Regolamento (UE) 2021/1412
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1412 della Commissione del 27 agosto 2021 relativo all’autorizzazione del chelato di ferro (III) di citrato come additivo per mangimi destinati a suinetti e specie suine minori (titolare dell’autorizzazione: Akeso Biomedical, Inc. USA, rappresentata nell’Unione da Pen & Tec Consulting SLU) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, il chelato di ferro (III) di citrato come additivo per mangimi destinati a suinetti e specie suine minori. L’autorizzazione è concessa come additivo zootecnico della categoria "additivi zootecnici" e del gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", sulla base della valutazione positiva dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia. Il testo fissa condizioni di impiego, tenori minimi e massimi, obblighi di etichettatura e misure di protezione per prevenire rischi per gli utilizzatori. L’allegato stabilisce inoltre i metodi analitici e la data di scadenza dell’autorizzazione.
Autorizzazione del chelato di ferro (III) di citrato come additivo per mangimi destinati a suinetti e specie suine minori, con condizioni d’uso, etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, immettono sul mercato e utilizzano il chelato di ferro (III) di citrato come additivo zootecnico nell’alimentazione animale, limitatamente a suinetti e specie suine minori (lattanti e svezzati). L’autorizzazione riguarda l’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il regolamento ha effetto dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Restano rilevanti le condizioni tecniche e di sicurezza indicate nell’allegato, incluso il termine di fine autorizzazione del 19 settembre 2031.
Autorizzazione del chelato di ferro (III) di citrato come additivo per mangimi destinati a suinetti e specie suine minori
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1412 della Commissione autorizza il chelato di ferro (III) di citrato quale additivo per l’alimentazione animale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il provvedimento si fonda sui pareri favorevoli dell’EFSA e mira a disciplinare l’impiego della sostanza nei mangimi per suinetti e specie suine minori, fissando condizioni tecniche, misure di sicurezza e prescrizioni di etichettatura.
Ambito di applicazione
L’autorizzazione riguarda il chelato di ferro (III) di citrato, classificato come additivo zootecnico nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". L’ambito soggettivo e oggettivo è circoscritto ai mangimi destinati a suinetti e specie suine minori, sia lattanti sia svezzati. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile; l’allegato indica inoltre una scadenza dell’autorizzazione al 19 settembre 2031.
Base giuridica e motivazione dell’intervento
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e stabilisce motivi e procedure per il rilascio dell’autorizzazione. La domanda presentata ai sensi dell’articolo 7, corredata della documentazione richiesta, ha riguardato l’autorizzazione del citrato ferrico chelato. L’EFSA, nei pareri del 12 novembre 2019 e del 27 gennaio 2021, ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza non presenta effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori o ambiente e può migliorare i parametri zootecnici nei suinetti svezzati; tale conclusione viene estesa ai suinetti lattanti durante l’assunzione di mangimi solidi e, per estrapolazione, alle specie suine minori.
Denominazione della sostanza
Per uniformare la nomenclatura con altri additivi a base di ferro già autorizzati, il regolamento sostituisce il termine "ferrico" con l’espressione "di ferro (III)". La sostanza è quindi denominata "chelato di ferro (III) di citrato".
Condizioni di autorizzazione e livelli di impiego
L’allegato riporta il numero di identificazione 4d22 e stabilisce che l’additivo può essere impiegato nei mangimi completi destinati a suinetti e specie suine minori (lattanti e svezzati) nel rispetto dei seguenti limiti:
- tenore minimo: 550 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;
- tenore massimo: 825 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.
Composizione dell’additivo e caratterizzazione chimica
L’additivo è descritto come chelato di ferro (III) di citrato in polvere, con:
- tenore minimo di ferro (III) del 15 %;
- tenore massimo di ferro del 20 %;
- tenore massimo di nichel di 50 ppm;
- 5-10 % di microtracciante colorato;
- umidità massima del 10 %.
La sostanza attiva è caratterizzata come (acido 2-idrossi-1,2,3-propantricarbossilico)ferro (III), formula chimica C6H5FeO7, numero CAS 3522-50-7.
Prescrizioni operative, sicurezza degli utilizzatori e DPI
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, anche in ragione del contenuto di metalli pesanti, incluso il nichel. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con le sole misure organizzative, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Etichettatura e calcolo del ferro totale
L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve riportare il tenore di ferro e il tenore di microtracciante. Inoltre, la quantità di ferro contenuta nell’additivo deve essere considerata nel calcolo del tenore totale di ferro nei mangimi completi, al fine di evitare sovradosaggi o errori di formulazione.
Metodi di analisi
L’allegato individua i metodi analitici da utilizzare per il controllo ufficiale e la verifica della conformità:
- per il tenore totale di ferro nell’additivo: ICP-AES (EN 15510), ICP-AES con digestione sotto pressione (EN 15621) oppure AAS (EN ISO 6869);
- per la quantificazione del citrato nell’additivo: HPLC con rivelatore ultravioletto (UV);
- per la determinazione del tenore aggiunto nelle premiscele, nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi: conteggio delle particelle colorate del microtracciante con rapporto di massa fisso nell’additivo.
Entrata in vigore e natura del regolamento
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni ivi previste.
Base giuridica e valutazione scientifica
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama i pareri EFSA del 12 novembre 2019 e del 27 gennaio 2021, che concludono per l’assenza di effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, nonché per l’efficacia sui parametri zootecnici nei suinetti svezzati, estendibile ai suinetti lattanti che assumono alimenti solidi e, per estrapolazione, alle specie suine minori.
Denominazione della sostanza
Per allineare la denominazione con altri additivi a base di ferro già autorizzati, il termine "ferrico" è sostituito con l’espressione "di ferro (III)".
Condizioni di impiego e livelli massimi
L’additivo, identificato con il numero 4d22, è autorizzato per suinetti e specie suine minori (lattanti e svezzati). Il tenore minimo indicato è 550 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %, e il tenore massimo è 825 mg/kg nelle stesse condizioni.
Composizione e specifiche tecniche
L’allegato descrive l’additivo come polvere di chelato di ferro (III) di citrato con tenore minimo di ferro (III) del 15 %, tenore massimo di ferro del 20 %, tenore massimo di nichel di 50 ppm, 5-10 % di microtracciante colorato e umidità massima del 10 %. È riportata anche la caratterizzazione della sostanza attiva con formula chimica C6H5FeO7 e numero CAS 3522-50-7.
Obblighi di incorporazione, sicurezza e DPI
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, incluso il nichel. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere usati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Etichettatura
L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve indicare il tenore di ferro e il tenore di microtracciante.
Calcolo del tenore totale di ferro nei mangimi
La quantità di ferro contenuta nell’additivo deve essere presa in considerazione nel calcolo del tenore totale di ferro nei mangimi completi.
Metodi di analisi
Per la quantificazione del tenore totale di ferro nell’additivo sono indicati ICP-AES (EN 15510), ICP-AES con digestione sotto pressione (EN 15621) oppure AAS (EN ISO 6869). Per la quantificazione del citrato nell’additivo è indicata la HPLC con rivelatore UV. Per determinare il tenore aggiunto di chelato di ferro (III) di citrato in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi si utilizza il conteggio delle particelle colorate del microtracciante con rapporto di massa fisso nell’additivo.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 19 settembre 2031.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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