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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10377/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per peculato per l'appropriazione di €3.800 in qualità di assistente amministrativa facente funzione di Direttore generale dei servizi amministrativi (DGSA). Il ricorso contestava: 1) la delimitazione del giudizio di rinvio (sosteneva che il giudice del rinvio doveva riesaminare tutto e non solo l'elemento soggettivo); 2) la mancanza di accertamento della "autonoma disponibilità" delle somme (mandati a doppia firma e controllo del dirigente); 3) la possibile derubricazione in abuso d'ufficio o, novità normativa, nella nuova fattispecie di indebita destinazione (art.314-bis); 4) l'assenza del dolo e l'esistenza di errore scusabile o buona fede; 5) il mancato riconoscimento delle attenuanti, tra cui la particolare tenuità e l'attenuante prevista dall'art.323-bis cod. pen.; 6) richiesta in subordine di applicazione della norma più favorevole introdotta dall'art.314-bis cod. pen.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte ha ritenuto preliminarmente che il giudice del rinvio poteva limitarsi solo alla rivalutazione dell'elemento soggettivo perché l'annullamento in Cassazione era stato proposto unicamente dal Pubblico Ministero e limitato a quella questione, determinando una preclusione sugli altri punti (elemento oggettivo e qualificazione) non impugnati. Di conseguenza i motivi relativi all'autonoma disponibilità, alla qualificazione in abuso d'ufficio e all'offensività della condotta sono stati ritenuti inammissibili. È stato ammesso solo il motivo relativo alla carenza del dolo (art.42), ma anche su questo la Corte ha rigettato la censura: la motivazione della Corte d'appello aveva correttamente evidenziato elementi (fra cui l'indicazione di causali fittizie nei mandati) idonei a dimostrare la consapevolezza dell'illiceità dell'auto-liquidazione. Le richieste di attenuanti sono state rigettate sul merito; tuttavia la condannata aveva già beneficiato di attenuanti generiche e dell'art.62, n.6, e il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto adeguato. Quanto alla derubricazione nella nuova fattispecie di indebita destinazione (art.314-bis), la Corte ha ammesso la rilevanza della norma sopravvenuta ma l'ha ritenuta inapplicabile: i fatti costituiscono una condotta appropriativa, non una mera distrazione destinativa, per cui resta configurabile il peculato.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La condotta è stata qualificata come peculato per appropriazione: appropriazione di denaro pubblico sottratto alla sua destinazione, e non mera distrazione compatibile con fini pubblicistici.

  • art. 314-bis cod. pen. (indebita destinazione)

    «fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

    Norma sopravvenuta più favorevole: applicabile se i fatti sono riconducibili a una "distrazione" di fondi compatibile con funzioni pubblicistiche (abuso distrattivo). La Corte ha ritenuto che l'art.314-bis non si applicasse perché il caso era di appropriazione.

  • art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio) - riferimenti

    La giurisprudenza collegava in passato alcune forme di distrazione all'abuso d'ufficio; con la nuova disciplina, l'art.314-bis assorbe specifiche ipotesi di "abuso distrattivo". Nel caso, la Corte ha escluso che si trattasse di abuso d'ufficio.

  • art. 42 cod. pen. (dolo e colpevolezza)

    Invocato per sostenere l'assenza di dolo per errore scusabile. La Corte ha però ritenuto provata la consapevolezza dell'illiceità sulla base di elementi fattuali (causali fittizie) e quindi insussistente l'errore scusabile.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Rilevato in ordine ai limiti del giudizio a seguito di annullamento per vizio di motivazione; la Corte ha interpretato che l'annullamento limitato ad un 'punto' (elemento soggettivo) vincola il giudice del rinvio a quel perimetro.

  • art. 607 cod. proc. pen.

    Richiamato nella discussione sulle facoltà di impugnazione dell'imputato e sulle preclusioni: se l'imputato non impugna, resta precluso il riesame di quei motivi non riproposti in Cassazione.

  • Sez. U. e giurisprudenza di legittimità (Tuzzolino e altri princìpi processuali)

    Principi richiamati sul concetto di 'capo' e 'punto' della sentenza, sulla formazione di preclusioni e sui limiti del giudizio di rinvio: annullamento parziale limita l'oggetto del nuovo giudizio.

  • artt. 3, 25, 27 Cost. (richiamati dalla difesa)

    Citati a sostegno di censure costituzionali sulla rilevanza penale della condotta; la Corte non ha ritenuto la questione fondata rispetto all'offensività o alla tutela costituzionale invocata.

  • art. 323-bis e art. 62 n.4, n.6 cod. pen. (attenuanti e particolare tenuità)

    Invocate per ottenere riconoscimenti attenuanti/particolare tenuità: la Corte ha ritenuto le dedotte attenuanti non configurabili sul merito, sebbene l'imputata abbia già beneficiato di attenuanti generiche e dell'art.62 n.6.

Massime di principio

  • Se in Cassazione l'annullamento è circoscritto a un "punto" della sentenza (es. elemento soggettivo), il giudice del rinvio è vincolato a riesaminare principalmente quel perimetro: gli altri punti non impugnati possono restare preclusi.
  • La distinzione tra peculato per appropriazione e "indebita destinazione" (art.314-bis) è sostanziale: la derubricazione è possibile solo se la condotta è una distrazione compatibile con fini pubblicistici (abuso distrattivo); se invece è appropriazione (sottrazione/auto-liquidazione a fini privatistici) rimane peculato.
  • La prova di dolo nel peculato può essere desunta da elementi fattuali come l'indicazione di causali fittizie o comportamenti che mostrano consapevolezza della non spettanza delle somme; mera buona fede o previsione di un credito futuro è difficilmente sufficiente salvo errore scusabile oggettivamente provato.
  • La restituzione spontanea o l'entità contenuta del danno non garantiscono automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità o delle attenuanti; tali circostanze vanno valutate complessivamente e motivate.
  • La norma penale più favorevole sopravvenuta è applicabile se la sentenza non è irrevocabile in punto di responsabilità; tuttavia la riedificazione della qualificazione del fatto dipende dalla natura materiale della condotta (appropriazione vs distrazione).
  • La qualifica e le competenze formali del soggetto (p. es. DSGA vs assistente) possono influire sulla valutazione della conoscenza e della consapevolezza, ma non escludono automaticamente il dolo se dai fatti emergono elementi di consapevolezza illecita.

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