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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-882/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 aprile 2026. — AL contro Commissione europea. — Impugnazione – Funzione pubblica – Retribuzione – Assegni per figlio a carico – Articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Presupposti per la concessione – Revoca del beneficio dell’assegno – Ripetizione dell’indebito in virtù dell’articolo 85 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Ricorso di annullamento – Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Snaturamento – Valutazione della legittimità di un atto alla data della sua adozione – Portata retroattiva di una sentenza pronunciata da un giudice nazionale – Autorità di cosa giudicata. — Causa C-882/24 P

Giurisprudenza europea62024CJ0882

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie solo in parte l’impugnazione di un funzionario contro il recupero di assegni familiari indebitamente versati. Ritiene che il Tribunale abbia snaturato la situazione giuridica dei due minori collocati in famiglia affidataria, ignorando una sentenza nazionale che aveva annullato ex tunc la decisione di cessazione del collocamento. Conferma invece il resto della sentenza impugnata, incluso il rigetto delle censure relative alle altre voci di assegni e al controllo probatorio.

Impugnazione in materia di funzione pubblica: recupero di assegni familiari per figlio a carico e valore retroattivo di una sentenza nazionale annullatoria ai fini della legittimità dell’atto amministrativo UE

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato: 1) nell’applicare le disposizioni di esecuzione sugli assegni per figlio a carico e sulla ripetizione dell’indebito; 2) nello snaturare i fatti e nel ritenere irrilevante una sentenza nazionale sopravvenuta che aveva annullato ex tunc la decisione di cessazione del collocamento familiare di due minori; 3) nel negare un controllo giurisdizionale effettivo sulle prove relative al mantenimento di una figlia adottiva.

Principio di diritto

In sede di impugnazione, la Corte può censurare lo snaturamento dei fatti solo se manifesto; tuttavia, quando una sentenza nazionale sopravvenuta annulla ex tunc una decisione su cui si fondava il recupero di assegni familiari, tale sentenza deve essere considerata come elemento rilevante ai fini della legittimità dell’atto contestato, perché elimina retroattivamente la decisione amministrativa nazionale dall’ordinamento e ripristina la situazione anteriore. Ne deriva che la Commissione non poteva ordinare il recupero degli assegni versati per i due minori per i periodi successivi alla data di cessazione del collocamento risultante dalla sentenza nazionale annullatoria; per il resto, l’impugnazione è respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 85 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 2, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Decisione (UE) 2019/792 della Commissione
  • Decisione del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa all’adozione di disposizioni generali di esecuzione in materia di persona equiparata al figlio a carico

Recupero di assegni familiari e rilevanza di una sentenza nazionale annullatoria

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da un funzionario contro una sentenza del Tribunale che aveva confermato, in larga parte, una decisione della Commissione di recupero di somme versate a titolo di assegni per figlio a carico o equiparato. La controversia si colloca nell’ambito dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e concerne, in particolare, l’articolo 85 dello Statuto e l’articolo 2 dell’allegato VII.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

AL, funzionario, aveva ottenuto nel tempo assegni per la madre equiparata a figlio a carico, per due minori collocati in famiglia affidataria presso di lui e per una figlia adottiva. A seguito di un’indagine OLAF, il PMO della Commissione avviava la procedura di recupero di importi ritenuti indebitamente versati; con decisione del 22 marzo 2021 ordinava la ripetizione dell’indebito ai sensi dell’articolo 85 dello Statuto. Dopo reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il direttore generale delle risorse umane e della sicurezza adottava il 22 ottobre 2021 la decisione controversa, che accoglieva solo in parte il reclamo.

Contenzioso dinanzi al Tribunale

Dinanzi al Tribunale, AL deduceva cinque motivi; il Tribunale respingeva integralmente il ricorso. In appello, AL articolava tre motivi: errore nell’applicazione delle disposizioni generali di esecuzione sugli assegni, snaturamento dei fatti e violazione del parallelismo delle forme, nonché mancato controllo giurisdizionale effettivo sulle prove del mantenimento della figlia C.

