Regolamento (UE) 2021/1408
Regolamento (UE) 2021/1408 della Commissione del 27 agosto 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi tropanici in alcuni prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi dell’UE per atropina e scopolamina, due alcaloidi tropanici, in varie categorie di alimenti. L’intervento si fonda sulle valutazioni EFSA che evidenziano un rischio di superamento della dose acuta di riferimento, soprattutto per alcuni gruppi vulnerabili, e mira a rafforzare la protezione dei consumatori. Le nuove soglie riguardano soprattutto cereali, prodotti derivati e infusioni a base di erbe, con applicazione differita per molte categorie a decorrere dal 1° settembre 2022 e con un regime transitorio per le giacenze legalmente commercializzate.
Modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per fissare nuovi tenori massimi di alcaloidi tropanici in specifici prodotti alimentari, in particolare cereali, prodotti a base di cereali e infusioni a base di erbe.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti alimentari disciplinati dall’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, con particolare riguardo agli alimenti trasformati a base di cereali e agli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini contenenti miglio, sorgo, grano saraceno, granturco o loro derivati, ai cereali non trasformati e ai prodotti di loro molitura/commercializzati per il consumatore finale, nonché alle infusioni a base di erbe. Rilevano gli operatori del settore alimentare che immettono tali prodotti sul mercato nell’Unione. Sono previste esclusioni/discipline differenziate per il granturco destinato alla molitura ad umido e per il granturco per pop corn nel punto 8.2.3, oltre a regimi transitori per i prodotti legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del regolamento o, per alcune categorie, prima del 1° settembre 2022. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.
Tenori massimi di alcaloidi tropanici in alcuni prodotti alimentari
Il regolamento interviene sul sistema europeo dei contaminanti alimentari aggiornando i limiti massimi per atropina e scopolamina, due alcaloidi tropanici associati a rischi per la salute. La misura si fonda sulle valutazioni EFSA che hanno evidenziato il possibile superamento della dose acuta di riferimento in diversi gruppi di popolazione, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili.
Contesto scientifico e finalità della modifica
I considerando richiamano il regolamento (CE) n. 1881/2006, che disciplina i tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, e il parere EFSA del 2013 sugli alcaloidi tropanici negli alimenti e nei mangimi. In tale sede l’EFSA ha stabilito una dose acuta di riferimento di gruppo pari a 0,016 μg/kg di peso corporeo, espressa come somma di (-)-iosciamina e (-)-scopolamina, e ha segnalato l’esigenza di ulteriori dati di monitoraggio. Sulla base dei dati successivi, la relazione scientifica EFSA del 5 febbraio 2018 ha confermato che la DAdR può essere superata, rendendo opportuno fissare tenori massimi specifici per alcuni alimenti che contribuiscono in modo significativo all’esposizione.
Ambito di applicazione e prodotti interessati
La disciplina riguarda in particolare:
- alimenti trasformati a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini contenenti miglio, sorgo, grano saraceno, granturco o prodotti derivati;
- cereali non trasformati e prodotti della loro molitura o commercializzati per il consumatore finale;
- infusioni a base di erbe, sia essiccate sia liquide.
La Commissione evidenzia che per alcuni cereali la contaminazione può essere ridotta mediante buone pratiche agricole e di raccolta, ma che per sorgo, miglio, granturco e grano saraceno la rimozione dei semi contaminanti non è agevole, motivo per cui vengono introdotti limiti specifici. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Nuovi limiti massimi introdotti nell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006. L’allegato del nuovo regolamento sostituisce il punto 8.2 della parte 8 e introduce una tabella di limiti per gli alcaloidi tropanici, identificati come atropina e scopolamina.
I principali valori previsti sono i seguenti:
- per gli alimenti trasformati a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini contenenti miglio, sorgo, grano saraceno, granturco o derivati: 1,0 μg/kg per atropina e 1,0 μg/kg per scopolamina;
- per miglio e sorgo non trasformati: 5,0 μg/kg, applicabili dal 1° settembre 2022;
- per granturco non trasformato, con esclusione del granturco destinato alla molitura ad umido e del granturco per pop corn: 15 μg/kg, dal 1° settembre 2022;
- per grano saraceno non trasformato: 10 μg/kg, dal 1° settembre 2022;
- per granturco per pop corn, miglio, sorgo e granturco commercializzati per il consumatore finale, nonché per i prodotti della loro molitura: 5,0 μg/kg, dal 1° settembre 2022;
- per grano saraceno commercializzato per il consumatore finale e i prodotti della sua molitura: 10 μg/kg, dal 1° settembre 2022;
- per infusioni a base di erbe essiccate, diverse da quelle di semi di anice: 25 μg/kg, dal 1° settembre 2022;
- per infusioni a base di erbe essiccate di semi di anice: 50 μg/kg, dal 1° settembre 2022;
- per infusioni a base di erbe liquide: 0,20 μg/kg, dal 1° settembre 2022.
