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Sentenza

Sentenza n. 48/2026 - Potenza, Sezione 1

Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm., per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Matera n. 73 del 6.2.2025;

Giustizia amministrativa202500368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, relativa al pagamento della Carta elettronica del docente per tre annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Matera n. 73 del 6 febbraio 2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.500,00, pari a tre importi annuali di € 500,00 della Carta elettronica del docente, spettanti per il servizio prestato negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 come docente a tempo determinato. La sentenza aveva inoltre liquidato le spese processuali in favore del difensore antistatario. Il titolo era stato notificato il 10 febbraio 2025 agli uffici scolastici competenti. Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione limitatamente al pagamento della sorte capitale di € 1.500,00, allegando il titolo esecutivo munito della certificazione del passaggio in giudicato. L’Amministrazione ha riconosciuto di non aver corrisposto la somma dovuta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza perché, dalla notificazione del titolo esecutivo del 10 febbraio 2025 alla proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito ha accertato l’inottemperanza del Ministero, che non aveva eseguito la condanna al pagamento della somma riconosciuta dal giudicato. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di corrispondere al ricorrente € 1.500,00, oltre interessi legali o, se superiore, rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al saldo, assegnando il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma o un suo delegato, ponendo a carico del Ministero il compenso commissariale di € 500,00. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112-115 c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato; il ricorso è stato proposto per ottenere l’attuazione della condanna pronunciata dal giudice ordinario.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Rileva quanto alla documentazione del titolo esecutivo munito della certificazione attestante il passaggio in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il ricorso di ottemperanza nei confronti di amministrazioni pubbliche è stato ritenuto ammissibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    In caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi legali o, se superiore, la rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al saldo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa dell’importo annuale di € 500,00 destinato alla formazione e all’aggiornamento dei docenti, riconosciuto nel giudicato azionato anche al docente a tempo determinato.

  • clausola 4, punto 1, dell’Allegato alla direttiva 1999/70/CE

    È stata richiamata quale fondamento del diritto dei docenti a tempo determinato a non essere discriminati rispetto ai docenti a tempo indeterminato nell’accesso al beneficio della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • Quando l’amministrazione non esegue una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza passata in giudicato e riconosce il mancato pagamento, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’obbligo di esecuzione e assegnare un termine per adempiere.
  • In sede di ottemperanza a una condanna pecuniaria, l’importo dovuto comprende gli interessi legali o, se superiore, la rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al saldo, secondo l’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, e porre a carico dell’amministrazione il relativo compenso.
  • Le spese accessorie e i compensi professionali relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza rientrano nella liquidazione omnicomprensiva delle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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