Cassazione Penale, Sentenza n. 28768/2023 del 04/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per più fatti (tra cui le contravvenzioni e delitti di cui agli artt. 659, 581, 610, 612 c.p.), deducendo vizi di violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) con riferimento in particolare a: 1) art. 659 c.p. — contestando che i rumori e le grida non fossero idonei a costituire disturbo di più persone e che la condanna fosse fondata solo sulla dichiarazione della persona offesa; 2) art. 581 c.p. — contestando l'insufficienza e la contraddittorietà delle fonti probatorie; 3) art. 612 c.p. — rilevando divergenze tra le dichiarazioni sulla presunta aggressione con bastone; 4) art. 610 c.p. — sostenendo che il teste Paternoster non aveva assistito al costringimento né riferito minacce di morte; 5) art. 62-bis c.p. — censurando la valutazione delle circostanze attenuanti in rapporto alla recidiva e alle condizioni familiari.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze del ricorrente erano essenzialmente di fatto ed eccedevano il limite del controllo di legittimità. La Suprema Corte ha ritenuto che: a) la fattispecie di disturbo delle occupazioni e del riposo (art. 659 c.p.) non richiede la prova del disturbo effettivo di un numero determinato di persone, ma l'idoneità della condotta a turbare un gruppo indeterminato; b) la sentenza di merito si era fondata su dichiarazioni della persona offesa e sul teste Paternoster che, pur dormendo in una stanza insonorizzata, era stato allertato dalle grida e aveva riferito insulti e condotte minacciose (uso del bastone incluso); c) le contestazioni difensive erano già state valutate in sede di appello e avevano ottenuto adeguata risposta; d) la valutazione delle circostanze attenuanti generiche come sub valenti è stata ritenuta congrua alla luce della pervicacia della condotta, dei precedenti e dell'assenza di segni di resipiscenza. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 659 cod. pen.
La contravvenzione non richiede il disturbo effettivo di un numero determinato di persone: è sufficiente l'idoneità della condotta a disturbare un gruppo indeterminato (anche in ambito condominiale o ristretto).
art. 581 cod. pen.
Riguarda le aggravanti o fattispecie connesse a lesioni; nel caso il ricorso contestava la valutazione probatoria relativamente all'addebito, ma la Corte ha ritenuto le prove (dichiarazioni) sufficienti.
art. 610 cod. pen.
Il reato di minaccia e costrizione è stato valutato alla luce delle risultanze probatorie: l'assenza di elementi probatori diversi dalle dichiarazioni non ha impedito la condanna quando tali dichiarazioni risultano congruenti e confermate dal teste.
art. 612 cod. pen.
Il reato di ingiuria/violenza privata (a seconda del capo contestato) è stato ritenuto provato in combinazione con le dichiarazioni e le osservazioni del teste; divergenze nei particolari non hanno inficiato la prova complessiva.
art. 62-bis cod. pen.
La corte ha ritenuto corretta la valutazione che le attenuanti generiche siano state riconosciute sub valenti in presenza di pervicacia, plurimi precedenti e assenza di ravvedimento.
art. 99, comma secondo, cod. pen.
Riferito in massima nel quadro processuale (recidiva) quale elemento considerato nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e applicazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende.
art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)
Indica i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione, violazione di legge): la Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero principalmente di fatto e quindi inammissibili.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso che il ricorrente ha rispettato; rimane citazione procedurale relativa alla forma del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018 (G.)
L'affermazione di responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato.
Conferma il principio che per l'art. 659 c.p. non sia necessaria la prova del disturbo effettivo di un numero determinato di persone.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 (Ferri)
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio.
Precisa che l'idoneità a disturbare un gruppo indeterminato vale anche in ambiti ristretti (es. condominio).
Massime di principio
- Le questioni essenzialmente di fatto (contraddizioni o valutazione della credibilità delle dichiarazioni) sono generalmente inammissibili in Cassazione: la Corte di legittimità non sostituisce il giudice di merito nella valutazione probatoria salvo errori di diritto.
- Per l'art. 659 c.p. non occorre dimostrare il disturbo effettivo di un numero determinato di persone; è sufficiente che la condotta sia idonea a turbare un gruppo indeterminato, anche in ambiti ristretti come il condominio.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire base sufficiente di condanna se non risultano elementi efficaci a inficiare la loro attendibilità; la presenza di un testimone che confermi elementi salienti rafforza la ricostruzione.
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche spetta al giudice del merito e può essere considerata coerente anche quando siano valorizzati elementi quali la pervicacia della condotta, i precedenti e l'assenza di segni di ravvedimento.
- Il ricorso deve articolare specifici profili di illegittimità giuridica o errori di diritto per essere ammissibile; censure vaghe o meramente ricostruttive del fatto verranno dichiarate inammissibili.
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