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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31411/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità dei motivi ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. e la loro reiteratività rispetto a censure già confutate dalla sentenza di merito. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva confermato la responsabilità per i reati ascritti. I tre motivi deducevano vizio di motivazione, sostenendo l'erronea individuazione del ricorrente quale autore dei fatti e contestando la tenuta dell'affermazione di responsabilità. La Corte ha però rilevato che le doglianze erano sostanzialmente reiterative di questioni già disattese in appello e, soprattutto, prive di specificità, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato un compendio probatorio ritenuto solido e convergente: dichiarazioni della persona offesa, deposizione di un teste, risultanze delle indagini, filmati di videosorveglianza e confronto tra l'effigie fotografica dell'imputato e le immagini del soggetto autore dei prelievi.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice relativa al delitto contestato insieme all'art. 493-ter c.p., senza ulteriori precisazioni sulla sua applicazione nel caso concreto.

  • art. 493-ter c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice relativa al delitto contestato insieme all'art. 624 c.p., senza ulteriori precisazioni sulla sua applicazione nel caso concreto.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo ... comporta ... l'inammissibilità

    La Corte afferma che il motivo di ricorso privo di specificità, perché generico o non correlato alla motivazione della decisione impugnata, è inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e devono confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure meramente reiterative o assertive sono inammissibili.
  • La mancanza di specificità ricorre non solo quando il motivo è generico o indeterminato, ma anche quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
  • Quando la sentenza di merito sorregge l'affermazione di responsabilità con un compendio probatorio plurimo e convergente, il ricorrente deve misurarsi puntualmente con tale apparato argomentativo; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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