per nuova decisione sulle spese relative ai terzi chiamati e per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha confermato il rigetto del primo motivo, relativo alla compensazione delle spese tra convenuta e attore, perché in presenza di soccombenza reciproca la valutazione del giudice di merito sul riparto/compensazione delle spese è discrezionale e non sindacabile in cassazione se non arbitraria. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo erronea la condanna della ricorrente alle spese in favore del direttore dei lavori, delle sue assicurazioni e della propria assicuratrice, perché il giudice d'appello non ha verificato se la chiamata in causa dei terzi fosse, ex ante, eccentrica rispetto alla domanda principale e quindi abusiva; la mera valutazione della sua infondatezza virtuale, compiuta all'esito dell'istruttoria, non era sufficiente. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Regola il riparto delle spese secondo soccombenza e causalità; la condanna alle spese non ha funzione sanzionatoria ma di allocazione dei costi del processo.
art. 92 c.p.c.
Consente, in presenza di soccombenza reciproca, la compensazione o il diverso riparto delle spese secondo valutazione discrezionale del giudice di merito, non soggetta a sindacato di legittimità se non arbitraria.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro formale di deduzione della violazione di legge su cui la ricorrente ha fondato i motivi di impugnazione.
art. 185-bis c.p.c.
Richiamato solo in fatto con riguardo alle proposte conciliative formulate dal giudice nel corso del processo.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
Norme processuali che hanno disciplinato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- La soccombenza reciproca va apprezzata in relazione all'insieme delle domande ed eccezioni effettivamente decise; la valutazione del grado di prevalenza dell'una o dell'altra parte e la conseguente compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo manifesta arbitrarietà.
- Il criterio di cui all'art. 91 c.p.c. opera in base alla causalità: la condanna alle spese non è una sanzione, ma l'effetto dell'essere rimasti soccombenti rispetto alla domanda o al segmento di lite considerato.
- Quando il convenuto chiama in causa un terzo per sottrarsi a una possibile condanna, il rimborso delle spese del terzo può gravare sull'attore se la chiamata era necessitata dalle allegazioni dell'attore e la pretesa principale è risultata infondata; può invece gravare sul convenuto chiamante se la chiamata era ex ante arbitraria o abusiva.
- Per stabilire se la chiamata del terzo sia abusiva non basta una valutazione ex post della sua infondatezza all'esito dell'istruttoria: occorre verificare, sulla base degli atti introduttivi e della prospettazione iniziale, se vi fosse una ragionevole e logica connessione con la domanda principale.
- La responsabilità per le spese del terzo chiamato non dipende solo dal fatto che il terzo sia rimasto estraneo alla domanda dell'attore, ma dalla funzione processuale concreta della chiamata e dalla sua coerenza rispetto al thema decidendum originario.
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