Regolamento (UE) 2021/1409
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1409 della Commissione del 27 agosto 2021 relativo all’autorizzazione del fitomenadione come additivo per mangimi destinati a cavalli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione autorizza il fitomenadione, noto anche come vitamina K1, come additivo per mangimi destinati ai cavalli ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione è concessa sulla base del parere favorevole dell’EFSA, che ha escluso rischi per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte e ha riconosciuto l’efficacia del prodotto come fonte di vitamina K1. Sono tuttavia previste misure di protezione per gli utilizzatori, in ragione dei potenziali rischi di inalazione, irritazione cutanea e oculare e sensibilizzazione cutanea. L’allegato disciplina inoltre composizione, metodo di analisi, condizioni d’uso e scadenza dell’autorizzazione.
Autorizzazione del fitomenadione (vitamina K1) come additivo per mangimi destinati a cavalli, con relative condizioni d’uso e misure di protezione per gli utilizzatori.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che immettono sul mercato o utilizzano il fitomenadione come additivo per mangimi destinati ai cavalli. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi nutrizionali, nel gruppo funzionale delle vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite. L’additivo è autorizzato alle condizioni fissate nell’allegato, con obblighi specifici di etichettatura/istruzioni d’uso e di tutela della salute degli utilizzatori. Il periodo di autorizzazione termina il 19 settembre 2031. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Autorizzazione del fitomenadione come additivo per mangimi destinati a cavalli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1409 autorizza il fitomenadione, noto anche come vitamina K1, come additivo per mangimi destinati ai cavalli. L’atto si inserisce nel sistema di autorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi e recepisce il parere favorevole dell’EFSA, che ha valutato positivamente la sostanza sotto il profilo della sicurezza e dell’efficacia.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina motivi e procedure per l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale. La domanda di autorizzazione del fitomenadione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento ed è stata accompagnata dalla documentazione richiesta.
Nel parere del 17 marzo 2021, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il fitomenadione non comporta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Ha inoltre riconosciuto che la sostanza, quando aggiunta ai mangimi, costituisce una fonte efficace di vitamina K1 per i cavalli. L’Autorità non ha ritenuto necessarie specifiche prescrizioni di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Ambito di autorizzazione
L’autorizzazione riguarda la sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria degli "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale delle "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite". L’uso autorizzato è limitato ai mangimi destinati ai cavalli e deve avvenire alle condizioni tecniche fissate nell’allegato.
Condizioni tecniche dell’additivo
L’allegato identifica l’additivo con il numero 3a712 e la denominazione "Fitomenadione" o "Vitamina K1". Il prodotto è descritto come preparato con tenore di fitomenadione almeno pari al 4,2%, in forma solida, ottenuto per sintesi chimica. Sono riportati la formula chimica C31H46O2, il numero CAS 84-80-0 e requisiti di purezza, tra cui una purezza complessiva almeno pari al 97% per la somma degli isomeri indicati e soglie minime/massime per specifiche forme isomeriche.
Per il controllo analitico, l’allegato prevede:
- per la determinazione nell’additivo per mangimi, cromatografia liquida ad alta prestazione secondo la Farmacopea europea 8.0, monografia 01/2014:1036;
- per la determinazione nel preparato dell’additivo e nei mangimi complementari, cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelazione a fluorescenza (HPLC-FLD).
Misure di protezione per gli utilizzatori
La Commissione evidenzia che la vitamina K1 può essere classificata come sensibilizzante cutaneo e che, per alcuni preparati, non è stato possibile escludere effetti tossici per inalazione o proprietà irritanti per pelle e occhi. Per questo motivo, l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire rischi da inalazione, irritazione cutanea e oculare e sensibilizzazione cutanea.
Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con le sole misure organizzative, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale adeguati, compresi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Istruzioni d’uso e informazioni da fornire
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele deve essere indicata la stabilità al trattamento termico e devono essere precisate le condizioni di conservazione. Si tratta di un obbligo informativo rilevante per l’impiego corretto del prodotto nelle filiere mangimistiche.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale
L’allegato indica come termine del periodo di autorizzazione il 19 settembre 2031. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite", come additivo per mangimi nell’alimentazione animale, ma solo alle condizioni previste nell’allegato stesso.
Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2. Nei considerando si dà atto che la domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento e che la valutazione ha accertato il rispetto delle condizioni di autorizzazione dell’articolo 5.
Valutazione scientifica e sicurezza
L’EFSA, nel parere del 17 marzo 2021, ha concluso che il fitomenadione, alle condizioni d’uso proposte, non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Ha inoltre ritenuto il prodotto una fonte efficace di vitamina K1 per i cavalli e non ha ravvisato la necessità di prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Poiché la vitamina K1 può essere classificata come sensibilizzante della pelle e, per alcuni preparati, non è stato possibile escludere rischi di tossicità per inalazione o irritazione cutanea e oculare, la Commissione richiede misure di protezione adeguate. Nell’allegato è imposto agli operatori di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare inalazione, irritazione cutanea e oculare e sensibilizzazione cutanea; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere usati dispositivi di protezione individuale adeguati, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Condizioni tecniche e di analisi
L’allegato specifica che il preparato deve contenere fitomenadione in concentrazione almeno pari al 4,2% e che la sostanza è in forma solida, prodotta per sintesi chimica. Sono indicati la denominazione chimica, la formula C31H46O2, il numero CAS 84-80-0, i criteri di purezza e i metodi di analisi HPLC, inclusa la Farmacopea europea per la determinazione nell’additivo e HPLC-FLD per il preparato e nei mangimi complementari.
Specie destinataria e fine dell’autorizzazione
L’additivo è autorizzato per i cavalli. Nell’allegato è indicato come fine del periodo di autorizzazione il 19 settembre 2031.
Etichettatura e istruzioni d’uso
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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