Cassazione Civile, Sentenza n. 4400/2020 del 20/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Per l’anno 2003 l’Ufficio, con avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, recuperava a tassazione ai fini IRPEG 60.000 euro, corrispondenti alla parte aggiuntiva dei compensi corrisposti a due dei quattro consiglieri di amministrazione, tutti nominati amministratori delegati. Ciascuno dei quattro aveva un compenso ordinario di 10.000 euro; a due erano stati attribuiti 40.000 euro ciascuno, giustificati dalla società con l’assegnazione di particolari cariche. La CTP di Vicenza annullava l’accertamento limitatamente all’IRAP e respingeva il ricorso quanto all’IRPEG; la CTR del Veneto respingeva l’appello della società, dando atto che in appello era rimasto controverso soltanto il profilo IRPEG. La società proponeva sette motivi. Con i primi quattro denunciava violazione degli artt. 2381 e 2389 c.c. e dell’art. 109 TUIR, nonché vizio motivazionale per l’omesso esame della clausola statutaria che consentiva al consiglio di nominare uno o più amministratori delegati e determinarne attribuzioni e retribuzioni. Sosteneva che tutti i consiglieri potessero essere delegati e che il consiglio potesse riconoscere a due di loro una remunerazione speciale per particolari cariche, senza che ciò fosse impedito dal fatto che tutti i componenti fossero amministratori delegati; contestava inoltre l’applicazione dell’art. 2389, comma 1, invece del comma 2. Con il quinto motivo lamentava l’omessa pronuncia sulla dedotta doppia imposizione, affermando che i compensi erano stati tassati anche in capo alle persone fisiche percipienti. Con il sesto denunciava, sotto il profilo della violazione di legge, il divieto di doppia imposizione, richiamando gli artt. 23, 53 e 97 Cost., l’art. 67 del D.P.R. n. 600/1973 e l’art. 163 TUIR. Con il settimo deduceva l’illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. I primi quattro motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati: la ragione decisiva del recupero non era l’impossibilità astratta di nominare tutti i consiglieri amministratori delegati o di attribuire a due di essi una remunerazione speciale, ma la sequenza delle deliberazioni. La delibera del dicembre 2002 prevedeva per il 2003 compensi di 10.000 euro per ciascun amministratore, salvo 40.000 euro per due; la successiva delibera del dicembre 2003 indicava invece per il 2003 un compenso di 10.000 euro per tutti e riservava il compenso di 40.000 euro ai due amministratori per il 2004. Tale dato, non specificamente contestato, escludeva una valida deliberazione per il 2003 della remunerazione aggiuntiva recuperata; un compenso non validamente deliberato non è deducibile. Il quinto motivo è fondato quanto alla denunciata omissione di pronuncia, ma la Corte ha deciso nel merito la questione di diritto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., anche in relazione al sesto motivo, che ha respinto. La tassazione del compenso in capo alle persone fisiche e l’indeducibilità del costo per la società non costituiscono doppia imposizione in senso giuridico, poiché riguardano soggetti passivi e presupposti impositivi diversi. Il settimo motivo è stato respinto: non ricorrevano obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni, poiché il recupero dipendeva principalmente dal contenuto delle deliberazioni societarie e non da un coordinamento normativo equivoco. La Corte ha condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 2381 c.c.
Peraltro, se tutti i consiglieri fossero amministratori delegati non si capirebbe come si potrebbero attuare altre previsioni dell’art. 2381 c.c., per esempio gli obblighi del comma 3 e 5, che comunque esistevano anche prima che la nuova norma entrasse in vigore; la stessa revoca, cui si riferisce la giurisprudenza anche di questa Corte (sez I n. 7587 del 2016).
La Corte richiama gli obblighi previsti dall’art. 2381 c.c. per rilevare le difficoltà sistematiche che deriverebbero dalla concentrazione delle funzioni esecutive in tutti i componenti del consiglio; tuttavia, la decisione sul recupero fiscale non viene fondata in via decisiva sulla soluzione astratta di tale questione.
art. 2389 c.c.
Se questa è la situazione evidenziata dall’ufficio in controricorso, su cui non vi è specifica contestazione, ciò comporta, a questo punto, l’infondatezza dei motivi dedotti che non sarebbero comunque idonei a determinare la deducibilità di tali importi, avendo questa Corte (Sez. V n. 5349 del 2014) affermato che un compenso non deliberato non è deducibile. In questo senso la corresponsione delle somme in questione non è conforme all’art. 2389 c.c., in quanto non deliberate validamente in tale misura.
La remunerazione degli amministratori è deducibile soltanto se validamente deliberata nella misura imputata all’esercizio. La Corte ha ritenuto non deliberato per il 2003 l’importo aggiuntivo, in ragione del contenuto e della successione delle deliberazioni societarie.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Nella specie, quindi, il riscontro della denunciata omissione di pronunzia consente nel contempo di delibare, ai sensi dell’art. 384, comma 2 ultima parte, c.p.c. (come modificato dalla L. n. 40 del 2006, art. 12) anche la questione, di puro diritto, introdotta dal sesto motivo.
Accertata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Cassazione può decidere nel merito la questione di puro diritto quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, evitando il rinvio.
art. 67 del D.P.R. n. 600/1973
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto.
Il divieto opera soltanto in caso di reiterata applicazione della stessa imposta in dipendenza del medesimo presupposto; non basta una duplicità economica di prelievo riferita a soggetti passivi e presupposti diversi.
art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997
Non si ravvisano, infatti, quelle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni che vengono in rilievo nel caso di specie, sia perchè, come evidenziato, il recupero a tassazione è stato determinato principalmente dalla situazione di fatto emergente dal contenuto delle delibere societarie che da interpretazioni della normativa, sia perchè l’esimente ricorre quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti,. contenga una pluralità di prescrizioni, il coordinamento delle quali appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione.
L’esimente sanzionatoria richiede un’obiettiva incertezza normativa, riconoscibile quando più prescrizioni siano difficili da coordinare per un contenuto equivoco dovuto a elementi positivi di confusione; non ricorre se il recupero dipende principalmente dai fatti risultanti dagli atti societari.
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità fiscale dei compensi corrisposti agli amministratori, la somma deve risultare validamente deliberata per l’esercizio cui è imputata e nella misura dedotta; la deliberazione che attribuisce il compenso soltanto a un esercizio successivo non giustifica la deduzione per l’anno precedente.
- La tassazione di un compenso in capo alla società, per mancata deducibilità del relativo costo, e la sua tassazione in capo alla persona fisica percettrice non integrano doppia imposizione in senso giuridico quando differiscono i soggetti passivi e i presupposti delle rispettive imposizioni.
- Quando, accertata l’omessa pronuncia del giudice di merito, la questione devoluta è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può deciderla nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
- L’esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa richiede un’effettiva equivocità delle disposizioni, tale da rendere concettualmente difficoltoso il loro coordinamento; non è sufficiente una contestazione interpretativa se il recupero discende principalmente dalla situazione di fatto documentata.
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