Sentenza n. 807/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di non ricevibilità della domanda di finanziamento per mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante, clausola del bando sulla irricevibilità, graduatoria finale e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario, a seguito dell’opposizione proposta da AVEPA, impugnando la comunicazione con cui era stata dichiarata non ricevibile la domanda presentata nella procedura di assegnazione di fondi pubblici per investimenti extra agricoli nelle aree rurali del Cadore. La domanda, generata dall’applicativo GUARD, non risultava sottoscritta dal legale rappresentante della società né da un soggetto delegato con produzione della relativa procura. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dei principi in materia di soccorso istruttorio, sostenendo che l’omessa sottoscrizione fosse sanabile e che l’amministrazione avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione. È stata inoltre contestata la clausola del punto 7.1 del bando, nella parte in cui qualificava come condizione di irricevibilità la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante. Con il secondo motivo è stata dedotta l’illegittimità derivata della graduatoria finale e degli atti conseguenti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la dichiarazione di non ricevibilità, rilevando che il bando, le Linee guida regionali, gli Indirizzi procedurali regionali e il Manuale generale AVEPA, richiamati nella disciplina della procedura, prevedevano in modo inequivoco l’irricevibilità della domanda non sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato. Il giudice ha valorizzato anche il principio di autoresponsabilità dei partecipanti alle procedure selettive: l’omessa allegazione di un requisito o di un elemento essenziale richiesto dalla lex specialis non può essere sanata mediante soccorso istruttorio, poiché ciò altererebbe la par condicio. Il soccorso istruttorio è invece attivabile quando la documentazione necessaria sia stata sostanzialmente prodotta e residuino soltanto incertezze o irregolarità facilmente superabili. Poiché la mancata sottoscrizione rientrava nella prima ipotesi, AVEPA non era tenuta ad attivare il soccorso istruttorio. Da tale legittimità è conseguita anche l’infondatezza della censura contro la clausola del bando e del motivo relativo all’illegittimità derivata della graduatoria. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Regione del Veneto e di AVEPA, liquidate in euro 1.000,00 per ciascuna, oltre accessori e rimborso forfettario.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 10 d.P.R. 1199/1971
È richiamato quale fondamento dell’opposizione di AVEPA al ricorso straordinario e della conseguente trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale.
punto 7.1 del bando per l’investimento ISL03
Costituiscono condizioni di irricevibilità della domanda: (…) la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante
La clausola è stata ritenuta applicabile e legittima; la mancata sottoscrizione richiesta dal bando impedisce la ricevibilità della domanda.
delibera di Giunta regionale del Veneto n. 120/2024
Le Linee guida regionali da essa approvate sono richiamate tra le disposizioni che confermano l’irricevibilità della domanda non sottoscritta dal legale rappresentante o da un delegato.
DGR Veneto n. 687/2023
Gli Indirizzi procedurali regionali da essa approvati sono richiamati, insieme al bando e al Manuale generale AVEPA, quale disciplina inequivoca dell’irricevibilità.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, quando la lex specialis richiede la sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante o di un delegato munito di procura e qualifica espressamente la sua mancanza come causa di irricevibilità, l’amministrazione può escludere o dichiarare irricevibile la domanda non sottoscritta.
- Il principio di autoresponsabilità impone ai partecipanti alle procedure selettive di sopportare le conseguenze degli errori e delle omissioni nella compilazione della domanda e nella presentazione della documentazione richiesta dalla lex specialis.
- Il soccorso istruttorio è utilizzabile quando la documentazione necessaria sia stata sostanzialmente prodotta e residuino irregolarità o incertezze facilmente superabili; non può invece supplire alla mancata allegazione di un requisito o di un elemento essenziale della domanda, perché ciò violerebbe la par condicio tra i concorrenti.
- La legittimità dell’atto di non ricevibilità fondato sulla mancata sottoscrizione esclude, per conseguenza, sia l’illegittimità della clausola del bando che prevede tale causa di irricevibilità sia l’illegittimità derivata degli atti successivi, inclusa la graduatoria.
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