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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10062/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione aveva rettificato la denuncia DOCFA presentata per un'unità immobiliare sita in Roma, attribuendo una nuova rendita catastale. Il contribuente aveva impugnato l'atto lamentando, da un lato, l'insufficiente motivazione dell'avviso e l'erronea applicazione del criterio di stima per la determinazione della rendita; dall'altro, la mancata considerazione della contestazione sulla consistenza dell'immobile, in particolare sulla superficie e sulle aree commerciali assunte a base del calcolo; infine, aveva dedotto l'omesso esame della documentazione prodotta. La CTR del Lazio aveva respinto l'appello del contribuente confermando il rigetto di primo grado. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione di norme in tema di determinazione della rendita catastale e motivazione dell'avviso, ritenuto generico; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla censura relativa all'errata determinazione della consistenza immobiliare; 3) omesso esame della documentazione depositata e difetto di motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché non erano state indicate puntualmente le norme asseritamente violate né le affermazioni di diritto della sentenza impugnata in contrasto con esse. Ha ritenuto infondato anche il profilo relativo alla motivazione dell'avviso, richiamando il principio per cui, nel classamento DOCFA e nella stima diretta di immobili a destinazione speciale, la motivazione è sufficiente quando siano indicati i dati oggettivi accertati e la classe attribuita, essendo elementi conosciuti o conoscibili dal contribuente. Ha accolto invece il secondo motivo, rilevando l'omessa pronuncia della CTR sulla specifica doglianza relativa alla determinazione della consistenza immobiliare e alla misurazione della superficie/base di calcolo, questione che era stata ritualmente proposta e che non risultava esaminata. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, sia perché formulato come omesso esame della documentazione e non di fatti decisivi, sia perché, in presenza di doppia conforme, il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non era deducibile. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla corte di merito in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    Il motivo per violazione di legge è inammissibile se non indica specificamente le norme sostanziali asseritamente violate e le statuizioni della sentenza che vi si porrebbero in contrasto.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    onere di specificità dei motivi

    Il ricorrente deve indicare puntualmente le norme di legge di cui lamenta la violazione, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Sussiste nullità della sentenza quando il giudice omette di decidere su una domanda o su un motivo ritualmente proposto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l'omesso esame di fatti decisivi, non la mancata valutazione di documenti in sé, ed è soggetto ai limiti propri del ricorso per cassazione.

  • art. 348 ter, quarto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non è deducibile nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. con mod. dalla l. 24 marzo 1993, n. 75

    La procedura DOCFA rileva per l'attribuzione della rendita catastale sulla base della dichiarazione e della stima dell'Ufficio.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    Disciplina la procedura di classamento catastale connessa alla denuncia DOCFA.

  • artt. 8 e 30 D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Per gli immobili a destinazione speciale la rendita può essere determinata mediante stima diretta del bene.

  • R.D.L. 652 del 1939

    Normativa richiamata genericamente dal ricorrente come asseritamente violata, senza specificazione puntuale.

  • L. 1249 del 1939

    Normativa richiamata genericamente dal ricorrente come asseritamente violata, senza specificazione puntuale.

  • d.lgs. 514 del 1948

    Normativa richiamata genericamente dal ricorrente come asseritamente violata, senza specificazione puntuale.

  • D.P.R. 1142 del 1949

    Normativa richiamata genericamente dal ricorrente come asseritamente violata; nel merito la Corte richiama gli artt. 8 e 30 del medesimo D.P.R. sulla stima diretta.

  • d.l. 70 del 1988 conv. dalla l. 154 del 1998

    Normativa richiamata genericamente dal ricorrente come asseritamente violata, senza specificazione puntuale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il motivo è inammissibile se non indica in modo puntuale le norme sostanziali invocate, il loro contenuto precettivo e le specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata che vi sarebbero in contrasto.
  • In materia di classamento catastale svolto tramite procedura DOCFA e stima diretta di immobili a destinazione speciale, l'avviso è sufficientemente motivato quando contenga i dati oggettivi accertati dall'Ufficio e la classe o rendita attribuita, poiché tali elementi sono nella disponibilità o facilmente conoscibili dal contribuente.
  • La censura di omessa pronuncia ricorre quando il giudice di merito non esamini una specifica questione o domanda ritualmente devoluta, anche se abbia deciso su altri profili della medesima controversia.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di fatti decisivi e non può essere utilizzato per contestare la semplice mancata valutazione di documenti; inoltre, in presenza di doppia conforme, tale motivo è soggetto al limite di deducibilità previsto dall'art. 348 ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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