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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1411

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1411 della Commissione del 27 agosto 2021 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori (escluse le specie ovaiole), suinetti svezzati e animali svezzati delle specie suine minori, alla sua autorizzazione per polli da ingrasso, suinetti lattanti e animali lattanti delle specie suine minori, e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011, (UE) n. 374/2013 e (UE) n. 1108/2014 (titolare dell’autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. rappresentata da Huvepharma NV Belgio) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l'autorizzazione del preparato Clostridium butyricum FERM BP-2789 come additivo per mangimi per varie specie avicole e suine, e ne estende l'autorizzazione a polli da ingrasso, suinetti lattanti e animali lattanti delle specie suine minori. L'atto si fonda sulla valutazione positiva dell'EFSA circa il soddisfacimento delle condizioni di autorizzazione, la sicurezza per animali, consumatori e ambiente e l'efficacia per alcune categorie animali. Sono inoltre previste prescrizioni di uso e di protezione degli operatori, nonché una scadenza autorizzativa al 19 settembre 2031. Contestualmente, vengono abrogati i precedenti regolamenti di esecuzione che disciplinavano l'additivo per singole categorie.

Rinnovo e estensione dell'autorizzazione del preparato Clostridium butyricum FERM BP-2789 come additivo per mangimi, con abrogazione di precedenti atti autorizzativi settoriali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e, indirettamente, agli utilizzatori finali dei mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori escluse le specie ovaiole, suinetti svezzati, suinetti lattanti e animali lattanti delle specie suine minori. Si applica nell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; riguarda il preparato Clostridium butyricum FERM BP-2789 classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. Restano rilevanti le condizioni e prescrizioni tecniche indicate nell'allegato, comprese le misure di protezione per gli utilizzatori. Il regolamento abroga i precedenti regolamenti di esecuzione specificamente dedicati a talune specie/ categorie animali.

Rinnovo e estensione dell'autorizzazione di Clostridium butyricum FERM BP-2789 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1411 rinnova l'autorizzazione del preparato di Clostridium butyricum FERM BP-2789 e ne amplia l'ambito a ulteriori categorie animali. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale e tiene conto del parere favorevole dell'EFSA del 27 gennaio 2021, richiamando anche la necessità di misure di tutela per gli utilizzatori per il possibile rischio di sensibilizzazione respiratoria.

Contesto normativo e presupposti della decisione

Il regolamento ricorda che il sistema UE sugli additivi per mangimi disciplina sia il rilascio sia il rinnovo delle autorizzazioni. Il preparato Clostridium butyricum FERM BP-2789 era già autorizzato per talune specie e categorie animali da tre precedenti regolamenti di esecuzione: (UE) n. 373/2011, (UE) n. 374/2013 e (UE) n. 1108/2014. Il titolare dell'autorizzazione ha presentato domanda di rinnovo, corredata della documentazione richiesta dagli articoli 7, paragrafo 3, e 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, chiedendo anche una nuova autorizzazione per polli da ingrasso, suinetti lattanti e animali lattanti delle specie suine minori, con classificazione nella categoria degli additivi zootecnici.

Valutazione EFSA e motivazione della Commissione

Nel parere del 27 gennaio 2021, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che il richiedente aveva dimostrato il rispetto delle condizioni di autorizzazione. L'EFSA ha inoltre ritenuto che il preparato non abbia effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Sul piano della sicurezza per gli utilizzatori, l'Autorità ha escluso irritazione cutanea e oculare, ma non ha potuto escludere una sensibilizzazione per via respiratoria. La Commissione, sulla base di tali elementi, ha ritenuto necessario mantenere adeguate misure di protezione. È stata anche confermata l'efficacia del preparato nei polli da ingrasso, nei suinetti lattanti e negli animali lattanti delle specie suine minori.

Ambito oggettivo e categorie animali interessate

L'articolo 1 rinnova l'autorizzazione del preparato per:

  • pollastre allevate per la produzione di uova;
  • tacchini da ingrasso;
  • tacchini allevati per la riproduzione;
  • specie avicole minori, escluse le specie ovaiole;
  • suinetti svezzati;
  • animali svezzati delle specie suine minori.

Lo stesso articolo autorizza il preparato, alle condizioni dell'allegato, anche per:

  • polli da ingrasso;
  • suinetti lattanti;
  • animali lattanti delle specie suine minori.

Caratteristiche del prodotto e limiti di impiego

L'allegato qualifica l'additivo come preparato di Clostridium butyricum FERM BP-2789, con sostanza attiva costituita da spore vitali di Clostridium butyricum FERM BP-2789. La forma è solida e il tenore minimo del prodotto è pari a 5 × 10^8 CFU/g di additivo. I livelli minimi nel mangime completo con umidità al 12% sono fissati come segue:

  • 2,5 × 10^8 CFU/kg per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori (escluse le specie ovaiole), suinetti e suinetti di specie suine minori;
  • 1,25 × 10^8 CFU/kg per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione.

Prescrizioni operative e tutela degli utilizzatori

Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, il regolamento consente l'impiego del preparato in mangimi contenenti specifici coccidiostatici autorizzati, elencati nell'allegato. Per la prevenzione dei rischi per gli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate; se tali misure non bastano a eliminare o ridurre al minimo il rischio, l'additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Durata dell'autorizzazione e abrogazioni

Il periodo di autorizzazione termina il 19 settembre 2031. In conseguenza del rinnovo e della nuova autorizzazione concessi dal regolamento, l'articolo 2 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011, (UE) n. 374/2013 e (UE) n. 1108/2014, che disciplinavano separatamente il medesimo preparato per differenti categorie animali.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione

L'articolo 1 rinnova l'autorizzazione del preparato indicato nell'allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", per pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori (escluse le specie ovaiole), suinetti svezzati e animali svezzati delle specie suine minori, e lo autorizza alle medesime condizioni anche per polli da ingrasso, suinetti lattanti e animali lattanti delle specie suine minori.

Base giuridica e valutazione scientifica

Il provvedimento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell'articolo 9, paragrafo 2, e si fonda sulla domanda di rinnovo presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 7. La Commissione richiama il parere EFSA del 27 gennaio 2021, che ha concluso per il soddisfacimento delle condizioni di autorizzazione, l'assenza di effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente, e l'efficacia nei polli da ingrasso, suinetti lattanti e animali lattanti delle specie suine minori.

Condizioni d'uso e misure di protezione

L'allegato stabilisce che il preparato contiene spore vitali di Clostridium butyricum FERM BP-2789 con tenore minimo di 5 × 10^8 CFU/g di additivo, in forma solida. Il tenore minimo nel mangime completo è pari a 2,5 × 10^8 CFU/kg per polli da ingrasso, pollastre, specie avicole minori e suinetti/suinetti di specie suine minori; per tacchini da ingrasso e da riproduzione è pari a 1,25 × 10^8 CFU/kg. Sono imposte indicazioni in etichetta/istruzioni su condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico, e misure operative e organizzative per proteggere gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Compatibilità con coccidiostatici autorizzati

Il preparato può essere utilizzato in mangimi contenenti specifici coccidiostatici autorizzati: decochinato, diclazuril, lasalocide, maduramicina ammonio, narasina, narasina/nicarbazina, monensin sodico, robenidina, salinomicina sodica e semduramicina sodica.

Durata dell'autorizzazione

L'allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 19 settembre 2031.

Abrogazione dei precedenti regolamenti

L'articolo 2 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011, (UE) n. 374/2013 e (UE) n. 1108/2014, che avevano autorizzato il medesimo preparato per specifiche categorie animali.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentaresanità animaleautorizzazioni amministrativeprodotti zootecnici

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