Cassazione Civile, Ordinanza n. 14886/2024 del 28/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguardava tre dipinti di pregio, dei quali un soggetto assumeva la proprietà e chiedeva l'accertamento del proprio diritto, la restituzione dei beni e il risarcimento dei danni per la loro mancata disponibilità. I beni erano stati oggetto di sequestro giudiziario e di una precedente vicenda revocatoria nei confronti della banca che li aveva ricevuti in pegno. Il Tribunale aveva accolto la domanda valorizzando un documento del 10 gennaio 1999, ritenuto confessione stragiudiziale del convenuto, e una successiva lettera autografa, nonché elementi sul valore dei quadri provenienti anche da una comunicazione del convenuto e da stime di casa d'aste. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, rilevando tra l'altro che due dipinti erano stati già restituiti dalla banca e che la domanda restitutoria era comunque fondata. In cassazione il convenuto ha dedotto: omessa integrazione del contraddittorio e carenza di legittimazione passiva quanto alla restituzione dei quadri; violazione delle regole sulle prove e della disciplina delle presunzioni e dei documenti, contestando l'interpretazione del documento del 10 gennaio 1999 e la valutazione complessiva del materiale istruttorio; violazione delle norme sull'azione civile esercitata anche in sede penale, sull'efficacia del giudicato penale e sulla quantificazione del danno, sostenendo che il giudice civile avrebbe dovuto tenere conto della pretesa azione già proposta in sede penale e della liquidazione ivi operata, oltre a lamentare vizi motivazionali nella liquidazione del danno morale e patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione impugnata, avendo la Corte d'appello rilevato che i dipinti erano già stati restituiti dalla banca e, comunque, che il ricorrente era legittimato passivamente rispetto alla domanda di accertamento della proprietà, restituzione e risarcimento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata sulla separazione tra accertamento della responsabilità in sede penale e liquidazione del danno in sede civile, nonché perché proponeva censure di merito mascherate da vizi motivazionali; la Corte ha inoltre richiamato i limiti del sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. e la regola della doppia conforme. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Richiamato con riferimento alla revocatoria degli atti di costituzione in pegno, la cui definizione favorevole al creditore ha preceduto la riassunzione del giudizio civile principale.
art. 2732 c.c.
La confessione stragiudiziale, una volta resa, può essere revocata solo nei casi previsti dalla norma; nel caso concreto la revoca non era stata neppure chiesta.
art. 2697 c.c.
Richiamato indirettamente nella contestazione probatoria; la Corte ribadisce che la rivalutazione del materiale istruttorio non è consentita in cassazione.
art. 2727 c.c.
Invocato dal ricorrente in tema di presunzioni, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 2700 c.c.
Invocato dal ricorrente insieme alle norme sulle prove documentali; non è stata ravvisata una violazione sindacabile in cassazione.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato; la Corte ha escluso che il preteso giudicato penale vincolasse la quantificazione civilistica del danno.
art. 360 c.p.c., n. 5
Il sindacato sulla motivazione è limitato ai soli casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è consentita una censura di semplice insufficienza o diversa lettura dei fatti.
art. 348-ter c.p.c., comma 5
In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rivendicazione, l'azione è proponibile contro chiunque detenga o possieda di fatto il bene e sia in grado di restituirlo; la legittimazione passiva non viene meno se, in fatto, il bene sia stato anche consegnato o restituito da terzi nel corso della vicenda.
- Un documento sottoscritto e non disconosciuto può valere come confessione stragiudiziale della parte e, se non ne è chiesta o ottenuta la revoca nei casi di legge, costituisce valido elemento probatorio della proprietà del bene in capo all'altra parte.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio, né contestare la scelta del giudice di merito tra significati alternativi delle prove; è censurabile solo l'utilizzo di prove inesistenti o l'attribuzione di contenuti incompatibili con la fonte probatoria.
- Il ricorrente che deduca una violazione di legge ma in realtà solleciti un diverso apprezzamento dei fatti formula una censura inammissibile, perché maschera un sindacato di merito sotto forma di violazione normativa.
- La liquidazione del danno già affidata dal giudice penale al giudice civile non vincola automaticamente quest'ultimo, quando il giudice penale abbia lasciato la quantificazione al separato giudizio civile o non abbia definito in modo vincolante il quantum.
- Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è circoscritto alle anomalie motivazionali estreme e non comprende il mero difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
- In presenza di 'doppia conforme', il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano effettivamente diverse.
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