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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30994/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'annullamento, da parte della CTP, di un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2004, relativo a una plusvalenza non dichiarata derivante dalla vendita di un terreno in comproprietà. Secondo l'Ufficio, la CTR avrebbe errato: (1) nel ritenere inutilizzabile nei confronti dell'alienante il maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro, sul presupposto che esso fosse stato notificato solo all'acquirente, in violazione della solidarietà passiva tra venditore e acquirente prevista in materia di registro; (2) nel ritenere non assolto dall'Amministrazione l'onere di provare che la contribuente avesse percepito un corrispettivo superiore a quello dichiarato, avendo l'Ufficio fondato l'accertamento esclusivamente sul valore del bene determinato ai fini dell'imposta di registro.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la controversia riguardava un accertamento IRPEF sulla plusvalenza e non la solidarietà passiva in materia di imposta di registro; quindi le norme invocate sul registro erano inconferenti. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che lo ius superveniens introdotto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 147/2015, qualificato come interpretazione autentica e quindi applicabile retroattivamente ai giudizi pendenti, esclude che per le cessioni di immobili il maggior corrispettivo possa presumersi soltanto in base al valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Ne è derivato che l'Amministrazione non poteva fondare l'accertamento della plusvalenza su quel solo elemento. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 51, 52 e 57 d.P.R. n. 131/1986

    Norme richiamate dall'Ufficio in tema di imposta di registro e solidarietà passiva tra le parti dell'atto; la Corte ne ha escluso la pertinenza rispetto a un accertamento IRPEF sulla plusvalenza.

  • artt. 67 e 68 d.P.R. n. 917/1986

    Norme invocate sull'imposizione delle plusvalenze; la Corte le richiama nel contesto del motivo di ricorso, ma ritiene decisivo lo ius superveniens che esclude la presunzione del maggior corrispettivo dal solo valore di registro.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ritiene infondata la doglianza perché l'Ufficio non può basarsi esclusivamente sul valore di registro per presumere un corrispettivo maggiore.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147

    "Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5 bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro..."

    È norma di interpretazione autentica, applicabile retroattivamente ai giudizi pendenti; esclude che il maggior corrispettivo per l'accertamento delle plusvalenze possa essere presunto dal solo valore rilevante ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 1, comma 2, L. n. 212/2000

    Richiamato per qualificare la disposizione del d.lgs. 147/2015 come norma di interpretazione autentica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In materia di accertamento IRPEF delle plusvalenze da cessione di immobili, il maggior corrispettivo non può essere presunto sulla base del solo valore attribuito al bene ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale.
  • La disciplina introdotta dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015 ha natura di interpretazione autentica e si applica retroattivamente ai giudizi pendenti.
  • Le norme sulla solidarietà passiva nell'imposta di registro non sono pertinenti per fondare, in via diretta, un accertamento IRPEF nei confronti del venditore.
  • L'Amministrazione finanziaria, per contestare una plusvalenza non dichiarata, deve offrire elementi ulteriori e non può limitarsi a richiamare il solo valore accertato in sede di registro.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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