Sentenza del 07/08/2015 n. 16619 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE - Plusvalenze ex art. 11 legge n. 413 del 1991 - Somme dovute in dipendenza di procedimenti espropriativi - Titolo fonte della plusvalenza - Anteriorità al 31 dicembre 1988 - Percezione delle somme in epoca successiva all'entrata in vigore della predetta legge - Ritenuta IRPEF - Applicabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti chiedevano il rimborso della ritenuta IRPEF del 20% applicata sull'indennità di espropriazione. Sostenevano che la plusvalenza non fosse tassabile perché il trasferimento coattivo degli immobili si era verificato nel 1984, prima del 1° gennaio 1989 e dell'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991. Contestavano inoltre la qualificazione urbanistica dei terreni, ritenendo scaduto il PEEP, e lamentavano la violazione delle regole sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991, rileva il momento della percezione della somma: le indennità pagate dopo l'entrata in vigore della legge sono tassabili anche se il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva risalgono a prima del 1° gennaio 1989. La disciplina transitoria del comma 9 riguarda soltanto le plusvalenze percepite prima dell'entrata in vigore della legge e non limita la tassazione delle somme riscosse successivamente. Poiché l'indennità era stata corrisposta nel giugno 2001, la ritenuta del 20% è stata ritenuta legittima. Le ulteriori censure sul PEEP sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse, perché la CTR aveva fondato la decisione anche sull'autonoma ragione dell'edificabilità dei terreni, non specificamente impugnata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Legge n. 413 del 1991, art. 11, commi 1, lettera f), 5, 6, 7 e 9
“Ogni pagamento che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi e sia conseguito dopo l'entrata in vigore della norma citata è assoggettato a tassazione”
La tassazione segue il criterio di cassa: per le somme percepite dopo l'entrata in vigore della legge è irrilevante che l'atto ablativo si sia verificato anteriormente al 1° gennaio 1989. Il comma 9 introduce una disciplina transitoria specifica per le plusvalenze percepite prima dell'entrata in vigore della legge.
Art. 16, comma 1, lettera g-bis, del TUIR n. 917 del 1986
“Plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”
La plusvalenza relativa a terreni edificabili è imponibile quando il terreno risulta suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici applicabili.
Art. 3 della Costituzione
La disciplina è stata ritenuta compatibile con il principio di uguaglianza: il diverso trattamento delle somme percepite prima o dopo l'entrata in vigore della legge deriva dalla successione delle leggi nel tempo.
Art. 53 della Costituzione
La percezione dell'indennità e della relativa plusvalenza costituisce un indice di capacità contributiva sufficiente a giustificare l'imposizione.
Art. 2697 del Codice civile
La questione sull'onere della prova non è stata esaminata nel merito, perché la censura è risultata priva di interesse a fronte di un'autonoma ratio decidendi non impugnata.
Art. 112 del Codice di procedura civile
Le doglianze di omessa pronuncia sono state dichiarate inammissibili poiché la decisione risultava comunque sorretta da una motivazione autonoma e non specificamente censurata.
Massime di principio
- Per le plusvalenze derivanti da espropriazioni, occorre distinguere tra il momento genetico dell'espropriazione e il momento della percezione: quando la legge applicabile adotta il criterio di cassa, è generalmente decisiva la data del pagamento.
- Un'indennità espropriativa percepita dopo l'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991 può essere soggetta a ritenuta IRPEF anche se l'occupazione acquisitiva o il decreto di esproprio sono anteriori al 1° gennaio 1989.
- La disciplina transitoria non può essere invocata per escludere la tassazione di somme riscosse dopo l'entrata in vigore della normativa; essa opera soltanto nell'ambito temporale specificamente previsto dalla legge.
- Quando una sentenza si fonda su più motivazioni autonome, il ricorrente deve impugnarle tutte: se una ratio decidendi resta definitiva, le censure contro le altre possono essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse.
- La tassazione della plusvalenza può trovare fondamento anche nell'edificabilità del terreno secondo gli strumenti urbanistici applicabili, indipendentemente dalla diversa discussione sulla validità o scadenza del PEEP.
- Eventuali circostanze nuove, come il colpevole ritardo dell'amministrazione nel pagamento dell'indennità, devono essere dedotte tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio e non possono essere introdotte per la prima volta con una memoria in Cassazione.
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