Regime transitorio per le scorte legittimamente immesse sul mercato
L’articolo 2 introduce due regimi di salvaguardia per i prodotti già commercializzati legalmente:
- gli alimenti trasformati a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini contenenti granturco o prodotti derivati dal granturco, se legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del regolamento, possono restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza;
- i prodotti alimentari indicati nei punti da 8.2.2 a 8.2.9 dell’allegato, se legalmente commercializzati prima del 1° settembre 2022, possono anch’essi restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La data di applicazione sostanziale dei nuovi limiti è in parte differita al 1° settembre 2022 per numerose categorie di prodotti, così da consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni senza pregiudicare la tutela della salute pubblica.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 conformemente all’allegato del regolamento in esame, inserendo nuovi tenori massimi per gli alcaloidi tropanici.
Nuovi tenori massimi per atropina e scopolamina
L’allegato sostituisce il punto 8.2 della parte 8 del regolamento (CE) n. 1881/2006 e fissa limiti espressi in μg/kg per la somma di atropina e scopolamina o, per talune voci, per ciascun composto. Per gli alimenti trasformati a base di cereali e altri alimenti per lattanti e bambini contenenti miglio, sorgo, grano saraceno, granturco o derivati: 1,0 μg/kg per atropina e 1,0 μg/kg per scopolamina. Per miglio e sorgo non trasformati: 5,0 μg/kg a decorrere dal 1° settembre 2022. Per granturco non trasformato, salvo quello destinato alla molitura ad umido e quello per pop corn: 15 μg/kg a decorrere dal 1° settembre 2022. Per grano saraceno non trasformato: 10 μg/kg a decorrere dal 1° settembre 2022. Per granturco per pop corn, miglio, sorgo e granturco commercializzati per il consumatore finale, nonché per i prodotti della loro molitura: 5,0 μg/kg a decorrere dal 1° settembre 2022. Per grano saraceno commercializzato per il consumatore finale e relativi prodotti della molitura: 10 μg/kg a decorrere dal 1° settembre 2022. Per infusioni a base di erbe essiccate, diverse da quelle di semi di anice: 25 μg/kg a decorrere dal 1° settembre 2022. Per infusioni a base di erbe essiccate di semi di anice: 50 μg/kg a decorrere dal 1° settembre 2022. Per infusioni a base di erbe liquide: 0,20 μg/kg a decorrere dal 1° settembre 2022.
Fondamento scientifico e ragioni della misura
I considerando richiamano il parere EFSA del 2013 sugli alcaloidi tropanici e la successiva relazione scientifica del 5 febbraio 2018 sulla valutazione dell’esposizione acuta, che ha evidenziato superamenti della dose acuta di riferimento di gruppo (0,016 μg/kg di peso corporeo, espressa come somma di (-)-iosciamina e (-)-scopolamina) in vari gruppi di popolazione. La Commissione considera quindi la presenza di atropina e scopolamina una preoccupazione per la salute.
Ambito dei prodotti interessati e razionale tecnico
La disciplina riguarda alimenti con elevata probabilità di contribuire all’esposizione della popolazione: cereali, prodotti derivati e infusioni a base di erbe. Per alcuni cereali, le buone pratiche agricole e di raccolta possono ridurre la contaminazione da semi di specie come Datura stramonium; tuttavia la rimozione è più difficile per sorgo, miglio, granturco e grano saraceno, giustificando limiti specifici.
Regime transitorio e commercializzazione di scorte
L’articolo 2 stabilisce che gli alimenti trasformati a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini contenenti granturco o prodotti derivati dal granturco, se legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del regolamento, possono restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Inoltre, i prodotti alimentari elencati ai punti da 8.2.2 a 8.2.9 dell’allegato, se legalmente commercializzati prima del 1° settembre 2022, possono ugualmente restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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