Primo motivo di impugnazione: applicazione delle disposizioni generali di esecuzione

La Corte respinge il primo motivo. Osserva anzitutto che la censura relativa alla deduzione dei redditi della madre è infondata in fatto, poiché il Tribunale aveva chiarito che il contributo di un terzo era stato dedotto ai sensi dell’articolo 6 delle DGE e la pensione militare del ricorrente ai sensi dell’articolo 9 delle DGE. Quanto al richiamo alla sentenza del Tribunalul București del 29 maggio 2024, la Corte afferma che in impugnazione non possono essere introdotti nuovi elementi di prova non esaminati dal Tribunale; tuttavia, se tale sentenza avesse inciso retroattivamente sui redditi della persona a carico, il ricorrente avrebbe potuto farla valere in una domanda di revisione della decisione controversa.

Secondo motivo di impugnazione: snaturamento dei fatti e sentenza nazionale sopravvenuta

La Corte accoglie le prime due parti del secondo motivo. Rileva che il Tribunale ha affermato, al punto 100 della sentenza impugnata, che sarebbe ancora pendente un ricorso dinanzi ai giudici rumeni contro la decisione di cessazione del collocamento, mentre in realtà il Tribunalul București, con sentenza del 16 maggio 2022 prodotta in giudizio, aveva definitivamente annullato tale decisione. Poiché l’annullamento operava ex tunc, la decisione nazionale doveva considerarsi come mai esistita, con ripristino del collocamento familiare dei minori A e B.

La Corte precisa che la regola secondo cui la legittimità di un atto si valuta alla data della sua adozione non impedisce di tenere conto di un elemento sopravvenuto che, per il suo effetto retroattivo, incide sulla situazione giuridica già esistente alla data dell’atto. Inoltre, il procedimento precontenzioso ex articolo 91 dello Statuto non può essere interpretato in modo da costringere il funzionario ad avviare un nuovo reclamo per far valere una sentenza nazionale che retroagisce sulla situazione rilevante.

Per contro, la terza parte del secondo motivo è respinta: l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto subordina l’assegno per figlio a carico all’effettivo mantenimento del figlio e non al tipo di documentazione utilizzata per concederlo; di conseguenza, la revoca non è soggetta a un requisito di "parallelismo delle forme".

Terzo motivo di impugnazione: controllo giurisdizionale sulle prove relative a C

La Corte respinge anche il terzo motivo. Pur rilevando che la motivazione del punto 120 della sentenza impugnata è poco convincente, osserva che tale passaggio era formulato ad abundantiam. Il Tribunale aveva già fondato il rigetto delle prove sul diverso rilievo che il ricorrente aveva rifiutato, in sede amministrativa, di produrre gli estratti conto poi depositati in giudizio. Inoltre, il motivo di appello non censurava specificamente il punto 119 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale aveva motivato il rigetto delle prove per ragioni autonome. Pertanto, la censura è dichiarata inoperante.

Decisione della Corte e ricorso in primo grado

Accolti solo i primi due profili del secondo motivo, la Corte annulla la sentenza del Tribunale limitatamente alla parte in cui aveva respinto il quarto motivo del ricorso di primo grado. Decidendo definitivamente sulla controversia ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte, annulla anche la decisione della Commissione del 22 ottobre 2021 nella parte in cui ordina il recupero degli assegni familiari versati ad AL per A dal 1o febbraio 2013 al 31 luglio 2013 e per B dal 1o febbraio 2013 al 31 marzo 2013.

Principi applicati in materia di legittimità dell’atto e prova

La sentenza ribadisce che la legittimità di un atto UE va valutata in linea di principio alla data della sua adozione, ma tale regola non esclude la rilevanza di una successiva sentenza nazionale che abbia efficacia retroattiva e che elimini dall’ordinamento l’atto nazionale su cui l’amministrazione aveva fondato la propria decisione. Inoltre, nell’ambito dell’assegno per figlio a carico, l’elemento decisivo è il mantenimento effettivo, non la forma documentale con cui esso sia stato inizialmente comprovato o riconosciuto.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeaassegni familiariripetizione dell’indebitoimpugnazioneefficacia retroattiva delle sentenze nazionali

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